SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In relazione al preliminare di compravendita di due villini a schiera siti in (omissis), stipulato il 21 gennaio 1992, giudicando sulle contrapposte domande di risoluzione per inadempimento, il tribunale di Roma, con sentenza del maggio 2002, dichiarava la risoluzione per colpa del promissario acquirente P.G..
Lo condannava al risarcimento dei danni in favore della Snc L.P. di Livio Pompili, quantificati in Euro 61.000 circa, previa deduzione della somma di Euro 10.329,14 quietanzata come acconto in altra scrittura denominata atto di permuta.â¨Disponeva inoltre la restituzione al promissario acquirente di numerosi acconti ricevuti tra il maggio 1992 e il maggio 1993.â¨Su appello della s.n.c. Pompili, la quale non compariva alla prima udienza del 24 aprile 2003, la Corte di appello capitolina nella sentenza, resa il 17 marzo 2005, in via preliminare era chiamata a pronunciarsi sulla improcedibilitĂ dellâappello per mancata comparizione dellâappellante anche allâudienza di rinvio.
La Corte escludeva tale sanzione, sul presupposto che il difensore dellâappellante era sĂŹ giunto in udienza dopo lâiniziale dichiarazione di improcedibilitĂ da parte dellâistruttore, ma entro unâora dallâinizio dellâudienza.â¨In parziale accoglimento del gravame, i giudici di appello condannavano il promissario acquirente P. al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 85.615,35.â¨Lâappellato P. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, notificato il 13 aprile 2006, relativi alla improcedibilitĂ dellâappello.â¨L.P snc, oltre a resistere, ha svolto ricorso incidentale, sviluppando tre gruppi di censure, relativi alle proprie maggiori pretese.â¨Il ricorrente ha depositato controricorso al ricorso incidentale.â¨Parte resistente in prossimitĂ dellâudienza ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..â¨
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte capitolina ha revocato la declaratoria di improcedibilitĂ dellâappello, pronunciata, dal consigliere istruttore allâudienza di rinvio, fissata ex art. 348 c.p.c., per il 26 giugno 2003.â¨Lâorario di inizio previsto per detta udienza era le ore 9,30.â¨Alle ore 9,55, ancora assente lâappellante, il consigliere istruttore dichiarava lâimprocedibilitĂ dellâappello e sottoscriveva il relativo verbale.
Alle ore 10,20 sopraggiungeva il difensore dellâappellante e chiedeva la revoca del provvedimento.â¨11 consigliere istruttore fissava altra udienza per la discussione di tale istanza.â¨In esito ad essa, la Corte rimetteva le parti a udienza di precisazione delle conclusioni.â¨I giudici di secondo grado hanno revocato in sentenza il provvedimento del consigliere istruttore, facendo applicazione dellâinsegnamento estratto da Cass. 10870/99, in forza del quale: âLâart. 59 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui la dichiarazione di contumacia della parte non costituita nellâudienza di cui allâart. 171 cod. proc. civ. è fatta âquando è decorsa almeno unâora dallâapertura dellâudienzaâ esprime un principio di portata generale nel senso che la durata di ogni udienza, intesa come collocazione temporale dellâesplicazione dellâattivitĂ processuale, non può essere inferiore ad unâora; conseguentemente, tutte le attivitĂ poste in essere dal giudice e dalle parti in tale arco di tempo devono considerarsi temporalmente e funzionalmente riferibili allâudienza medesimaâ.
