SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il (OMISSIS) M.F. rimase vittima di un sinistro stradale, subendo lesioni personali.
Per ottenere il risarcimento di questo danno, nel 2004 M.F. convenne dinanzi al Tribunale Roma il conducente del veicolo cui ascriveva la responsabilitĂ dellâaccaduto ( Mi.Vi.), il proprietario del mezzo (la societĂ Italcalce s.r.l.), e il loro assicuratore della r.c.a. (la societĂ Assitalia s.p.a., che in seguito muterĂ ragione sociale in âGenerali Italia s.p.a.â, e come tale sarĂ dâora innanzi indicata).
Lâattore citò, contestualmente agli altri convenuti, anche lâINAIL, allegando che lâindennizzo da questo corrispostogli in conseguenza dellâinfortunio non fosse esaustivo, e chiedendo la condanna anche dellâIstituto, in solido con gli altri convenuti, al risarcimento del danno.
2. La Italcalce s.r.l. si costituĂŹ negando la propria responsabilitĂ , ed in subordine chiedendo di essere garantita dal proprio assicuratore della responsabilitĂ civile, la Generali Italia.
La Generali Italia si costituĂŹ negando la responsabilitĂ del proprio assicurato. LâINAIL si costituĂŹ, allegando di avere giĂ adempiuto nei confronti dellâattore l tutti gli obblighi previsti dalla legge, e dichiarando di volersi surrogare alla vittima nei confronti dellâassicuratore del responsabile, per lâimporto corrispondente allâindennizzo pagatole.
3. Con sentenza 7.3.2007 n. 4580 il Tribunale di Roma accolse la domanda, stimò in 232.049 Euro il danno patito dallâattore;
condannò il responsabile civile del sinistro ed il suo assicuratore della r.c.a. al pagamento della differenza tra tale importo e le somme giĂ versate al danneggiato da parte dellâINAIL, quantificate in Euro 178.894.
Il Tribunale, infine, accolse lâazione di surrogazione e condannò la Generali Italia al pagamento in favore dellâINAIL della suddetta somma di Euro 178.894.
4. La sentenza venne appellata in via principale da M.F., il quale si dolse di una sottostima del danno, ed in via incidentale dallâInail, il quale si dolse della compensazione delle spese disposta dal Tribunale.
5. La Corte dâappello di Roma con sentenza 23.1.2012 n. 382 accolse in parte lâappello principale di M.F. e rigettò quello incidentale dellâINAIL. Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte dâappello ritenne:
(a) che non vi fosse necessitĂ di rinnovare la consulenza tecnica dâufficio per la stima del danno biologico patito dallâattore;
(b) che per determinare il risarcimento dovuto dal responsabile alla vittima al netto dellâindennizzo pagato dallâINAIL (c.d. danno differenziale) dovesse detrarsi dallâammontare del risarcimento, stimato secondi i criteri civilistici, lâintero valore capitalizzato della rendita pagata dallâassicuratore sociale.
6. La sentenza dâappello è stata impugnata per cassazione da M. F. sulla base di due motivi.
Hanno resistito con controricorso la Generali Italia e lâInail.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dellâart. 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che dopo la sentenza di primo grado le sue condizioni di salute si erano aggravate, e tale aggravamento aveva indotto lâINAIL a piĂš riprese ad aumentare via via il grado di invaliditĂ indennizzabile riconosciuto allâassicurato, e di conseguenza a riliquidare lâindennizzo. Aveva, perciò, chiesto al giudice dâappello di nominare un consulente dâufficio per determinare il grado di invaliditĂ permanente provocato dallâaggravamento.
La Corte dâappello, però, aveva rigettato tale istanza istruttoria sul presupposto che fossero âfisiologicheâ le divergenze tra le tabelle utilizzate dallâINAIL, e quelle usate in materia di responsabilitĂ civile, per la valutazione delle menomazioni.
Tale motivazione del diniego di rinnovo della c.t.u. sarebbe, secondo il ricorrente illogica.
1.2. Il motivo è fondato.
Nel precisare le conclusioni in grado di appello, lâodierno ricorrente aveva allegato che:
(a) le sue condizioni di salute si erano aggravate;
(b) lâaggravamento era conseguenza del sinistro del (OMISSIS);
(e) lâaggravamento era stato di entitĂ tale che lâINAIL aveva ritenuto di elevare il grado di invaliditĂ riconosciuto allâassistito ai fini dellâerogazione della rendita per danno biologico; le medesime infermitĂ , valutate con i criteri impiegati dalla medicina legale nellâambito della responsabilitĂ civile, costituivano una invaliditĂ permanente pari al 20% (cosĂŹ il ricorso, 17-21). Sulla base di queste allegazioni aveva domandato che fosse disposta una consulenza tecnica dâufficio, allâevidente fine di accertare lâeffettivo grado di invaliditĂ permanente residuato al sinistro.
1.3. La Corte dâappello ha rigettato la relativa istanza con una duplice motivazione:
(a) la differente valutazione dellâinvaliditĂ permanente da parte dellâINAIL rispetto alla c.t.u. giĂ sussisteva prima della proposizione dellâappelloâ;
(b) poichĂŠ lâINAIL accerta e liquida il danno biologico patito dal lavoratore con tabelle medico-legali diverse da quelle usate in ambito di responsabilitĂ civile, è âfisiologicoâ che menomazioni identiche comportino lâattribuzione di percentuali di invaliditĂ permanente diverse, a seconda che siano valutate con le tabelle INAIL piuttosto che con i criteri del la responsabilitĂ civile.
1.4. La prima di tali motivazioni è illogica perchÊ eterodossa rispetto al petitum.
Lâappellante aveva infatti allegato di essersi aggravato dopo la proposizione dellâappello, e depositato i documenti dai quali, secondo la prospettazione di parte, doveva risultare tale aggravamento.
Dunque il punto che la Corte dâappello avrebbe dovuto esaminare, ai fini dellâaccoglimento dellâistanza di rinnovo della consulenza, non era se la stima del danno biologico compiuta dallâINAIL coincidesse o meno con quella compiuta dal consulente tecnico dâufficio, ma se esistesse, e se derivasse causalmente dal sinistro del (OMISSIS), lâaggravamento lamentato dallâappellante.
1.5. La seconda delle motivazioni adottate dalla Corte dâappello per rigettare lâistanza di rinnovo della consulenza formulata dallâappellante è corretta nel presupposto giuridico, ma anchâessa inconferente ai fini del decidere.
La Corte dâappello ha infatti rilevato come i criteri medico legali in base ai quali lâINAIL determina il grado percentuale di invaliditĂ permanente sono diversi dai quelli utilizzati nel campo della responsabilitĂ aquiliana, sicchĂŠ era normale che la medesima menomazione comportasse lâattribuzione di gradi percentuali diversi di invaliditĂ permanente, a seconda che venisse valutata con i criteri INAIL piuttosto che con altri criteri.
Nel caso di specie, tuttavia, la doglianza formulata dallâappellante, rettamente intesa alla luce dellâintero argomentare dellâatto dâappello, non consisteva nella mera allegazione dâuna divergenza tra la stima del grado di invaliditĂ permanente compiuta dai medici dellâINAIL, e la stima del grado di invaliditĂ permanente compiuta dal consulente dâufficio nominato dal Tribunale.
Se cosĂŹ fosse stato, effettivamente lâistanza di rinnovo della c.t.u. sarebbe stata da valutarsi manifestamente inammissibile.
LâINAIL, infatti, è tenuto a valutare il grado di invaliditĂ permanente patito dallâassicurato, in conseguenza di un infortunio, in base alla tabella Allegata sub (1) al D.M. 12 luglio 2000.
Quando, invece, si tratta di stimare dal punto di vista medico legale il grado percentuale di invaliditĂ permanente causato da un infortunio, non esistono criteri prestabiliti dalla legge, eccezion fatta per il solo caso di danni derivanti dalla circolazione stradale e che abbiano causati postumi non superiori al 9% (art. 139 cod. ass.
e D.M. 3 luglio 2003).
