Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato V.C. conveniva davanti al Tribunale di Parma, C.F. e la S.A.I. s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale, a suo avviso imputabile allo stesso C..
I convenuti eccepivano lâimproponibilitĂ della domanda attrice per violazione della L. n. 990 del 1969, art. 23, in quanto non era stato convenuto in giudizio C.L. proprietario dellâauto coinvolta nel sinistro e nel merito ne chiedevano il rigetto.
Integrato il contraddittorio nei confronti di C.L., il Tribunale di Parma dichiarava esclusivo responsabile dellâincidente C.F. e condannava i convenuti al risarcimento dei danni in favore dellâattore nella misura di L. 498.351.705 oltre accessori, detratto lâacconto giĂ percepito dallâattore.
Proponevano appello F. e C.L. e la S.A.I..
V. chiedeva il rigetto dellâappello e la conferma della sentenza impugnata. La Corte dâAppello di Bologna, in parziale accoglimento dellâappello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava F. e C.L. e la S.A.I., in solido, al risarcimento del danno in favore di V.C. nella misura di L. 85.936.578 (Euro 44.382,54), confermando nel resto la decisione impugnata.
Propone ricorso per cassazione V.C. con due motivi.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale la Fondiaria â S.A.I..
Diritto
I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dellâart. 335 c.p.c..
Con i due motivi del ricorso principale V.C. rispettivamente denuncia: 1. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, nonchè violazione e falsa applicazione di legge â artt. 2043, 2059, 2056 e 1226 c.c., â in punto alla liquidazione del danno biologico e morale sofferto dal V.C..;
2. Insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 2043, 2056, 1226 e 2057 c.c., relativamente alla determinazione del risarcimento del danno per spese future di assistenzaa.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta anzitutto lâinadeguatezza della motivazione dellâimpugnata sentenza sia in relazione al danno biologico permanente, sia in relazione al danno morale e sottolinea che nella liquidazione dei danni alla persona il giudice del merito, pur potendo ispirarsi a criteri predeterminati quali le tabelle degli uffici giudiziari, deve necessariamente adeguare il risarcimento al caso concreto considerando varie circostanze fra le quali: la gravitĂ delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, lâetĂ , le condizioni familiari e sociali del danneggiato. Sotto questo profilo il V. critica quindi lâadozione, da parte della Corte dâAppello, delle tabelle del Tribunale di Bologna e lâesclusivo riferimento, in motivazione, ai dati costituiti dallâetĂ del danneggiato e dal grado di invaliditĂ permanente, quali elementi di giudizio rilevanti in funzione dello sviluppo del calcolo aritmetico che ha poi condotto ad una liquidazione automatica, Particolarmente sintetica è poi, ad avviso del ricorrente, la motivazione della liquidazione del danno morale, fondata esclusivamente sul criterio aritmetico, in forza del quale il risarcimento è stato determinato in 1/2 del totale biologico. Tali criteri non sono invece condivisibili e la materia in oggetto deve considerarsi piuttosto governata dal principio costituzionale di effettivitĂ della tutela risarcitoria alla cui stregua il risarcimento del danno biologico e di quello morale non può essere irrisoria o simbolica. In questo quadro non può che considerarsi inadeguato, secondo il ricorrente, il coefficiente di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate di cui alla tabella allegata al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403; e ciò in ragione dellâaumento della vita media, della variazione dei tassi di interesse e della minore redditivitĂ del denaro. Di conseguenza, prosegue V., il giudice deve adeguare il risultato tabellareâ, ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle stesse tabelle (durata della vita e saggio dâinteresse), eliminando gli elementi distorsivi da obsolescenza giĂ presenti in astratto in quel tipo di strumento. E una volta proceduto alla âattualizzazioneâ del criterio automatico il giudice dovrĂ procedere alla âpersonalizzazioneâ del relativo risultato, attivitĂ questa che è stata invece omessa dalla Corte dâAppello di Bologna.
