Fatto

Con ricorso al tribunale di Lanciano, depositato il 6 dicembre 2001, T.E.A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione n. DN6/348 emessa dal direttore dell’ufficio territorio e urbanistica della Regione Abruzzo l’11.10.2001, con la quale gli era stata applicata la sanzione amministrativa di L. 82.028.000. La società di cui egli era amministratore unico, denominata “Gemelli Uno” s.r.l., aveva costruito dei fabbricati, costituenti i lotti A e B, nel Comune di Fossacesia, in difformità rispetto alla concessione edilizia del 15.7.1983, e alla successiva variante del 14.5.1985.
All’udienza fissata l’interessato e il rappresentante dell’ente pubblico insistevano nelle rispettive posizioni.
Con sentenza del 5 maggio 2002 il giudice, in accoglimento dell’opposizione, annullava il provvedimento impugnato, osservando che ormai il diritto azionato dall’ente territoriale era prescritto, considerando come data di inizio della prescrizione stessa il 9.2.1989, da quanto cioè era intervenuto il parere inerente alla sanatoria delle costruzioni. Inoltre dichiarava assorbiti tutti gli altri motivi addotti a sostegno dell’opposizione.
Avverso questa sentenza la giunta della Regione Abruzzo ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico articolato motivo.
Tenaglia ha resistito con controricorso, e a sua volta ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di cinque motivi.

Diritto

Pregiudizialmente questa Corte rileva che i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. essendo stati proposti contro la stessa sentenza.
Ricorso principale.
Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di diverse norme di legge, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il giudice non poteva dichiarare la nullità dell’ordinanza-ingiunzione, atteso che l’illecito in questione era di carattere permanente, e comunque la data della pretesa decorrenza del termine per la cessazione di esso non poteva farsi coincidere semplicemente col rilascio del parere positivo per la chiesta sanatoria. In ogni caso quanto previsto dalle norme sul condono in materia edilizia non è sovrapponibile all’ipotesi di violazione della disciplina in tema di tutela delle bellezze naturali e dell’ambiente, trattandosi di sfere del tutto diverse.
Il motivo è fondato.
Il giudice ha osservato che la violazione di che trattasi già era prescritta quando il provvedimento sanzionatorio era stato emesso; in “subjecta materia” la disciplina penalistica sulla prescrizione non si applica; il relativo termine doveva decorrere dalla data del rilascio del parere favorevole alla sanatoria da parte del Comitato speciale per i beni ambientali, espresso il 9.2.1989.
Gli assunti non sono esatti.
Infatti non v’ha dubbio che in tema di illecito amministrativo, la prescrizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 opera con riguardo sia alla violazione, sia alla relativa sanzione pecuniaria, ed il relativo termine quinquennale, decorrendo dalla data in cui la violazione stessa è stata compiuta, decorre, ove questa abbia carattere permanente, come nella fattispecie in esame, dalla data di cessazione della permanenza.
Ciò posto, è da notare altresì che il diritto di credito dell’amministrazione alla somma di danaro, costituente la sanzione amministrativa pecuniaria, sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell’obbligazione, mentre l’ordinanza di pagamento ha l’effetto di determinare la somma dovuta.
Conseguentemente la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell’amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata. Nel sistema dell’illecito amministrativo depenalizzato, nell’ambito del quale si configurano, come nell’illecito penale, infrazioni omissive o commissive di carattere permanente, l’interruzione della permanenza di tali infrazioni, per cause diverse dalla materiale cessazione della condotta vietata, si verifica soltanto con la notificazione della ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, essendo all’uopo irrilevante la mera contestazione del fatto, atteso che solo detta ordinanza, analogamente alla sentenza penale di primo grado rispetto al reato permanente, vale ad enucleare come autonomo illecito la condotta anteriore alla sua emanazione (Cfr. anche Cass. Sent. n. 6183/83, MASS N 430969; Massima precedente Conforme: Rv. 430969, N. 6183 del 1983; Sentenza n. 5334 del 03/10/1988).
Inoltre va rilevato che l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dalla L. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15 non è precluso all’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico dalla verificazione in via postuma della compatibilità ambientale dell’opera abusiva, atteso che l’esclusione della compromissione sostanziale dell’integrità del paesaggio non cancella il residuo potere dovere di procedere all’applicazione della sanzione per la violazione dell’obbligo, discendente L. n. 1497 cit., art. 7, di conseguire in via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento modificativo dell’assetto territoriale (V. anche Consiglio Stato SENT. num. 08188 del 22/12/2004; SENT. num.03184 del 02/06/2000).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto e adeguato.
Ne deriva che il ricorso principale va accolto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio allo stesso giudice, altro magistrato, per nuovo esame.
Ricorso incidentale condizionato.
Con i motivi addotti il controricorrente, ricorrente per incidente, deduce diverse doglianze che attengono alla sfera processuale e al merito, e che non sono state esaminate dal giudice di prime cure;
essi perciò non potevano essere dedotti dinanzi a questa Corte di legittimità, giacchè non possono essere delibati per la prima volta in questa sede.
Pertanto il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese del giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice “ad quem”.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale; dichiara inammissibile l’altro incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lanciano, altro magistrato.
Così deciso in Roma, dalla Sezione Seconda Civile nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2007