Il medico legale, pertanto, nel campo della responsabilità aquiliana può in teoria stimare il danno alla persona avvalendosi di qualunque criterio medico legale che sia condiviso nella comunità scientifica.
Ne consegue che, ai fini della determinazione del grado di invaliditĂ permanente causato da un fatto illecito, per la stima del risarcimento del danno biologico conseguente, è irrilevante sapere a quali determinazioni siano pervenuti i medici legali dellâINAIL nellâanaloga valutazione, compiuta al fine di liquidare lâindennizzo o la rendita di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13.
Pertanto, colui che si dolesse della aestimatio del danno biologico compiuta dal giudice della responsabilitĂ civile, adducendo a motivo la mera divergenza tra la percentuale di invaliditĂ permanente accertata dal consulente del giudice, e quella accertata dal medico dellâINAIL, formulerebbe una censura irrilevante, giacchĂŠ un danno alla salute in ambito di responsabilitĂ civile non può dirsi sottostimato sol perchĂŠ lâINAIL, applicando i diversi criteri dettati dal D.M. 12 luglio 2000, abbia determinato la percentuale di invaliditĂ permanente in misura diversa. Questo non era, tuttavia, il nostro caso.
Nel presente giudizio lâappellante aveva prospettato lâesistenza dâun aggravamento; aveva dedotto che esso comportava un innalzamento del grado di invaliditĂ permanente; ed aveva (sia pure, occorre ammettere, con una sintassi che non era un modello di chiarezza) riferito dellâaumento della rendita da parte dellâINAIL con una evidente finalitĂ probatoria e corroborativa: come a dire che, se lâINAIL aveva aumentato la rendita, evidentemente le condizioni di salute dellâassistito dovevano essersi aggravate.
1.6. La sentenza va, di conseguenza, cassata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte dâappello di Roma, la quale nellâesaminare lâistanza di rinnovo della consulenza tecnica medico legale formulata dallâappellante valuterĂ non giĂ se te tabelle medico legali approvate con D.M. 12 luglio 2000 offrano o meno valutazioni convergenti con quelle usate nel campo della responsabilitĂ aquiliana, ma valuterĂ se lâappellante abbia o meno debitamente dedotto e dimostrato lâesistenza quanto meno del fumus di un aggravamento delle proprie condizioni di salute.
Nel far ciò, la Corte terrĂ presente ovviamente il consolidato principio secondo cui la vittima di lesioni personali può domandare nel giudizio di appello, senza violare il divieto di ius novorum previsto dallâart. 345 cod. proc. civ., sia il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni, ma manifestatisi dopo la sentenza di primo grado, sia il risarcimento dei danni la cui esistenza, pur precedente alla sentenza impugnata, non poteva essere rilevata con lâuso dellâordinaria diligenza. (Sez. 3, Sentenza n. 8292 del 31/03/2008, Rv. 602541; Sez. 3, Sentenza n. 23220 del 16/11/2005, Rv. 585281;
Sez. 3, Sentenza n. 7631 del 16/05/2003, Rv. 563156; Sez. 3, Sentenza n. 1281 del 29/01/2003, Rv. 560076; e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 1955 del 11/03/1996, Rv. 496251).
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Anche col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi allâart. 360 c.p.c., n. 3, (si assume violato il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dellâart. 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la Corte dâappello ha errato nel calcolare il c.d. âdanno differenzialeâ (ovvero la differenza tra il danno causato dal responsabile civile, e quello indennizzato dallâINAIL), perchĂŠ ha detratto dal danno civilistico il valore capitale dellâintera rendita erogata dallâINAIL, al lordo della quota di rendita pagata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
2.2. Il motivo è manifestamente fondato.
In conseguenza dellâinfortunio del 21.6.2002, M.F. patĂŹ un danno biologico consistente in una invaliditĂ permanente stimata dallâINAIL in misura superiore al 16%.
Per le invaliditĂ permanenti superiori al 16%, lâINAIL eroga agli assistiti una rendita.
Lâimporto della rendita è stabilito dalla Tabella che costituisce lâAllegato 5 al D.M. 12 luglio 2000.
Lâimporto risultante dalla suddetta tabella è poi maggiorato di un quid variabile in funzione del reddito della vittima.
Ciò è stabilito dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), secondo cui le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto allâerogazione di unâulteriore quota di rendita (âŚ) commisurata (âŚ) alla retribuzione dellâassicurato (âŚ) per lâindennizzo delle conseguenze patrimonialiâ.
Questa âulteriore quota di renditaâ è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dallâAllegato 6 al D.M. 12 luglio 2000.
CosÏ, ad esempio, per le menomazioni dal 26% al 35% la rendita è aumentata moltiplicando la retribuzione della vittima per il coefficiente 0,6;
mentre per le menomazioni dal 36% al 50% la rendita è aumentata moltiplicando la retribuzione della vittima per il coefficiente 0,7.
2.3. Lâincremento della rendita per danno biologico, di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 134, comma 2, lett. (b), costituisce un indennizzo forfettario del danno patrimoniale da perdita della capacitĂ di lavoro.
Tanto si desume:
(a) in primo luogo dalla lettera della legge, la quale espressamente afferma che lâulteriore quota di rendita di cui si discorre è erogata nper lâindennizzo delle conseguenze patrimonialiâ della lesione della salute;
(b) dal principio c.d. di âaredittualitĂ â del danno biologico.
Questâultimo, infatti, consiste nella âlesione allâintegritĂ psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della personaâ, e deve essere indennizzato in misura indipendente dalla capacitĂ di produzione del reddito del danneggiato (cosĂŹ il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 1, cit.). Da tali principi deve desumersi che qualsiasi incremento del risarcimento dovuto dallâINAIL per il danno biologico patito dal lavoratore, che sia agganciato al reddito della vittima, abbia lo scopo di ristorare il pregiudizio patrimoniale da compromissione della capacitĂ di lavoro e di guadagno, perchĂŠ sarebbe altrimenti incompatibile con la natura areddituale del risarcimento del danno biologico.
Pertanto, quando ricorrano i presupposti di fatto di cui D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), lâINAIL liquida allâavente diritto un indennizzo in forma di rendita che ha veste unitaria, ma duplice contenuto: con quellâindennizzo, infatti, lâINAIL compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacitĂ di lavoro e di guadagno.
2.4. Da quanto esposto consegue che quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito un indennizzo da parte dellâINAIL, per calcolare il c.d. âdanno biologico differenzialeâ è necessario:
(a) determinare il grado di invaliditĂ permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilitĂ civile;
(b) sottrarre dallâimporto sub (a) non il valore capitale dellâintera rendita costituita dallâINAIL, ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico.
La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi, poichĂŠ ha determinato il credito residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile sottraendo dallâimporto complessivo del danno il valore (W capitalizzato dellâintera rendita INAIL, invece che il valore capitale della sola quota di rendita erogata per indennizzare il danno biologico. La sentenza va dunque cassata anche su questo punto, con rinvio ad altra sezione della Corte dâappello di Roma, la quale nel riesaminare il caso applicherĂ il seguente principio di diritto:
La rendita pagata dallâINAIL per invaliditĂ superiori al 16% indennizza in parte il danno biologico, ed in parte il danno patrimoniale da incapacitĂ di lavoro e di guadagno, che viene liquidato forfettariamente in base ai criteri di cui allâAllegato 5 del D.M. 12 luglio 2000. Ne consegue che per calcolare il c.d. âdanno biologico differenzialeâ, spettante alla vittima nei confronti del terzo civilmente responsabile, dallâammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non giĂ il valore capitale dellâintera rendita costituita dallâINAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimitĂ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dellâart. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto lâart. 380 c.p.c.:
-) accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte dâappello di Roma in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimitĂ e di quelle dei gradi di merito.
CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 14 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2015





