Cassazione civile, sez. III, 14 maggio 2019, n. 12715
1. La controricorrente ha eccepito lâinammissibilitĂ del ricorso dellâamministratore del condominio (omissis) di Acicastel-lo, per difetto della relativa autorizzazione dellâassemblea dei condomini.
Lâeccezione è fondata.
In base alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata lâinammissibilitĂ del ricorso per cassazione proposto dallâamministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine a controversie che non rientrano tra quelle per le quali è autonomamente legittimato ad agire ai sensi dellâart. 1130 c.c. e art. 1131 c.c., comma 1, NĂŠ può essere concesso un termine per la regolarizzazione, ai sensi dellâart. 182 c.p.c., allorchĂŠ il rilievo del vizio, in sede di legittimitĂ , sia stato sollevato non dâufficio, ma dalla controparte nel suo controricorso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12525 del 21/05/2018, Rv. 651377 â 02, che richiama i principi affermati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016, Rv. 638746 â 01; in precedenza, sulla necessitĂ di autorizzazione dellâassemblea, cfr. anche: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2179 del 31/01/2011, Rv. 616487 â 01; Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 24/05/2013, Rv. 626693 â 01; Sez. U, Sentenza n. 18331 del 06/08/2010, Rv. 614419 â 01).
La presente controversia ha ad oggetto la contestazione del diritto di un creditore del condominio di procedere, in base ad un titolo giudiziale, ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso condominio, mediante pignoramento dei suoi crediti verso i condomini per contributi.
Non si tratta di una controversia avente ad oggetto direttamente la riscossione dei contributi, lâerogazione delle spese di manutenzione o la gestione di una o piĂš cose comuni, NĂŠ viene dedotta lâestinzione (successiva alla formazione del titolo) del credito fatto valere contro il condominio, ma solo una pretesa inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, secondo le modalitĂ concretamente adottate dal creditore, onde la proposizione dellâopposizione non può ritenersi rientrare tra le ordinarie attribuzioni dellâamministratore di cui allâart. 1130 c.c..
Di conseguenza, deve negarsi la autonoma legittimazione dellâamministratore a proporla senza autorizzazione (anche eventualmente in ratifica) dellâassemblea.
La suddetta autorizzazione non risulta prodotta. Inoltre, nellâepigrafe del ricorso non si fa alcun riferimento a tale autorizzazione, NĂŠ il documento risulta nellâindice di quelli allegati al ricorso stesso; non risulta in atti alcuna autorizzazione neanche in relazione ai gradi di merito dellâopposizione, NĂŠ lâamministratore del condominio ha in qualche modo replicato allâeccezione di insussistenza dellâautorizzazione assembleare, avanzata giĂ nel controricorso.
Il ricorso dellâamministratore del condominio è dunque inammissibile.
2. Lâopposizione dellâaltro ricorrente P. , condomino terzo pignorato, è stata dichiarata inammissibile dai giudici di merito, per difetto di interesse ad agire. In secondo grado il P. aveva espressamente posto, tra i motivi di gravame, la questione della sua legittimazione attiva, negata dal Tribunale, ma tale motivo di gravame è stato rigettato dalla corte di appello.
Nel ricorso non vi è una specifica censura del P. in merito alla dichiarazione di inammissibilitĂ della sua opposizione; quanto meno, la ratio decidendi alla base della relativa statuizione della corte di appello non risulta adeguatamente colta, essendosi limitati i ricorrenti a sostenere â con riguardo ai profili attinenti la soggettivitĂ e la legittimazione delle parti che non vi sarebbe alteritĂ soggettiva tra condominio e condomini.
Anche il ricorso del P. è pertanto inammissibile.
Esso non potrebbe, in ogni caso, ritenersi fondato.
Come correttamente affermato dalla corte di appello, il terzo pignorato, nellâespropriazione di crediti, non ha infatti interesse e quindi non è legittimato a sollevare questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato e, in particolare, il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, il quale ultimo soltanto si può avvalere dellâapposito rimedio oppositivo di cui allâart. 615 c.p.c. (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 â 01; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 â 01; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 â 01; Sez. 6 â 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 â 01).
Inoltre, dalla stessa esposizione del fatto contenuta nel ricorso (cfr. pag. 3, righi 9-11) emerge che la creditrice B. , nel corso della procedura esecutiva, aveva rinunciato al pignoramento del credito vantato dal condominio nei confronti del P. ; quindi in realtĂ questâultimo non poteva neanche piĂš ritenersi rivestire in concreto la posizione di terzo pignorato e, di conseguenza, non avrebbe avuto legittimazione neanche a proporre eventuali questioni attinenti alla regolaritĂ della procedura esecutiva nei suoi confronti, quale terzo pignorato (questioni che avrebbero comunque dovuto essere fatte valere ai sensi dellâart. 617 c.p.c. ovvero nellâambito dellâeventuale giudizio di accertamento dellâobbligo del terzo, in quanto non configurabili in termini di opposizione allâesecuzione ai sensi dellâart. 615 c.p.c.).
Lâinfondatezza nel merito degli argomenti in diritto posti a base del ricorso (anche da parte del P. ) emerge dâaltra parte da quanto sarĂ illustrato in prosieguo, ai sensi dellâart. 363 c.p.c..
3. Le considerazioni sin qui svolte impongono la dichiarazione di inammissibilitĂ del ricorso.
La Corte ritiene peraltro di esaminare comunque il merito dello stesso, ai sensi dellâart. 363 c.p.c., comma 3, in considerazione della particolare importanza della questione di diritto che con esso è posta (in particolare con il primo motivo).
Con il primo motivo del ricorso si denunzia âErronea configurazione del condominio quale soggetto dotato di personalitĂ giuridica, sia pure attenuata, ovvero di autonoma propria soggettivitĂ giuridica. Violazione e/o falsa applicazione dei principi informatori della specifica disciplina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, 1119, 1123, 1130 e 1131 c.c. (ai sensi e per gli effetti dellâart. 360 c.p.c., comma 1 n. 3â.
Con il secondo motivo si denunzia âViolazione e/o falsa applicazione del principio di parziarietĂ delle obbligazioni condominiali e del principio di indisponibilitĂ delle somme dovute per quote, quali principi informatori della specifica disciplina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1118, 1119 e 1123 c.c. (ai sensi e per gli effetti dellâart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)â.
Con il terzo motivo si denunzia âViolazione e/o falsa applicazione del regolamento delle spese di lite, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Erronea implicita applicazione dellâart. 2055 c.c. (ai sensi e per gli effetti dellâart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c.)â.
La questione di diritto che viene posta con il ricorso (in particolare con il primo motivo) riguarda la possibilitĂ , per il creditore del condominio che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, di procedere allâespropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti.
Tale questione va risolta in senso affermativo.
Secondo i principi generali (artt. 2740 e 2910 c.c.), mediante lâespropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti.
AffinchĂŠ lâespropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli condomini per contributi sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali (oltre che, ovviamente, un rapporto obbligatorio tra creditore e condominio, il che però è nella specie questione ormai risolta in sede di cognizione â avendo il creditore conseguito il titolo esecutivo direttamente nei confronti del condominio â e come tale non piĂš oggetto di possibile discussione in sede esecutiva).
Orbene, è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali: una espressa disposizione normativa, lâart. 63 disp. att. c.c. (sia nella precedente che nella attuale formulazione), prevede infatti che lâamministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condomino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dallâassemblea).
Tale disposizione normativa conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, lâesistenza di un rapporto obbligatorio tra condominio e singoli condomini avente ad oggetto i contributi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dallâassemblea condominiale, consentendo al condominio, rappresentato dallâamministratore, di agire in giudizio contro il condomino per il pagamento delle quote condominiali.
Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condomini, laddove esista altresĂŹ un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dallâamministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dellâespropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss..
NÊ può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (come sembra adombrato nel secondo e terzo motivo del ricorso).
Il suddetto principio implica che lâesecuzione contro il singolo condomino non possa avere luogo per lâintero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso.
Laddove lâesecuzione avvenga direttamente contro il condominio, e non contro il singolo condomino, non solo lâesecutato è il condominio, debitore per lâintero (onde non entra in realtĂ in gioco in nessun modo il principio di parziarietĂ ), ma lâespropriazione dei beni e diritti del condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condomini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietĂ (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo.
Solo a fini di completezza espositiva è, infine, opportuno far presente (con riguardo alle questioni relative alle spese processuali): a) che lâobbligazione relativa alle spese processuali liquidate in un provvedimento giudiziario non è di fonte contrattuale e quindi per essa neanche potrebbe valere lâinvocato principio di parziarietĂ ; b) che i giudici di merito, rigettate le opposizioni, hanno correttamente applicato il principio di soccombenza di cui allâart. 91 c.p.c., ed ogni contestazione in proposito è inammissibile, in quanto la facoltĂ di disporre la compensazione delle spese in caso di soccombenza integrale, per eccezionali motivi, costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimitĂ .
4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
La Corte, ai sensi dellâart. 363 c.p.c., comma 3, enuncia il seguente principio di diritto:
âil creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltĂ di procedere allâespropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dallâassemblea, in tal caso nelle forme dellâespropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.â.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilitĂ o improcedibilitĂ dellâimpugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
La Corte:
â dichiara inammissibile il ricorso, enunciando il principio di diritto di cui in motivazione, ai sensi dellâart. 363 c.p.c., comma 3;
â condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimitĂ in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dĂ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilitĂ o improcedibilitĂ dellâimpugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dellâulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.





