SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato R. M., premesso di essere proprietario di unâunitĂ immobiliare sita in Bergamo, vĂŹa Ghislandi n. 4, con autorimessa di pertinenza, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo il Condominio Ghislandi, lamentando che lâautorimessa di sua proprietĂ dal luglio al settembre del 2002 era stata abusivamente occupata da tubazioni condominiali, posizionate in modo tale da impedire la sosta di autovetture. Lâattore chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto ai risarcimento dei danni, che quantificava in euro 1.400,00, calcolati sulla base di un importo mensile di euro 100,00.
Nel costituirsi, il Condominio contestava la fondatezza della domanda, facendo presente che lâattore, per sua stessa ammissione, si era reso conto dellâabusiva occupazione solo nel mese di giugno
e sostenendo, conseguentemente, che solo da tale data era configurabile il diritto al risarcimento del danno derivante dallâimpossibilitĂ di godimento dellâimmobile.
Il Giudice di Pace, in parziale accoglimento della domanda, condannava il convenuto a pagare allâattore, a titolo risarcitorio, la somma di euro 700,00, disponendo lâintegrale compensazione delle spese.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale il Rudelii e appello incidentale il Condominio.
Con sentenza depositata il 20-12-2004 il Tribunale di Bergamo, in accoglimento del gravame principale, condannava il Condominio Ghislandi al risarcimento dei danni subiti dallâattore dal luglio 2001 al settembre 2002, quantificati in euro 1.400.000, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; rigettava lâappello incidentale; condannava il convenuto al pagamento delle spese di doppio grado. A sostegno della decisione, il giudice di appello rilevava che lâoccupazione senza titolo costituisce un illecito, come tale risarcibile, in quanto il danno è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilitĂ del bene ed alla conseguente impossibilitĂ di conseguire lâutilitĂ normalmente ritraibile dallâimmobile, commisurabile al valore locativo del bene, pari nella specie ad euro 100,00 mensili.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Condominio Ghislandi, sulla base di un unico motivo.
Il R. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Allâudienza del 27-10-2011 la Corte ha assegnato al Condominio ricorrente termine per la produzione di copia della delibera assembleare di autorizzazione a stare in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente si rileva che il Condominio ha ottemperato allâordinanza del 27-10-2011, depositando copia della delibera :
assembleare del 4-7-2005, con la quale è stata conferita allâamministratore lâautorizzazione alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.
2) Con lâunico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. Sostiene che, avendo lâattore dato atto, in citazione, di essersi accorto dellâoccupazione delia sua autorimessa nel mese di giugno del 2002, il danno da mancato godimento avrebbe potuto essere riconosciuto solo a partire da tale data. Deduce, pertanto, che il Tribunale ha errato nel ritenere che il danno fosse in re ipsa e nel procedere, conseguentemente, alla sua liquidazione per lâintero periodo di occupazione.
Il motivo è fondato.
La Corte di Appello ha riconosciuto in favore del R. il risarcimento del danno per lâintero periodo di illegittima occupazione del suo immobile (protrattasi dal mese di luglio del 2001 al mese di settembre del 2012), richiamando il principio, piĂš volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è âin re ipsaâ, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilitĂ del bene da parte del âdominusâ ed allâimpossibilitĂ per costui di conseguire lâutilitĂ normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, ben potendo, in tale ipotesi, la determinazione del risarcimento del danno essere operata dal giudice facendo riferimento al cosiddetto danno âfigurativoâ, e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato (tra le tante v. Cass. 6-11-2008 n. 26610; Cass. 11-2-2008 n. 3251; Cass. 8-5-2006 n. 10498; Cass. 18- 1-2006 n. 827; Cass. 29-1-2003 n. 1294; Cass. 5-11-2001 n. 13630).
Deve, tuttavia, rilevarsi che lâesistenza di un danno in re ipsa costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, che poggia sul presupposto dellâutilitĂ normalmente conseguibile dal proprietario nellâesercizio delle facoltĂ di godimento e di disponibilitĂ del bene insite nel diritto dominicale. Ne consegue, in particolare, che la presunzione in parola non può operare allorchĂŠ risulti positivamente accertato che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dellâimmobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione, non potendosi, in tal caso, ragionevolmente ipotizzare la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dal mancato godimento del bene per effetto dellâillecito comportamento altrui.
Nella specie, pertanto, avendo lo stesso attore ammesso, nella citazione introduttiva, di avere scoperto solo nel mese di giugno del 2002 che la sua autorimessa era stata occupata da tubazioni condominiali che rendevano impossibile il parcheggio di vetture, il giudice di appello avrebbe dovuto chiedersi se lâatteggiamento del R., il quale dal luglio del 2001 al giugno del 2002 aveva di fatto omesso ogni forma di uso diretto o indiretto del box, tanto da non accorgersi nemmeno della presenza delle tubature, fosse o meno espressione di un intenzionale disinteresse per lâimmobile; e solo in caso di risposta negativa avrebbe potuto riconoscere in favore dellâodierno resistente lâesistenza di un danno per il mancato godimento del bene sin dallâinizio dellâillegittima occupazione, dovendo in caso contrario circoscrivere tale danno al periodo successivo alla scoperta di detta occupazione.
Sâimpone, di conseguenza, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Bergamo, che si atterrĂ ai principi di diritto innanzi enunciati e provvederĂ anche sulle spese del presente giudizio di legittimitĂ .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e rinvia anche per le spese del presente grado ad altra Sezione dei Tribunale di Bergamo.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 luglio 2012





