SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 3.8.2001 G.M. proponeva opposizione avverso l’ordinanza del Comune di Venezia di condanna al pagamento di Euro 2065,83 per violazione del D.Lgs. n. 530 del 1992, art. 8; da un accertamento dei C.C. era risultato che essa titolare di una pizzeria aveva detenuto partite di molluschi acquistati e venduti nei giorni precedenti privi di bolli sanitari.
A sostegno dell’opposizione la G. deduceva, per quanto ancora rileva di non essere tenuta alla conservazione dei molluschi con i bolli sanitari riferendosi la normativa del D.Lgs. n. 530 del 1992, art. 8, solo alle vendite al dettaglio.
Il Comune resisteva in giudizio; con sentenza 9.8.2003 il Tribunale di Venezia accoglieva l’opposizione; annullava l’ordinanza impugnata e compensava le spese.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto ricorso con atto del 23.9.2003 e con due motivi di censura il Comune di Venezia; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla base di tre motivi la G..
Il Comune ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi relativi alla stessa sentenza devono, in applicazione dell’art. 335 c.p.c., essere riuniti.
Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 530 del 1992, art. 8, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il Comune di Venezia lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l’obbligo della conservazione dei bolli sanitari certificanti la provenienza dei molluschi non riguarda il ristoratore perchè lo stesso non potrebbe considerarsi venditore al dettaglio; la sentenza non ha però considerato che l’obbligo è posto a tutela del consumatore finale che non è certamente il ristoratore; che la commercializzazione di un prodotto non si compone soltanto di due fasi, la vendita all’ingrosso e la vendita al dettaglio ma si esaurisce nel consumo; la definizione dell’art. 2, lettera s) di commercializzazione impone che essa venga interpretata nel senso indicato.
Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 530 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il Comune di Venezia lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei principi generali dell’ordinamento posto a tutela dei consumatori e del D.P.R. n. 322 del 1982, art. 12, sostituito dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, relativo all’obbligo di indicare il termine di conservazione del prodotto destinato al consumatore finale.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la G. denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che la sentenza impugnata non ha chiarito, con riguardo al primo motivo di opposizione a quale titolo l’ingiunzione venne a lei direttamente notificata.
Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha fornito una motivazione in ordine alla tempestiva notifica dell’ingiunzione avvenuta oltre due anni dall’impugnativa del verbale di accertamento.
Con il terzo motivo si lamenta l’ingiustificata compensazione delle spese per la totale soccombenza del Comune.
Ha precedenza logica l’esame del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale che vanno respinti per le considerazioni a pag. 3- 4 della sentenza impugnata; la G. quale rappresentante legale di una società a responsabilità limitata era con questa solidalmente obbligata al pagamento della somma oggetto della ingiunzione (L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3); il termine per la notifica dell’ingiunzione era quello di anni cinque della prescrizione del credito (art. 28 della stessa legge).
I due motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente in quanto connessi sono fondati.
Il D.Lgs. n. 530 del 1992, art. 2, fornisce alla lettera s) la definizione di commercializzazione del prodotto indicando la stessa come la detenzione o l’esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano crudi o a fini di trasformazione nelle Comunità Europee, con esclusione della cessione diretta da parte del pescatore costiero, sul mercato comunale, di piccoli quantitativi destinati al venditore al minuto o al consumatore i quali devono essere scortati da certificato sanitario rilasciato dalla Unità sanitaria locale territorialmente competente e assoggettati ai controlli sanitari prescritti per il controllo della vendita al minuto.
La finalità in questa disposizione di legge, della tutela del consumatore, si induce da due considerazioni: commercializzazione è anche la detenzione del prodotto per la trasformazione (attività questa tipica del ristoratore); le certificazioni sanitarie sono imposte anche quando si tratta di piccoli quantitativi di molluschi destinati al consumatore.
Dovendosi quindi ritenere destinatari dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 530 del 1992, art. 8, di conservare i bolli sanitari fino alla vendita al dettaglio la cui definizione non è avulsa dal concetto di commercializzazione precisato nella stessa legge i il ricorso dev’essere accolto; decidendo nel merito la sentenza, respinta l’opposizione va cassata senza rinvio; le spese del giudizio vengono per giusti motivi interamente compensate rimanendo superato il terzo motivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale; accoglie quello principale e decidendo nel merito rigetta l’opposizione; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese.