Fatto e Diritto
1 – Il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6/05 del Giudice di pace di Viggiano che ha accolto l’opposizione proposta da D.D.C. avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Tramutola relativo a violazione dell’art. 172 C.d.S., commi 1 e 8.
L’intimato non si è costituito.
Attivatasi la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha trasmesso requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso venga accolto.
Nella camera di consiglio, non comparse le parti, il P.G. si è riportato alle conclusioni scritte.
2 – Con un unico motivo di censura si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 172 C.d.S., commi 1 e 8, art. 126 bis C.d.S. e art. 204 bis C.d.S., comma 8 per avere il Giudice di pace annullato in toto il verbale di accertamento in base alla considerazione, errata, che non poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche la sanzione pecuniaria.
La censura è fondata.
Il passeggero – qual’era nel caso di specie l’attuale ricorrente – risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti dalla patente.
L’opposizione, pertanto, andava accolta limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria, con la conseguenza che il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente, non anche nella parte relativa all’applicazione della sanzione principale pecuniaria, come invece è avvenuto nel caso di specie.
Il disposto di cui all’art. 204 C.d.S., richiamato dal Giudice di pace per giustificare l’accoglimento totale dell’opposizione, non è stato correttamente applicato perchè concerne l’ipotesi – diversa da quella in esame – di rigetto dell’opposizione e non quella di accoglimento ancorchè parziale.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata nei limiti come sopra esposti, liquidando le spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui annulla il verbale di accertamento, oltre che relativamente alla sanzione accessoria, anche relativamente alla sanzione principale pecuniaria. Condanna l’intimato alle spese, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2007