Hanno pertanto ritenuto che fosse stata legittima la riapertura del verbale di udienza e la fissazione di udienza di comparizione delle parti e consentito lo svolgersi della trattazione dellâappello, in quanto non era trascorsa unâora dallâinizio dellâudienza quando il difensore dellâappellante era sopraggiunto.â¨Il ricorso censura questa decisione, denunciando violazione dellâart. 348 c.p.c. con riferimento allâart. 59 disp. att. e violazione e falsa applicazione dellâart. 178 c.p.c., comma 4.â¨Il Collegio ritiene il ricorso fondato, non condividendo la tesi di Cass. 10870/99, secondo la quale lâart. 59 disp. att. cod. proc. civ. esprimerebbe un principio di carattere generale.â¨Riesce, in primo luogo, difficile comprendere come da una disposizione dettata specificamente per il procedimento davanti al giudice di pace, sia possibile ricavare un principio di carattere generale:
a) valevole per tutte le udienze di trattazione;
b) valevole anche per i giudizi davanti al tribunale.â¨Da un punto di vista logico, invece, la limitazione di cui allâart. 59 disp. att. cod. proc. civ., proprio perchè espressamene prevista con riferimento ad un specifico tipo di procedimento, porta a contrario a concludere per la sua inapplicabilitĂ agli altri provvedimenti adottati in udienza.â¨Sempre sotto il profilo logico, se il legislatore avesse inteso attribuire portata generale alla limitazione in questione, lâavrebbe inserita nellâart. 83 disp. att. cod. proc. civ., che disciplina la trattazione delle cause.
Ma, soprattutto, va considerato che lâart. 59 disp. att. cod. proc. civ. trova la sua specifica ratio nel disposto dellâart. 171 c.p.c., comma 2, (applicabile al giudizio davanti al giudice di pace in virtĂš del rinvio di cui allâart. 320 cod. proc. civ.), il quale prevede che il convenuto, se lâattore si è costituito tempestivamente, può costituirsi fino alla prima udienza.â¨In sostanza, il legislatore ha indirettamente limitato il diritto del convenuto di costituirsi in qualunque momento fino al termine della prima udienza (con correlativo onere del difensore dellâattore di attendere la conclusione di tale udienza), ma, dâaltro canto, gli ha garantito la possibilitĂ di costituirsi entro unâora dallâinizio dellâudienza.
Se tale è la ratio dellâart. 59 disp. att. cod. proc. civ. è evidente che trova conferma il fatto che dalla disposizione in questione non è desumibile un principio valido per tutte le udienze istruttorie, nel senso del diritto della parte di poter comparire entro sessanta minuti dallâorario fissato, fidando sulla impossibilitĂ di trattazione allâora stabilita e di relativa chiusura del verbale.â¨Corrisponde a criteri di buon governo dellâudienza evitare la chiusura del verbale, in assenza di una delle parti, nei primissimi minuti dellâudienza stessa, onde consentire il superamento di piccoli disguidi e prevenire disagi nellâordine di trattazione.â¨Opportuni differimenti possono essere adottati quando vi sia notoriamente, o sia stato segnalato alla cancelleria, o dal difensore presente, una causa che possa giustificare il ritardo di una delle parti.
Non è però rinvenibile nellâordinamento la regola dellâobbligo di attendere unâora per la chiusura del verbale di trattazione dellâudienza di appello fissata ex art. 348 c.p.c..â¨Nella specie il provvedimento del consigliere istruttore era stato reso 25 minuti dopo lâinizio dellâudienza, senza che constassero particolari giustificazioni per ulteriore attesa. Lâappellante giunse ben 55 minuti, dopo lâinizio dellâudienza.â¨Non vâera quindi presupposto alcuno per revocare la declaratoria di improcedibilitĂ .â¨Il ricorso va accolto, restando cosĂŹ assorbito il ricorso incidentale.â¨La sentenza impugnata, che erroneamente ha esaminato il gravame, deve essere quindi cassata senza rinvio, giacchè lâappello era improcedibile, come dichiarato dallâistruttore.â¨Ă tuttavia giustificata la integrale compensazione delle spese, giacchè vi è sul punto incertezza giurisprudenziale, che ha indotto la decisione della Corte dâappello.â¨â¨
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per lâeffetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Spese compensate. Assorbito il ricorso incidentale.â¨CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile





