Fatto
1. â Con sentenza del 10 ottobre 2013, il Tribunale di Firenze dichiarò il fallimento della Florence Sportswear S.r.l. in liquidazione, previo rigetto della domanda di omologazione della proposta di concordato preventivo avanzata dalla societĂ debitrice.
2. â Il reclamo da questâultima proposto è stato accolto dalla Corte dâAppello di Firenze, che con sentenza del 10 febbraio 2014 ha revocato la dichiarazione di fallimento ed ha omologato il concordato preventivo, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per lâadozione dei provvedimenti di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 182.
A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso che le modifiche apportate alla proposta dopo la conclusione delle operazioni di voto contrastassero con lâart. 172, comma 2, della Legge Fall., trattandosi di mere integrazioni incidenti in senso migliorativo sulle garanzie personali offerte e sui tempi di esecuzione del piano, introdotte in accoglimento delle osservazioni formulate dal commissario giudiziale in ordine al calcolo del fabbisogno ed alle garanzie ed ai tempi dellâadempimento, e comunicate ai creditori dissenzienti dallo stesso commissario, il quale aveva poi depositato una relazione favorevole allâomologazione.
Premesso che lâart. 179, comma 2, della Legge Fall., prevede la possibilitĂ di sottoporre ai creditori modificazioni non solo peggiorative, ma anche migliorative, ha rilevato che la proposta, cosĂŹ come modificata, era stata approvata dai creditori con una maggioranza assai rilevante, osservando comunque che, anche a voler ritenere inammissibili le modifiche apportate, si sarebbe dovuto dar seguito alla proposta originaria, che giĂ aveva riportato il voto favorevole della maggioranza dei creditori.
Precisato inoltre che lâassenza di modifiche sostanziali escludeva anche la necessitĂ di rinnovare la relazione di attestazione, giĂ ritenuta valida in relazione alla proposta originaria, ha affermato che al professionista attestatore avrebbe potuto essere richiesto soltanto un giudizio in ordine allâesistenza giuridica dei crediti, e non anche in ordine alle effettive probabilitĂ di realizzazione degli stessi, la cui valutazione, in quanto attinente alla fattibilitĂ economica del piano, era rimessa esclusivamente ai creditori. Ha osservato al riguardo che questi ultimi avevano avuto modo di apprezzare tale posta dellâattivo e la sua consistenza sulla base della documentazione allegata alla proposta e di un prospetto analitico dei crediti, nel quale erano indicati la composizione degli stessi e lâimporto recuperabile.
La Corte ha poi escluso che, in quanto riflettenti il passaggio immediato della proprietĂ dellâazienda e delle merci, le modificazioni apportate alla proposta privassero i creditori della relativa garanzia, osservando che le nuove condizioni si limitavano ad indicare tempi diversi per il pagamento del prezzo dellâazienda, la cui cessione in proprietĂ era giĂ prevista dal piano originario entro centottanta giorni dallâomologazione, e a trasformare in vendita immediata il contratto estimatorio relativo al magazzino residuo, il cui recupero, in caso dâinadempimento, avrebbe comportato equivalenti difficoltĂ pratiche e giuridiche. Ha altresĂŹ rilevato che le modifiche prevedevano la riduzione dellâattivo consigliata dal commissario giudiziale in unâottica prudenziale, nonchĂŠ un considerevole incremento della garanzia offerta dalla famiglia B. ed il contenimento dei tempi di acquisizione dellâazienda e del magazzino e di quelli dâincasso dei crediti.
La Corte ha ritenuto infine ammissibile la clausola di esdebitazione condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, osservando che, come precisato dal legale della debitrice, espressamente interpellato sul punto, la stessa si limitava a ribadire il normale effetto della procedura, consistente nella limitazione della responsabilitĂ del debitore alle percentuali indicate nella proposta, con assunzione da parte dello stesso del rischio relativo al mancato pagamento delle percentuali promesse o di quello della risoluzione del concordato. Ha escluso che la predetta clausola contrastasse con lâart. 186, comma 4, della Legge Fall., rilevando che tale disposizione esclude lâapplicabilitĂ della risoluzione per inadempimento soltanto nel caso in cui il concordato sia assunto da un terzo con la liberazione immediata del debitore, mentre nella specie la debitrice sarebbe stata liberata soltanto a seguito dellâadempimento della proposta.
3. â Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la M.M.C. Tricot S.r.l. e la Alex S.r.l., per nove motivi, illustrati anche con memoria, e la Second Project S.r.l., per quattro motivi. La Florence Sportswear ha resistito con controricorsi. Gli altri intimati non hanno svolto attivitĂ difensiva.
Diritto
1. â Preliminarmente, va disposta, ai sensi dellâart. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi, in quanto proposti separatamente, ma aventi ad oggetto lâimpugnazione della medesima sentenza.
2. â Si rileva inoltre che la notificazione del controricorso alla MMC Tricot ed alla Alex, correttamente effettuata a mezzo del servizio postale presso lâindirizzo indicato nel ricorso, non si è perfezionata, in quanto, a causa della mancata indicazione del nome del procuratore domiciliatario sulle buste utilizzate per la notifica, il destinatario è risultato irreperibile. In quanto riconducibile ad unâomissione dellâufficiale giudiziario, al quale la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 2, demanda la compilazione della busta contenente la copia dellâatto, lâesito negativo della notifica non può considerarsi imputabile alla controricorrente, con la conseguenza che merita accoglimento lâistanza di rimessione in termini da questâultima avanzata non appena ha preso conoscenza della mancata consegna dellâatto. Trova infatti applicazione il principio, piĂš volte ribadito da questa Corte, secondo cui lâinosservanza del termine perentorio fissato per la notificazione di un atto processuale, dovuta a una causa non imputabile al notificante, non comporta la decadenza di questâultimo dal compimento dellâatto, potendo egli, in alternativa alla riattivazione del procedimento notificatorio entro un tempo ragionevolmente contenuto, proporre unâistanza di rimessione in termini ai sensi dello art. 153 c.p.c., comma 2, costituendosi tempestivamente in giudizio e fornendo la prova della causa per cui la notifica non si è perfezionata (cfr.
Cass., Sez. 2, 26 marzo 2012, n. 4841; Cass., Sez. 1, 29 ottobre 2010, n. 22245). Lâaccoglimento della predetta istanza consente nella specie di escludere lâinammissibilitĂ del controricorso, ma non comporta anche la necessitĂ di fissare un termine per la rinnovazione della notificazione, avendo le ricorrenti preso conoscenza del controricorso, a seguito della costituzione della Florence Sportswear.
3. â Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato in Cancelleria nellâimminenza dellâudienza di discussione, la controricorrente ha poi dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza impugnata, adducendo, a giustificazione della propria scelta, il venir meno della possibilitĂ di adempiere il concordato, a causa dellâintervenuto mutamento delle condizioni di fattibilitĂ del relativo piano, e chiedendo pertanto la conferma della dichiarazione di fallimento pronunciata in primo grado.
3.1. â Lâistanza non merita accoglimento.
Ă noto infatti che la sentenza di appello, sia essa di conferma o di riforma, è destinata a sostituirsi interamente alla sentenza emessa in primo grado, la cui efficacia resta pertanto definitivamente assorbita, non potendo rivivere neppure in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, il quale impone la pronuncia di una nuova sentenza di merito, ordinariamente rimessa al giudice di rinvio, ma consentita anche al Giudice di legittimitĂ , ai sensi dellâart. 384 c.p.c., u.c., ove non risultino necessari ulteriori accertamenti di fatto (cfr. tra le piĂš recenti, Cass., Sez. lav., 8 luglio 2013, n. 16934; Cass., Sez. 3, 12 marzo 2013, n. 6113; 7 febbraio 2013, n. 2955). La pronuncia della sentenza di appello segna pertanto il limite temporale dellâefficacia della sentenza di primo grado, la cui conservazione, in caso di rinuncia della parte, presuppone necessariamente che questa ultima intervenga, nella forma della rinuncia agli atti del giudizio o allâimpugnazione, prima della conclusione del giudizio di secondo grado, in modo da determinarne lâestinzione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dellâart. 338 cod. proc. civ.. Tale effetto non può essere invece ricollegato ad una rinuncia intervenuta, come nel caso in esame, dopo la pronuncia della sentenza dâappello, proveniente dalla parte soccombente nel giudizio di primo grado ed avente ad oggetto gli effetti favorevoli della contraria decisione adottata dal giudice del gravame: una siffatta rinuncia può infatti determinare al piĂš la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno il contrasto tra le parti, in quanto, se posta in essere dal convenuto soccombente in primo grado, può essere interpretata come rinuncia al giudicato, avente portata abdicativa in ordine agli effetti sostanziali della decisione di merito ed espressiva della volontĂ di non opporsi ulteriormente alla pretesa della controparte, mentre se proveniente dallâattore precedentemente soccombente può configurarsi come rinuncia allâazione, che implica sostanzialmente lâabbandono della situazione soggettiva fatta valere in giudizio (cfr. Cass., Sez. 2, 2 aprile 2003, n. 5026; Cass., Sez. lav., 26 febbraio 1988, n. 2063; 19 gennaio 1981, n. 190; Cass., Sez. 3, 21 gennaio 1971, n. 130).
A maggior ragione, deve poi escludersi che la rinuncia di una delle parti possa far rivivere lâefficacia della decisione di primo grado nel caso in cui, come nella specie, gli effetti favorevoli in discussione siano quelli della sentenza di omologazione del concordato preventivo, pronunciata in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado che abbia rigettato la relativa istanza e dichiarato il fallimento del debitore. In quanto volta a porre nel nulla gli effetti vincolanti del concordato, tale rinuncia si traduce sostanzialmente in un abbandono della relativa proposta, atteggiandosi quindi come una revoca della stessa, non piĂš ammissibile una volta che i predetti effetti abbiano trovato formale consacrazione nel provvedimento di omologazione. Nessun rilievo può assumere, in contrario, lâaccentuazione degli aspetti privatistici dellâistituto, derivante dalle modificazioni apportate alla relativa disciplina dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dai decreti successivi, non risultando tali innovazioni sufficienti a giustificare una concezione dellâomologazione come mera presa dâatto dellâaccordo intervenuto tra il debitore ed il ceto creditorio; in particolare, la limitazione del sindacato giurisdizionale al controllo della sola fattibilitĂ giuridica della proposta concordataria (da intendersi come compatibilitĂ della stessa con le norme inderogabili e come rispondenza alla causa concreta dellâistituto, consistente nel superamento dello stato di crisi dellâimprenditore, con lâassicurazione di un soddisfacimento sia pur modesto e parziale dei creditori) e la conseguente esclusione del potere di valutarne anche la convenienza e le probabilitĂ di successo economico (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521), non consentono di trascurare lâincidenza dei profili connessi alla regolaritĂ formale della procedura, che il tribunale è pur sempre chiamato a verificare, NĂŠ di sottovalutare la portata espansiva dellâaccordo, destinato a spiegare effetti vincolanti anche nei confronti dei creditori rimasti assenti o dissenzienti; la valutazione della fattibilitĂ economica non è dâaltronde esclusa in modo assoluto, essendo destinata a riemergere, nella forma prevista dallâart. 180, comma 4, della Legge Fall., nel caso in cui un creditore appartenente ad una classe dissenziente o i creditori dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto contestino la convenienza della proposta. In ogni caso, anche a voler valorizzare la natura contrattuale del concordato, attribuendo al provvedimento di omologazione la portata di una mera convalida dellâaccordo intervenuto tra le parti, il momento della conclusione di tale accordo dovrebbe pur sempre essere individuato in quello dellâapprovazione dei creditori, alla quale dovrebbe dunque ricollegarsi lâeffetto di precludere la revoca della proposta da parte del debitore, ai sensi dellâart. 1328 cod. civ..
Non a caso, anche in epoca anteriore alla modificazione dellâart. 175 della Legge Fall., da parte del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 15, che ha introdotto lâespresso divieto di modificare la proposta dopo lâinizio delle operazioni di voto, la discussione tra i fautori della tesi contrattualistica e quelli della tesi pubblicistica in ordine allâindividuazione del termine entro il quale poteva intervenire la revoca della proposta di concordato si incentrava essenzialmente sullâalternativa tra lâadunanza dei creditori e la pronuncia del decreto di omologazione, non essendosi mai posto in dubbio che questâultimo precludesse qualsiasi ulteriore modifica della proposta.