Osserva altresĂŹ il ricorrente che dalla comparazione tra quanto liquidato dalla Corte dâAppello di Bologna con quanto, di regola, liquidato dagli altri uffici giudiziari sembra emergere lâulteriore violazione del principio della c.d. uniformitĂ pecuniaria di base del risarcimento del danno alla persona e lâomessa considerazione di un altro elemento rilevante costituito dalla gravitĂ del reato commesso dal C. sotto il profilo della intensitĂ dellâelemento soggettivo del danneggiante.
Il motivo merita accoglimento. La Corte dâAppello infatti, nellâapplicare le tabelle locali disapplicando la valutazione compiuta dal Tribunale sulla base di un diverso valore-punto ha compiuto un duplice errore di valutazione che si risolve nella violazione del principio costituzionale protetto (C. Cost. 184/86) del risarcimento integrale della lesione della salute da illecito come debito di valore.
La valutazione integrale del danno può infatti avvenire attraverso lâutilizzazione di tabelle attuaria-li, ma essendo tale scelta affidata alla discrezionalitĂ del giudice, la modificazione riduttiva non può condurre ad un mero automatismo valutativo senza una necessaria personalizzazione del danno, una volta che tale danno sia di rilevante entitĂ (60%) su di un soggetto in etĂ biologicamente avanzata e che dunque subirĂ un radicale mutamento delle condizioni di vita in conseguenza delle gravissime lesioni subite.
Occorre inoltre ricordare che, trattandosi di un investimento del pedone sulle strisce pedonali, la motivazione di circolazione stradale si ricava dallâart. 148 C.d.S., contenente la definizione analitica del danno biologico grave che esige da parte del giudice che in riforma della prima decisione riduce il danno, una precisa indicazione di tutti i criteri analitici previsti dalla legge.
Si aggiunge inoltre che risulta errata anche lâapplicazione dei coefficienti di capitalizzazione del 1922 posto che il dato statistico della sopravvivenza deve essere considerato in concreto, in relazione alla qualitĂ biologica del soggetto che era presumibilmente in vita al tempo della seconda decisione.
Tale coefficiente è generalmente reperibile dai dati statistici sulle speranze di vita nazionali.
Parimenti fondata è la censura sulla ridotta valutazione del danno morale. Questâultimo in relazione alla rilevante entitĂ della lesione conserva unâautonomia ontologica di valutazione e pertanto non può essere liquidato pro quota in relazione al danno biologico in quanto la costituzione italiana non stabilisce il minor valore del danno morale rispetto alla valutazione del danno alla salute.
Il secondo motivo contesta che la determinazione delle spese di assistenza, necessarie per lâaccertata non autosufficienza del V. al compimento degli atti quotidiani della propria vita, sia stata effettuata dalla Corte bolognese assumendo come parametri di riferimento la probabile durata della vita del danneggiato, calcolata alla data di verificazione dellâevento ed il coefficiente di capitalizzazione ad essa corrispondente, omettendo però di considerare che il V., al momento della decisione (novembre 2003) aveva giĂ raggiunto lâetĂ di 89 anni e quindi superato il probabile limite della sua vita secondo i parametri di cui al R.D. n. 402 del 1922.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invece, qualora la vita effettiva del danneggiato abbia superato il limite risultante dai parametri di cui al suddetto R.D. n. 403 del 1922, il criterio di liquidazione del danno attraverso la capitalizzazione di una rendita deve essere opportunamente corretto: una prima volta sulla base dellâelemento concreto costituito dal protrarsi della vita del danneggiato fino allâepoca della decisione (si tratta infatti di danno attuale e non futuro, esattamente accertabile); una seconda volta sulla base della presumibile vita futura del danneggiato dalla decisione in poi.
Secondo il ricorrente, invece,, la decisione impugnata: a) ha omesso di attualizzare; il criterio di liquidazione sia in funzione del fattore costituito dalla durata della vita, sia in funzione del fattore costituito dalla redditivitĂ del denaro; b) ha omesso di personalizzare il risultato astrattamente ottenibile in forza di quel criterio, adeguandolo al caso concreto.
Oggetto di critica del ricorrente è ancora la determinazione delle spese di assistenza in relazione alla sua accertata non autosufficienza ed al suo il bisogno di assistenza per il compimento degli atti della vita quotidiana. Sotto questo profilo egli critica quindi la scelta della Corte dâAppello di Bologna di assumere come parametro di riferimento la vita probabile del danneggiato alla data di verificazione dellâevento ed il coefficiente di capitalizzazione ad essa corrispondente, omettendo però di considerare il dato di fatto certo che, al momento della decisione (novembre 2003) lâattuale ricorrente aveva giĂ maturato lâetĂ di 89 anni e cosĂŹ superato, in concreto, il limite della vita probabile risultante dai parametri di cui al R.D. n. 402 del 1922. In conclusione sostiene il V. che avendo la sua vita senzâaltro superato il dato ipotetico di quella media probabile, assunto per la determinazione del coefficiente di capitalizzazione, è errato sostenere lâabnormitĂ e lâerroneitĂ della liquidazione operata dal giudice di primo grado. Piuttosto, il limite risultante dai parametri di cui al R.D. n. 403 del 1922, deve essere corretto, sia sulla base dellâelemento concreto costituito dal periodo di vita del danneggiato protrattosi fino allâepoca della decisione â trattandosi di danno attuale e non futuro, esattamente accerta-bile -; quindi sulla base della presumibile vita futura del danneggiato, a partire dal di dalla decisione in poi.
A ciò si possono sommare le considerazioni svolte in precedenza circa lâobsolescenza dello strumento di capitalizzazione del danno acriticamente adottato dalla Corte di Appello e la contrarietĂ della decisione impugnata ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza della Cassazione. In sintesi, la decisione impugnata: a) ha omesso di attualizzare il criterio di liquidazione sia in funzione del fattore costituito dalla durata della vita, sia in funzione del fattore costituito dalla redditivitĂ del denaro; b) ha omesso di personalizzare il risultato astrattamente ottenibile in forza di quel criterio, adeguandolo al caso concreto.
Anche il secondo motivo del ricorso è giuridicamente fondato e deve essere accolto, non essendo giustificata la riduzione da L. 162.000.000 a L. 71.000.000 operata dalla Corte bolognese (pp. 8 â 9 della motivazione) e spettando al danneggiato stabilire gli stili di vita e di assistenza sanitaria cosĂŹ come scegliere lâassistenza domiciliare anzichè un ricovero nella casa di riposo.
La motivazione dellâimpugnata sentenza è dunque inadeguata e conduce alla ingiusta riduzione del danno patrimoniale futuro in relazione alla natura permanente di tale danno, alla probabile crescita delle spese future ed alla decadenza biologica determinata dalle lesioni.
Lâaccoglimento del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte dâAppello di Bologna in diversa composizione.
Con il ricorso incidentale la Fondiaria â Sai denuncia Violazione dellâart. 112 c.p.c., (omissione di pronuncia) in relazione allâart. 360 c.p.c., n. 44.
Sostiene la ricorrente incidentale che la Corte di Appello di Bologna, nellâemanare lei sentenza n. 1147/03 ha violato lâart. 112 c.p.c., sotto il profilo della omessa pronuncia su una domanda da essa espressamente proposta. Secondo la ricorrente incidentale lâomissione di pronuncia attiene al mancato computo dei pagamenti intervenuti in corso di causa nella liquidazione dellâimporto totale dovuto al V.. Per tale ragione la Fondiaria S.a.i. chiede quindi che questa Corte, rigettato il ricorso proposto da V.C. ed in accoglimento del ricorso incidentale di cassare la sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito per le necessarie e conseguenti deliberazioni.
Il ricorso appena illustrato, alla luce di quanto esposto e deciso per il ricorso principale, non può che considerarsi assorbito.
La Corte dâAppello di Bologna alla quale si rinvia la causa deciderĂ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale. Dichiara assorbito lâincidentale e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte dâAppello di Bologna in diversa composizione.
CosĂŹ deciso in Roma, il 28 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2008





