Fatto
Con atto di citazione notificato il 6 – 10.5.1999 T.S. esponeva che il 30.6.1998, in Lerma, alla guida della proprio moto che procedeva a velocità moderata stava sorpassando un motocarro Ape Piaggio 50, che, condotto dal proprietario, P.P., si era arrestato accostando a destra, quando il P., senza segnalazioni, aveva iniziato una manovra di inversione a “U” e lo aveva colpito. In conseguenza dell’urto l’attore era caduto e la moto andava a schiantarsi contro il muro alla sinistra della carreggiata e contro un palo della luce. Chiedeva pertanto la condanna del P. e del suo assicuratore al risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti, che contestavano la dinamica dell’incidente svolta dall’attore, nonchè la quantificazione del danno.
Con sentenza 27.12.2000 il Giudice di Pace di Ovada accertava la integrale responsabilità del P. nella causazione del sinistro e condannava i convenuti in solido a risarcire il danno in complessive L. 18.134.000 oltre interessi legali dal giorno del fatto e spese di lite.
Il P. e la Nuova Tirrena interponevano appello ed il Tribunale di Alessandria, in parziale riforma della sentenza impugnata condannava P.P. e Nuova Tirrena Assicurazioni fra loro in solido a corrispondere a T.S. la complessiva somma di Euro 4.186,73, oltre interessi legali dal giorno del sinistro a quello del pagamento.
Ricorreva per Cassazione T.S. con due motivi.
Resisteva la Nuova Tirrena Assicurazioni, che depositava anche memoria.
Diritto
Preliminarmente la Nuova Tirrena Assicurazioni, che depositava fuori termine (e non veniva rimessa in termini) il controricorso e partecipava alla discussione orale, assume che la notifica del ricorso è avvenuta nello stesso domicilio eletto nel giudizio d’appello dal P. e dalla soc. Nuova Tirrena Ass.ni e cioè, presso il difensore Avv. Giovanni Peverati del Foro di Alessandria;
che l’11.7.2003, prima che decorresse il termine per proporre controricorso, l’Avv. Peverati decedeva, sicchè la Nuova Tirrena non avrebbe avuto la possibilità di notificare controricorso non avendo ricevuto comunicazione del decesso del difensore; che il caso sottoposto alla Corte rientrerebbe nella ipotesi dell’art. 301 c.p.c..
Si osserva al riguardo che non è stata concessa la rimessione in termini per notificare controricorso perchè il processo di Cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli art. 299 c.p.c., segg., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, e ciò – pur considerato il rilievo delle attività espletabili dagli avvocati delle parti dopo il deposito del ricorso (produzione di documenti, integrazione del contraddittorio, partecipazione alla discussione orale, scc.) – non contrasta, manifestamente, con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., perchè il legislatore ben può – nei limiti della ragionevolezza – ridurre la rilevanza di eventi che in astratto potrebbero compromettere l’effettività del contraddittorio (ciò che avviene anche per il giudizio di merito quanto a vicende quali la rinuncia o la revoca del mandato), ovvero escludere per il solo giudizio di Cassazione, in considerazione delle sue caratteristiche, l’effetto interruttivo collegato ad eventi (come, appunto, la morte del difensore) viceversa incidenti sul giudizio di merito, ritenendo che a tali evenienze possa e debba far fronte la parte, gravata quindi dell’onere di attivarsi, o – nel giudizio di legittimità – di prestare particolare attenzione (Cass., 15.10.2004, n. 20325).
Precisamente questa Corte ha ribadito più volte il principio dell’inapplicabilità nel giudizio di Cassazione dell’istituto dell’interruzione del procedimento in presenza di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., sia che esso si riferisca alla parte che al suo difensore (Cass. 20325/04; 4767/03; 5672/03 e, con specifico riferimento alla parte personalmente, Cass. 12581/04).
Peraltro, recentemente la Corte Costituzionale (sent. n. 109/05), con riferimento ad un procedimento in cui era deceduto il difensore, pur prendendo atto della presenza di un problema di costituzionalità sul rilievo che non erano idonei a giustificare l’esclusione dell’interruzione né il carattere officioso del giudizio di Cassazione né la tesi con cui si vorrebbe attribuire scarso valore alla discussione orale in udienza – ha dichiarato inammissibile la questione, sostenendo che esso implicava la soluzione di delicate questioni in ordine ai meccanismi di riattivazione del giudizio che solo il legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, avrebbe potuto definire (Cass., 14.10.2005, n. 20004).
Quindi la normativa allo stato non consente una diversa interpretazione dell’istituto della interruzione, vale a dire l’applicazione per analogia al giudizio di Cassazione, allorchè l’evento previsto dall’art. 299 c.p.c., riguardi il difensore.
Pertanto non può essere preso in considerazione nel caso l’istituto della rimessione in termini.
Il ricorso è dunque affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., 2 comma 2.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 312 c.p.c. e art. 115 c.p.c..
Con il primo motivo il ricorrente assume che il Giudice d’appello ha erroneamente ritenuto che il T. non ha fornito la prova contraria, volta a vincere la presunzione di paritetica responsabilità nella causazione del sinistro.
Il ricorrente in particolare rileva che in caso di scontro tra veicoli la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario, cioè opererebbe solo nel caso in cui non fosse possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità, come, nel caso di specie, dove è possibile accertare la responsabilità esclusivamente di uno dei due conducenti.
Si osserva al riguardo che effettivamente la presunzione svolge una funzione sussidiaria che opera ogni qualvolta non sia possibile accertare, con indagini specifiche, le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure quanto non si possa stabilire con certezza la incidenza causale delle condotte nella determinazione dell’evento.
Ora, come esattamente detto nella sentenza impugnata, non è stato provato se e in quale misura fosse responsabile del sinistro anche il T., se cioè esso procedesse a velocità moderata o meno, ai fini di avere la possibilità di arrestarsi in caso di manovra imprudente, negligente ed imprevista dell’altro soggetto. In sostanza non è stato possibile ricostruire la dinamica dell’incidente, al fine di raggiungere la prova liberatoria relative alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.
Non è stato possibile, insomma, stabilire se il P. avesse completato la manovra di inversione o comunque in quale fase della manovra di trovasse e se il T. avesse fatto tutto il possibile per evitarlo.
Il S.C. infatti ha osservato che la presunzione di pari responsabilità sancita dal secondo comma dell’art. 2054 c.c., opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa, ma anche soprattutto quando non sia possibile stabilire la sequenza causale (Cass., 7.2.1997, n. 1198).
Bene dunque ha statuito la sentenza impugnata, nel senso che l’accertamento della colpa sia pure grave di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento al fine di concludere la configurazione di concorso di colpa a suo carico (Cass. 9.2.1982, n. 764).
Tuttavia l’accertamento del giudice di merito, in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, la condotta di marcia dei veicoli ed a tutte le circostanze attinenti al fatto, se adeguatamente motivate, con giudizio immune da vizi logici è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 16.11.1987, n. 8386).
Il motivo va quindi rigettato.
Con il secondo motivo il ricorrente assume che il giudice della impugnazione avrebbe errato nell’accogliere il secondo motivo di doglianza circa la convocazione “a chiarimenti” del carrozziere e che nella sentenza impugnata non si è considerato che il Giudice di Pace ha facoltà di disporre delle prove testimoniali senza limiti di tempo, tranne quelli di cui agli artt. 2721 e 2724 c.c.; quindi il Giudice di Pace rimettendo sul ruolo la causa “chiamando a chiarimenti” il teste non ha volato i principi generali circa l’istruzione della causa.
Esattamente la sentenza impugnata ha osservato che il teste A. si era limitato a confermare il preventivo fissato in atti dal T., riguardante la spesa necessaria per la riparazione della moto e che il motociclo non venne riparato; che il Giudice di Pace sulla scorta di tale deposizione, era arrivato alla considerazione sulla congruità delle voci del preventivo; ma al riguardo la sentenza impugnata ha osservato che trattasi nel caso di una valutazione del teste mentre la “verifica tecnica del giudice” viola il cosiddetto divieto di scienza privata.
Quindi la sentenza impugnata ha seguito un iter logico ai fini della formazione della sua decisione non riconoscendo valore probatorio circa la valutazione del danno a quanto dichiarato in sede di prova testimoniale.
Il S.C. infatti ha statuito che il giudice non può in alcun modo fondare la sua decisione su personali cognizioni, salvo che esse non integrino gli estremi del fatto notorio (Cfr. Cass., 7.3.2005, n. 4862).
Anche il secondo motivo va rigettato.
Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio, che sono liquidate nel dispositivo, a favore della Nuova Tirrena Assicurazioni che ha preso parte alla discussione orale ed ha preliminarmente chiesto di essere rimessa in termini per la notificazione del controricorso, rimessione non concessa, come è stato detto in motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio di Cassazione che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2007






