Cassazione civile, sez. II, 23 novembre 2016, n. 23895

Fatto

Con citazione del 16 settembre 1999 N.E., N.M.T., N.R. e N.P., nipoti ex filiis di G.I., nata a (OMISSIS) e deceduta l’(OMISSIS), convenivano davanti al Tribunale di Massa i coniugi N.A. (figlia della G.) e B.A.. Gli attori domandavano di dichiarare nullo il contratto di mantenimento stipulato in data 28.03.1994 dai convenuti con G.I., per rogito Notaio D.L., per contrarietà a norma imperativa e/o per difetto di causa, mancando l’elemento essenziale dell’alea, o comunque di pronunciare l’annullamento dello stesso per incapacità di intendere e di volere della signora G.. Con tale contratto Iolanda G. aveva ceduto a N.A. e B.A. la nuda proprietà di immobile sito in (OMISSIS), riservandosene l’usufrutto, ed assumendo i cessionari l’obbligo di assistere e mantenere vita natural durante la cedente, col prestarle vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, assistenza e quant’altro risultasse necessario ed utile per una vita decorosa della stessa. Si deduceva dagli attori che la G. convivesse con la figlia A. dal 1972, la quale (in accordo coi fratelli En. ed I., entrambi poi premorti alla genitrice) accudiva la madre, incapace di provvedere a sè stessa a causa di un ictus cerebrale; che il figlio I., avendo avuto notizia dell’atto stipulato il 28.03.1994 tra la madre, la sorella ed il cognato, aveva sollecitato il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Massa a proporre istanza di interdizione della G. ed a procedere per il delitto di circonvenzione di incapace; che il perito, incaricato in tali procedure giudiziarie, aveva ritenuto l’anziana signora affetta da demenza arteriosclerotica ed abituale infermità di mente. La domanda chiedeva, quindi, che il bene immobile oggetto del contratto di mantenimento venisse incluso nella massa ereditaria della signora G.I., con condanna di N.A. e B.A. al risarcimento dei danni.
I medesimi convenuti N.A. e B.A. si costituivano, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Con sentenza n. 613 del 16/7/2007, il Tribunale di Massa rigettava le domande proposte da N.E., N.M.T., N.R. e N.P..
Avverso tale decisione, N.M.T. e N.P. proponevano appello, e la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 883 del 1.08.2012, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’impugnazione, dichiarava la nullità del contratto di mantenimento o di vitalizio alimentare stipulato tra G.I., N.A. e B.A. e conseguentemente disponeva che l’immobile di esso oggetto fosse compreso nel patrimonio ereditario della signora G.. In particolare, i giudici del gravame accoglievano il terzo profilo del secondo motivo di appello, affermando come emergesse “all’evidenza la totale mancanza di alea nel contratto in questione”. Ciò in quanto la G. all’epoca del contratto (28.03.1994) “aveva raggiunto la considerevole età di 91 anni”, e le sue “condizioni di salute erano precarie”, per cui la “previsione di vita ulteriore non era così incerta (tant’è che la stessa morì dopo soli tre anni)”.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso in unico motivo N.A., anche quale erede di B.A., deceduto il 17 marzo 2010. Resistono con controricorso N.M.T. e N.P.. Le controricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in data 29 agosto 2016.

Diritto

I. L’unico motivo di ricorso di N.A. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1872 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ed anche omessa ed insufficiente motivazione. Si sostiene dalla ricorrente che la Corte d’Appello, affermando la mancanza dell’alea del contratto sulla sola base dell’età della vitaliziata, abbia reso una motivazione apparente, non essendovi prova che la morte della G. fosse stata l’effetto delle malattie di cui era affetta, e non essendo stato neppure verificato il rapporto di equilibrio fra il valore dell’immobile ceduto in nuda proprietà e le condizioni della cedente.
1.1. Va premesso che, nonostante il motivo indichi in rubrica la violazione di tre norme sostanziali e di due norme processuali, l’esposizione della censura non contiene poi alcuna argomentazione intesa a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina; sicché la doglianza si limita alla denuncia di un’erronea ricognizione della ravvisata nullità contrattuale a mezzo delle risultanze di causa, e quindi va intesa come volta a dimostrare soltanto vizi di motivazione e non errori di diritto.
Il motivo risulta fondato per quanto di ragione.
Con costante orientamento, questa Corte ha affermato che il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), quale quello oggetto di lite, stipulato tra G.I., N.A. e B.A., è essenzialmente caratterizzato dall’aleatorietà, la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei – ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene – capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15848 del 19/07/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14796 del 24/06/2009; Cass. Sez. U, Sentenza n. 6532 del 11/07/1994; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7479 del 25/03/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016). A ciò si aggiunge, peraltro, che avendosi riguardo all’età ed allo stato di salute del vitaliziato, l’alea debba comunque escludersi – ed il contratto va perciò dichiarato nullo – se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.
Ora, indubbiamente l’accertamento dell’alea di un contratto atipico di mantenimento, ovvero della simmetrica e proporzionale situazione d’incertezza relativa al collegamento tra il vantaggio e la correlativa perdita economica, da una parte, e l’imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, dall’altra, va rimesso all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, apprezzamento che, tuttavia, solo se compiutamente motivato sfugge al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2419 del 14/04/1984; Cass. Sez. U, Sentenza n. 6532 del 11/07/1994).
Per contro, la Corte d’Appello ha limitato le proprie argomentazioni all’assunto che la vitaliziata G. al momento del rogito aveva già una ragguardevole età e versava in precarie condizioni di salute, tant’è che il decesso della stessa sopravvenne dopo soli tre anni, sicché per ciò solo doveva dirsi mancare l’alea essenziale a tale convenzione.
Non emerge, quindi, in questa motivazione del difetto di aleatorietà esplicitata dalla Corte di merito, e sulla base dei ricordati principi, una reale comparazione tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dai vitalizianti (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza della beneficiaria, ma anche dalle sue condizioni di salute) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, comparazione da effettuare con riguardo al momento della conclusione del contratto.
Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova, che riesaminerà la causa alla luce dei principi qui riaffermati. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016