Fattoâ¨â¨
D.F. convenne in giudizio lâANAS, dinanzi al Giudice di Pace di Cirò, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito, quantificati nella complessiva somma di Euro 2.500,00, a seguito di un sinistro verificatosi lâ(OMISSIS).â¨Deducesse D.F. che, mentre percorreva la strada statale 106, alla guida dellâautovettura di proprietĂ di F.M., a causa di una macchia dâolio presente sul manto stradale, aveva perduto il controllo dellâautovettura.â¨LâAnas chiese lâintegrale rigetto di tutte le domande attrici.â¨Il Giudice di pace accolse tutte le domande di D.F. condannando lâAnas al risarcimento di tutti i danni da lui subiti e quantificati in Euro 2.500,00 oltre accessori.â¨LâAnas propose appello dinanzi al Tribunale di Crotone.â¨Questâultimo rigettò lâappello dellâAnas.â¨Propone ricorso per cassazione lâAnas spa.â¨Parte intimata non svolge attivitĂ difensiva.â¨
Dirittoâ¨
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia âviolazione e falsa applicazione di norme di diritto â art. 2051 c.c. -, ed omessa ed insufficiente motivazione â art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5â.â¨Ad avviso della ricorrente la sentenza dâappello ha erroneamente applicato lâart. 2051 c.c., laddove ha ritenuto sussistente la sua responsabilitĂ , quale custode del bene demaniale, senza alcuna verifica della concreta possibilitĂ di esercitare i poteri di custodia sulla medesima res, tenuto conto delle modalitĂ del sinistro e del fattore causale che lo aveva provocato.â¨Sempre secondo lâAnas, la sentenza dâappello ha in particolare violato lâart. 2051 c.c., laddove ha omesso di considerare come fortuito lâevento dannoso, in quanto il fattore che aveva provocato il sinistro stesso, causato da una macchia dâolio, non era immanente alla cosa in sè, ma costituiva unâalterazione repentina della res, rispetto alla quale alcun potere di custodia era concretamente esercitabile, tenuto conto anche del fatto che il sinistro si era verificato alle 20.20 e che lâordinaria vigilanza e sorveglianza dellâAnas veniva esercitata dalle 7.00 alle 19.30.â¨Con il secondo motivo la ricorrente denuncia âviolazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2051 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c.) ed omessa ed insufficiente motivazione â art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5â.â¨Ad avviso dellâAnas la sentenza ha erroneamente ritenuto mancante la prova del fortuito.â¨Con il terzo motivo si denuncia âviolazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2043 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c.) ed omessa ed insufficiente motivazione â art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5â.â¨Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata ha violato ed erroneamente applicato lâart. 2043 c.c., poichĂŠ ha ritenuto esistente la sua responsabilitĂ , avuto riguardo soltanto al carattere insidioso dellâelemento pericolo (macchia dâolio) e prescindendo sia dal fatto che il sinistro fosse stato causato dal caso fortuito, sia dalla sussistenza o meno del comportamento doloso o colposo dellâAnas medesima.â¨I motivi sono infondati.â¨Emerge dallâimpugnata sentenza che la responsabilitĂ del sinistro è imputabile esclusivamente allâAnas la quale, come ente tenuto alla custodia e manutenzione della strada, per un verso avrebbe dovuto diligentemente controllare le condizioni della strada stessa ed adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare lâinsorgenza di situazioni di pericolo (mediante tempestiva rimozione della macchia dâolio), per altro verso non ha minimamente fornito la prova liberatoria del caso fortuito.â¨Sostiene ancora lâimpugnata sentenza che, anche a voler inquadrare la fattispecie nellâambito applicativo dellâart. 2043 c.c., correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto lâesclusiva responsabilitĂ dellâAnas nella causazione del sinistro â costituendo la macchia dâolio unâinsidia non visibile e non prevedibile.â¨La sentenza impugnata, con la prima motivazione (fondata sullâart. 2051 c.c.), si è sostanzialmente uniformata ai principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali la responsabilitĂ per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo. PerchĂŠ tale responsabilitĂ possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e lâosservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, NĂŠ implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, in tal senso, quella di imputare la responsabilitĂ a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.â¨Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalitĂ dâuso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non giĂ ad un comportamento del responsabile, bensĂŹ al profilo causale dellâevento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno.â¨In sostanza, in tema di responsabilitĂ da cosa in custodia, la presunzione stabilita dallâart. 2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dellâesistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilitĂ va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.â¨A tali principi si è attenuto il giudice di merito che, con un accertamento di fatto, ha ritenuto che lâAnas non ha minimamente fornito la prova liberatoria del caso fortuito, mentre le censure del ricorrente sulla violazione dellâart. 2051 c.c. non colgono nel segno perchĂŠ invocano, in astratto, la non corretta applicazione dei presupposti per la responsabilitĂ , senza tenere presente lâeffettiva ratio decidendi della ritenuta mancata prova del fortuito.â¨Per quanto riguarda poi la seconda motivazione dellâimpugnata sentenza, fondata sullâart. 2043 c.c., il dato di fatto che il giudice ha valorizzato è la sicura imprevedibilitĂ della macchia dâolio e la sua non visibilitĂ .â¨Il ricorrente non contesta la motivazione dellâimpugnata sentenza fondata sullâimprevedibilita e non visibilitĂ ma, a fronte di una non certa allegazione di insidia o trabocchetto, la responsabilitĂ dellâAnas rimane comunque fondata sulla custodia.â¨In conclusione, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attivitĂ di attivitĂ difensiva di parte intimata non vâè luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.â¨â¨
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.â¨CosĂŹ deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.â¨Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015




