Con citazione innanzi al tribunale di Milano del 15 aprile 1997 Stefania Ariosto conveniva in giudizio Ignazio La Russa, Gaetano Pecorella, la società Editrice “Il Giorno” spa, Enzo Catania e Paolo Colonnello per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni – reclamati in lire 1.000.000.000 oltre rivalutazione ed interessi – a seguito della pubblicazione sul quotidiano “Il Giorno”, diretto da Enzo Catania, dell’articolo di Paolo Colonnello dal titolo “Omega depone ed è fuoco e fiamme”, nel quale erano riportate le dichiarazioni che, sul suo conto, avevano espresso gli avvocati Ignazio La Russa e Gaetano Pecorella in relazione a quanto ella aveva riferito nell’ambito del procedimento penale in corso nei confronti dell’avvocato Previti e del dottor Squillante, dichiarazioni che la istante assumeva diffamatorie e lesive della sua reputazione.
Nel contraddittorio delle parti costituite, il tribunale adito accoglieva la domanda e condannava Ignazio La Russa e Gaetano Pecorella, in solido, con gli altri convenuti, a pagare a Stefania Ariosto per danni le somme, rispettivamente, di dieci e di trenta milioni e di lire tre e nove milioni ai sensi dell’art. 12 della legge n. 47 del 1948.
Sull’impugnazione principale di Gaetano Pecorella e su quelle incidentali di Ignazio La Russa, della società Editrice “Il Giorno spa”, di Enzo Catania, di Paolo Colonnello e di Stefania Ariosto provvedeva la Corte d’appello di Milano con la sentenza pubblicata il 21 gennaio 2003, la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava le domande di Stefania Ariosto nei confronti della società editrice “il Giorno spa”, di Enzo Catania, di Paolo Colonnello; determinava, con il maggior importo di lire 9.000.000, in complessivi trenta milioni di lire il risarcimento dei danni a carico di Ignazio La Russa; confermava nel resto la pronuncia a carico di Gaetano Pecorella; condannava quest’ultimo ed Ignazio La Russa alle spese del secondo grado del giudizio.
Ai fini che ancora interessano, i giudici dell’appello consideravano che le dichiarazioni rese da Gaetano Pecorella erano da ritenere diffamatorie, in quanto dirette “maliziosamente ad insinuare il sospetto che la deposizione dell’Ariosto era frutto di un illecito accordo in quanto … la predetta si era decisa a parlare in cambio della protezione dello Stato contro i suoi creditori”.
Ritenevano che le prerogative inerenti il legittimo diritto dell’esercizio della difesa all’interno del processo non potessero essere trasferite fuori dalle aule giudiziarie per consentire al difensore dell’imputato di diffamare la teste d’accusa in una intervista giornalistica e che la testimonianza dell’Ariosto era avvenuta durante la fase investigativa di un incidente probatorio, “per sua natura avvolta ancora da rigoroso riserbo”.
Rilevavano che il contenuto dell’intervista ad Ignazio La Russa era conforme alle dichiarazioni che lo stesso aveva reso al giornalista, poiché nessuna delle persone intervistate aveva negato di avere rilasciato l’intervista medesima, della quale la frase attribuita al convenuto era stata “riportata tra virgolette” e non aveva costituito oggetto di smentita da parte dell’interessato.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale, illustrato anche con memoria, Ignazio La Russa, il quale ha affidato l’accoglimento dell’impugnazione a tre motivi.
Hanno resistito con controricorso Stefania Ariosto e Gaetano Pecorella ed entrambi hanno proposto impugnazione incidentale, che Stefania Ariosto ha subordinato all’accoglimento del ricorso principale ed ha fondato su unico motivo e che Gaetano Pecorella ha svolto in base a due mezzi di doglianza.
Al ricorso incidentale di Gaetano Pecorella ha resistito con controricorso Stefania Ariosto.
Hanno resistito con controricorso anche la società Editrice “Il Giorno” spa, Enzo Catania e Paolo Colonnello, che hanno anche presentato memoria.

Motivi della decisione

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).
Con il primo motivo – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 112 e 115 c.p.c. – il ricorrente principale lamenta che il giudice del merito avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto, mentre in citazione la istante Ariosto aveva assunto a ragione della sua richiesta di risarcimento dei danni la “descrizione spietata” che di essa istante il convenuto aveva dato con l’espressione “Mai vista una teste così palesemente falsa, che mente scientificamente, sapendo di mentire”, senza anche precisare dove detta descrizione fosse stata data, il giudice del merito aveva ripetutamente parlato di intervista concessa dall’avvocato La Russa, ponendo, in tal modo, a sostegno della pretesa un fatto del tutto diverso da quello indicato in citazione.
Specifica al riguardo il ricorrente principale che l’attrice, con la citazione introduttiva del giudizio, non avrebbe indicato se la frase lesiva della sua onorabilità era stata pronunciata in aula, nel corso dello svolgimento dell’incidente probatorio, ovvero al di fuori della sede processuale e nel corso di un intervista al giornalista del quotidiano.
Assume, di conseguenza, che, data la diversità degli effetti che, in tema di risarcimento dei danni, deriva dall’una o dall’altra delle due modalità, nel senso che l’esercizio del mandato difensivo esclude la illiceità della condotta offensiva, la Corte territoriale avrebbe violato il principio di cui all’art. 112 c.p.c. in assenza di specifica determinazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
Il motivo non può essere accolto.
Risulta ben chiaro che Stefania Ariosto, nell’atto introduttivo del giudizio, aveva fatto riferimento preciso alla pubblicazione dell’articolo sul quotidiano “Il Giorno” del 26 maggio 1996 e ne aveva denunciato il contenuto diffamatorio nei suoi confronti, per cui, non essendo affatto incerta la compiuta identificazione in tale condotta del fatto costitutivo della sua pretesa risarcitoria, deve senz’altro escludersi l’asserito vizio di extrapetizione, in cui sarebbe incorso il giudice del merito per avere considerato che si era trattato di una intervista concessa al giornalista dal ricorrente.
Ancorché non fosse stato esplicitato in citazione che si era trattato di pubblicazione di frase di una intervista, la circostanza non poteva essere tale da comportare che il giudice del merito fosse uscito dall’ambito della res in iudicio deducta.
Il thema decidendum, infatti, non poteva dirsi mutato per il fatto che la sentenza di primo grado aveva precisato che la forma e la modalità della pubblicazione erano state quelle dell’intervista, trattandosi soltanto di specificazione accessoria, non comportante il mutamento essenziale della causa petendi.
Ma, in disparte la infondatezza del motivo per la suddetta considerazione, della proposta censura deve questa Corte rilevare, anzitutto, l’inammissibilità, poiché la censura relativa al vizio di pretesa extrapetizione, riferito alla sentenza del tribunale, non era stata devoluta con l’atto di appello, ma è stata dedotta solo con il ricorso per cassazione e non in relazione a statuizione di secondo grado.
In proposito, invero, deve richiamarsi la regola, pacifica nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 14083/2004; Cass., n. 15629/2005), per la quale il vizio di violazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio in cassazione, ma deve essere denunciato con uno specifico motivo di impugnazione, giacché esso non determina una nullità insanabile della sentenza, di modo che è deducibile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Con il secondo motivo – deducendo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla qualificazione come illecito delle dichiarazioni a lui attribuite – il ricorrente principale critica la statuizione del giudice nella parte in cui ha ritenuto dimostrato il fatto che le dichiarazioni erano state da lui rese nel corso dell’intervista.
Sostiene che all’uopo non sarebbero idonei gli elementi e le circostanze indicati nella impugnata sentenza.
Il motivo non può essere accolto, perché la censura costituisce una ipotesi tipica di quaestio facti, inammissibile in questa sede.
Con essa si chiede a questa Corte di procedere ad un nuovo esame di fatto delle risultanze processuali ed il motivo, siccome articolato, si sostanzia nella richiesta di rivisitazione di circostanze definitivamente accertate, perché l’apprezzamento della prova, l’attendibilità di alcuni invece che di altri testi e la scelta delle prove ritenute idonee a sorreggere la motivazione involgono tipica valutazione riservata in via esclusiva al giudice del merito.
Il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della sua decisione una fonte di prova, non incontra altro limite che quello (nella specie rigorosamente osservato) di indicare le ragioni del suo convincimento.
Costituisce, infatti, principio del tutto scontato nella giurisprudenza di legittimità che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, onde il preteso vizio di motivazione – sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della medesima – può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.
Orbene, nel caso di specie, la sicura riferibilità all’avvocato La Russa delle espressioni riportate siccome da lui rilasciate al giornalista è stata tratta dalle precise ed univoche circostanze (innanzi riportate in narrativa) e la valutazione al riguardo della Corte milanese non è insufficiente né contraddittoria.
Con il terzo motivo – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 2043, 2059 e 1226 c.c. e 12 della legge n. 47 del 1948 nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – il ricorrente principale denuncia che il giudice del merito avrebbe operato una quantificazione del danno morale e della riparazione pecuniaria del tutto ingiusta e contraria a diritto con argomentazioni del tutto incongrue.
Sostiene che mancherebbe qualsiasi logico riferimento al danno morale, che, determinato in misura tripla rispetto a quello determinato dal tribunale, non potrebbe essere giustificato dalla sola considerazione che in prime cure la liquidazione non era apparsa adeguata e che quella equa era l’altra indicata dal giudice dell’appello.
In particolare specifica che:
a) la indicazione dei parametri assunti non consentirebbe la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Corte milanese;
b) il giudice di secondo grado avrebbe dovuto tener conto che le valutazioni da lui espresse circa la falsità della teste Ariosto provenivano da un difensore dell’imputato, erano state contrapposte alla tesi dell’accusa a carico del suo assistito ed erano, comunque, note in quanto rese già in precedenza al pubblico ministero inquirente;
c) il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la condotta processuale della teste Ariosto era stata già oggetto “del più vasto interesse e clamore da parte della stampa e dell’opinione pubblica” date la rilevanza che aveva avuto il processo, nel quale la deposizione testimoniale si inseriva, e la notoria valutazione di inattendibilità che, alla stessa teste, anche altri avevano già attribuito;
d) lo stesso giudice di secondo grado erroneamente avrebbe ritenuto la natura “segreta” dell’atto processuale compiuto in sede di incidente probatorio, senza considerare che la deposizione del testimone, proprio perché anticipava la fase dibattimentale ed autorizzava anche in detto ambito le contestazioni del difensore, era da comprendere nel catalogo degli atti “pubblici e liberamente divulgabili”.
Il primo profilo della complessiva censura innanzi esposta dal ricorrente principale – relativa al preteso vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno in misura maggiore di quella determinata dal giudice di primo grado e basata, in particolare, sulle circostanze indicate sub a), b) e c) – non può essere accolta.
La liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell’onore o della reputazione, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, è rimessa alla valutazione equitativa del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità, ove il giudice del merito abbia dato conto dei criteri adottati e la valutazione medesima risulti congruente al caso e non sia, per difetto o per eccesso, palesemente sproporzionata (ex multis: Cass., n. 10268/2002; Cass., n. 6519/2004; Cass., n. 11292/2004; Cass., n. 13066/2004; Cass., n. 11039/2006).
È stato, infatti, precisato che unica possibile forma di liquidazione – per ogni danno che sia privo, come il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità – è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa del relativo pregiudizio e nella funzione del risarcimento realizzato con una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare – costituente, in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa (art. 1226 cod. civ.) giacché per il danno intanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare.
Orbene, nel caso in esame la Corte milanese ha posto a base della sua decisione sul punto gli elementi ben precisi indicati dal tribunale e da essi ha tratto il convincimento che la somma da corrispondere a ristoro del danno morale effettivamente subito da Stefania Ariosto doveva essere quella maggiore stabilita in grado di appello.
Le ragioni che il ricorrente principale espone a sostegno della dedotta eccessività della somma costituiscono, esse pure, richiesta di rivisitazione del materiale probatorio, inammissibile nel giudizio di cassazione.
Con il secondo profilo della censura di cui al terzo motivo, nella specie del vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. e secondo la specificazione contenuta nelle deduzioni di cui innanzi sub b), c) e d), il ricorrente principale lamenta che il giudice del merito avrebbe dovuto sostanzialmente ritenere scriminata la sua condotta sia in virtù dell’esercizio di difesa, spettantegli quale difensore dell’imputato; sia per il fatto che le dichiarazioni da lui rese al giornalista riguardavano atti di un procedimento penale, delle quali non era vietata la pubblicazione; sia, ancora, perché il giudizio di inattendibilità della teste Ariosto era notorio in quanto da altri già espresso propalato dagli organi di stampa.
Analoga censura all’impugnata sentenza prospetta anche il secondo motivo del ricorso incidentale di Gaetano Pecorella, il quale – deducendo la violazione delle norme di cui agli art. 21 Cost., 2043 e 2059 c.c., 595 e 51 c.p. e 329 e 114 c.p.p. nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia – critica la decisione della Corte territoriale nelle parti in cui il giudice del merito ha ritenuto non ipotizzabile l’esimente dell’esercizio di difesa per il fatto che le prerogative del difensore dell’imputato non possono essere trasferite fuori delle aule giudiziarie ed ha escluso anche che la deposizione della teste Ariosto in sede di incidente probatorio costituiva atto per sua natura avvolto da rigoroso riserbo.
Sostiene il ricorrente che la deposizione della teste, assunta nel contraddittorio delle parti, non sarebbe stata coperta dal segreto ai sensi dell’art. 329 c.p.p e ne sarebbe stata consentita la pubblicazione in applicazione del settimo comma dell’art. 114 del medesimo codice di rito penale.
Aggiunge che la vicenda, nella quale l’atto di istruzione preventiva si inseriva, era di pubblico interesse, per cui la dichiarazione del difensore al giornalista si sarebbe dovuta considerare lecita e la relativa condotta consentita e tutelata dall’art. 21 Cost., in quanto essa veniva ad adempiere al diritto-dovere di “rispondere all’opinione pubblica”, che, per il tramite del giornalista, richiedeva di essere informata di quanto era avvenuto in udienza.
Specifica, infine, che egli si era limitato a riferire, in termini possibilistici e di ragionamento, “il contenuto dell’interrogatorio da lui condotto e le ragioni che aveva illustrato per giustificare le domande, ammesse dal Gip, concernenti l’attendibilità del teste”.
Le suddette due censure del ricorrente principale La Russa e del ricorrente incidentale Pecorella, che vanno esaminate congiuntamente in quanto esprimono identiche doglianze, non possono essere accolte.
Osserva, anzitutto, questa Corte che è del tutto fuori luogo la scriminante del diritto di cronaca per la ovvia considerazione che il relativo dovere di informare la pubblica opinione di fatti giudicati di interesse generale spetta, in via istituzionale, al cronista o al giornalista, ma non anche al difensore dell’imputato, cui compete il diverso compito della difesa dell’assistito.
Né può farsi richiamo al legittimo esercizio del diritto di difesa, poiché, secondo un principio del tutto scontato nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. pen., sez. V, n. 5403/89, rv. 181028; Cass. pen., sez. V, n. 11745/88, rv. 179833; Cass. pen., sez. V, n. 1368/87, rv. 175038), non sussiste l’esimente di cui all’art. 598 c.p. allorché gli scritti o le espressioni a contenuto offensivo siano inviati non solo a coloro che ne debbono essere i destinatari nell’ambito del processo, ma – siccome è avvenuto nella fattispecie in oggetto – anche ad altre persone, che nel processo non possono e non debbono avere alcuna parte.
In tale ipotesi, infatti, mentre non può ritenersi sussistente la condizione richiesta dalla stessa lettera della legge, che, riferita agli scritti presentati ed ai discorsi pronunciati dinanzi all’autorità giudiziaria, intende evidentemente riferirsi ad atti destinati ad essere utilizzati unicamente all’interno del processo, deve, d’altro lato, rilevarsi che viene a mancare, in relazione all’ulteriore diffusione, il fondamento stesso dell’esimente e cioè la necessità degli interessati di difendersi e di tutelare le proprie ragioni.
La non riferibilità della previsione di cui all’art. 598 c.p. agli scritti ed alle espressioni che, pur provenienti da un difensore dell’imputato, abbiano destinazione diversa dalla sede giudiziale competente e siano, invece, diretti alla pubblicazione a mezzo stampa, assorbe l’altro rilievo circa il regime di pubblicità o meno degli atti di istruzione preventiva assunti con l’incidente probatorio.
Una volta stabilito che il diverso ambito extraprocessuale, nel quale la condotta del difensore si estrinseca, toglie ad essa il carattere di esercizio ultrattivo del diritto di difesa, non mette più conto, infatti, stabilire se la diffusione del contenuto degli atti processuali sia o meno in contrasto con l’obbligo del segreto, di cui all’art. 114 c.p.p., ovvero con il regime del divieto di pubblicità.
Il rilievo di cui innanzi, pertanto, esime questa Corte dal precisare che, comunque, anche la statuizione del giudice del merito, circa l’obbligo di “riserbo” in ordine a detti atti, non costituisce affermazione inesatta.
Il nuovo codice di procedura penale, che distingue nettamente tra atto del procedimento e suo contenuto e che pone la distinzione tra ciò che diviene conoscibile all’interno del procedimento e ciò che non è divulgabile al di fuori del processo, al contenuto degli atti dell’incidente probatorio attribuisce certamente la valenza di atti che non debbono essere conosciuti all’esterno sino a quando essi non siano inseriti nel fascicolo per il dibattimento, assoggettandoli così al divieto di pubblicazione, in consonanza con quanto è prescritto in generale (art. 329 c.p.p.) per gli atti delle indagini preliminari, tutti assistiti dalla segretezza sino a quando non avvenga la chiusura della relativa fase, prima della quale vige per essi il conseguente divieto di pubblicazione.
È il caso, infine, di aggiungere che nella specie – siccome emerge in modo evidente dall’impugnata sentenza – non si è trattato neppure di pubblicazione del contenuto di atto di incidente probatorio, ma di apprezzamento offensivo sulla personalità del testimone in rapporto al contenuto della sua deposizione, condotta questa che la legge neppure consente al difensore nell’udienza fissata per l’incidente probatoria (laddove la norma dell’art. 402, comma 5, c.p.p. autorizza il difensore soltanto a richiedere al giudice di rivolgere domande), potendo il difensore solo in sede di udienza preliminare o al dibattimento argomentare della inattendibilità della deposizione resa.
Il ricorso principale di Ignazio La Russa deve, quindi, essere rigettato.
Con il primo motivo dell’impugnazione incidentale – deducendo la violazione della norma di cui all’art. 115 c.p.c. nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – il ricorrente incidentale lamenta che il giudice del merito, riportando una frase parzialmente diversa da quella che gli aveva attribuito il giornalista, sarebbe ricorso ad una forzatura per giustificare la sussistenza del contenuto diffamatorio delle espressioni realmente riferite.
Aggiunge che il suddetto errore della Corte territoriale si sarebbe inserito in quello più evidente di avere limitato il suo esame a singole parti delle sue dichiarazioni e di non avere tenuto conto del più ampio contesto narrativo, scevro da interpretazioni tendenziose.
Il motivo non può essere accolto, essendo esso inammissibile, oltre che per la sua genericità, per il fatto che la censura costituisce ancora esempio paradigmatico di quaestio facti, non proponibile in sede di legittimità siccome diretta al riesame della prova per farne derivare ancora conclusione diversa da quella cui il giudice del merito è pervenuto con motivazione adeguata e non illogica.
È appena il caso di ribadire, al riguardo, che è pacifica la regola di diritto stabilita da questo o giudice di legittimità (Cass., n. 3284/2006; Cass., n. 11420/2002; Cass., n. 13685/2001) a mente della quale in materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’accertamento in concreto dell’attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell’esistenza dell’esimente del diritto di critica (la quale si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e, perciò in termini formalmente corretti e misurati e in modo tale da non trascendere in attacchi ed aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici.
Anche il ricorso incidentale di Gaetano Pecorella, quindi, è rigettato.
Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato di Stefania Ariosto, a favore della quale Ignazio La Russa e Gaetano Pecorella sono condannati a pagare le spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate, a carico di ciascuno dei soccombenti, nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono giusti motivi (art. 92 cod. proc. civ.) per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità nel rapporto fra le altre parti.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale di Ignazio La Russa ed il ricorso incidentale di Gaetano Pecorella; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di Stefania Ariosto; condanna i ricorrenti Ignazio La Russa e Gaetano Pecorella a pagare a Stefania Ariosto le spese del giudizio di cassazione, che liquida, a carico di ciascuno dei due soccombenti, in complessivi euro 3.100,00 (tremilacento/00), di cui euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge; compensa interamente le spese del giudizio di cassazione nel rapporto fra le altre parti.