Fatto

Con atto notificato il 19 luglio 2002 il Condominio Via (OMISSIS) si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace della capitale nei suoi confronti per l’importo di Euro 670,52 su richiesta dell’avv.to Q.F. per prestazioni professionali relative alla emissione da parte del Giudice conciliatore di due decreti ingiuntivi nei confronti del condomino S.A..
Con sentenza del 21.11.2002 il Giudice di Pace, premesso che il professionista, quale amministratore del Condominio, si era autoconferito l’incarico per ottenere le due ingiunzioni di pagamento;non aveva adeguatamente chiarito perchè non aveva notificato al S. il precetto e perchè non aveva ottenuto dal medesimo il pagamento delle relative parcelle; non aveva informato l’assemblea dei condomini della situazione; aveva atteso oltre sei anni (sino al 26.11.01) per chiedere al Condominio il pagamento delle due parcelle liquidate dal conciliatore, pagamento che avrebbe dovuto essere effettuato dal condomino S., tal che la responsabilità dell’omesso pagamento ricadeva tutta sul nominato Q.; tutto ciò premesso annullava il decreto ingiuntivo “de quo” e condannava il legale al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’avv.to Q. sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato è condominio.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 281 sexies c.p.c., per nullità della sentenza.
Osserva il ricorrente che nessuna delle disposizioni contenute nella suindicata norma sarebbe stata rispettata dal Giudice di Pace il quale, all’udienza del 20 novembre 2002, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni, non aveva dato lettura del dispositivo o della motivazione della sentenza,redigendo quest’ultima su foglio separato, senza indicazione a verbale e depositandola in cancelleria il giorno successivo.
Rileva che le predette omissioni, precludendo la possibilità di ancorare il momento dell’immodificabilità della decisione alla data dell’udienza stessa,determinerebbero la nullità insanabile della sentenza.
Il motivo è infondato giacchè il Giudice di Pace ha dato atto nell’intestazione della sentenza di averla pronunziata e letta in udienza il 20 novembre 2002 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., a nulla rilevando, e non essendo comunque causa di nullità della pronunzia, il deposito della stessa in cancelleria il giorno successivo, 21 novembre, non interrompendo tale dilazione la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l’uso dell’avverbio “immediatamente” nel secondo comma della citata norma (vedi Cass. n. 4401/2006).
Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Ad avviso del ricorrente la motivazione dell’impugnata pronunzia sarebbe palesemente inesistente non consentendo in alcun modo il controllo delle ragioni poste a base della medesima, non comprendendosi in buona sostanza perchè esso Q. non avrebbe diritto di pretendere il pagamento degli onorari relativi alle procedure portate a compimento.
La doglianza non può essere accolta non potendo di certo qualificarsi affetta da motivazione inesistente una pronunzia quale quella emessa dal Giudice “a quo” in cui, come enunciato nella parte espositiva, sono state dettagliatamente esplicitate le ragioni dell’annullamento del decreto ingiuntivo opposto dall’intimato Condominio.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto, mentre il ricorrente evita le spese di questo giudizio, stante la mancata costituzione in questa sede dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007