Gli effetti vincolanti che lâapprovazione del concordato produce nei confronti dei creditori, abbiano essi prestato o meno il loro consenso alla proposta avanzata dal debitore, escludendo la possibilitĂ di ricollegare alla rinuncia di questâultimo il venir meno dellâinteresse ad una decisione in ordine allâomologabilitĂ dellâaccordo, impediscono dâaltronde di ritenere che lâassimilazione della proposta ad una domanda giudiziale, in adesione alla citata tesi pubblicistica, ne comporti la rinunciabilitĂ anche in pendenza del giudizio dâimpugnazione promosso avverso il provvedimento di omologazione, con la conseguenza che, non essendovi spazio per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la predetta rinuncia non esclude il dovere di pronunciare in ordine alla fondatezza dellâimpugnazione.
4. â Con il primo motivo di ricorso, la MMC e la Alex denunciano la violazione dellâart. 739 cod. proc. civ. e la falsa applicazione dellâart. 131 della Legge Fall., osservando che la Corte dâAppello ha omesso di rilevare la tardivitĂ del reclamo, proposto oltre il decimo giorno dalla comunicazione del decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato.
4.1. â La censura è infondata.
Questa Corte ha avuto infatti modo di affermare ripetutamente che il reclamo alla corte dâappello avverso il provvedimento con cui il tribunale abbia provveduto in ordine allâistanza di omologazione del concordato preventivo, accogliendola o rigettandola, devâessere proposto nel termine di trenta giorni previsto dallâart. 18 della Legge Fall., in tal senso deponendo una lettura costituzionalmente orientata dellâart. 183, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo possa essere impugnata anche la sentenza dichiarativa di fallimento contestualmente pronunciata ai sensi dellâart. 180, comma 7, impedisce di applicare allâimpugnazione termini diversi, a seconda dellâesito del giudizio di omologazione (cfr. Cass., Sez. 1, 20 settembre 2013, n. 21606; 19 marzo 2012, n. 4304).
Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha esaminato nel merito il reclamo proposto dalla societĂ debitrice avverso il decreto di rigetto dellâistanza di omologazione, sullâimplicito presupposto dellâammissibilitĂ dellâimpugnazione, la quale, essendo stata proposta con ricorso depositato lâ8 novembre 2013, doveva considerarsi tempestiva, in quanto avanzata entro il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata il 24 ottobre 2013.
5. â Con il terzo motivo, il cui esame risulta logicamente prioritario rispetto al secondo, le ricorrenti lamentano la violazione dellâart. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 156 e 352 cod. proc. civ. e dellâart. 118 disp. att. cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto ammissibili le modifiche apportate alla proposta concordataria, disattendendo i rilievi in ordine alla fattibilitĂ del piano, da loro sollevati in relazione alla inattendibilitĂ dei dati aziendali sui quali le modifiche erano fondate. La Corte di merito ha liquidato le segnalate differenze tra i predetti dati e quelli originariamente esposti, limitandosi ad osservare che la debitrice aveva adeguato la proposta alle osservazioni del commissario giudiziale, senza chiarire il motivo per cui la riduzione dellâattivo e lâincremento del passivo, tali da rendere improbabile la soddisfazione dei creditori nella percentuale indicata, non comportavano una modifica sostanziale del piano. Nel ritenere attendibili i predetti dati, essa non ha tenuto conto del significativo mutamento dagli stessi subito rispetto a quelli riportati nella relazione del professionista attestatore, nonchĂŠ delle contraddizioni rilevabili tra le due relazioni del commissario giudiziale ed il parere favorevole da lui reso sulla proposta rivisitata.
5.1. â La censura è infondata.
Nellâescludere lâinammissibilitĂ delle modifiche apportate alla proposta di concordato successivamente allâapprovazione dei creditori, la sentenza impugnata ha ritenuto infatti applicabile il disposto dellâart. 179, comma 2, della Legge Fall., evidenziando la natura meramente integrativa delle variazioni, incidenti sulle modalitĂ esecutive della proposta, introdotte su suggerimento del commissario giudiziale ed aventi portata migliorativa rispetto alle condizioni originariamente offerte. Ha sottolineato in particolare che esse non comportavano mutamenti nelle percentuali di soddisfazione dei creditori, ma solo miglioramenti in ordine alle garanzie ed ai tempi di esecuzione, conformi alle osservazioni formulate dal commissario nella sua relazione e tali da consentire il superamento delle obiezioni da lui sollevate in ordine alla fattibilitĂ del piano. Ha rilevato infine che il commissario, ricevuta la proposta integrativa, lâaveva comunicata ai creditori dissenzienti, per consentire agli stessi di rimeditare la scelta effettuata attraverso il voto, con la conseguenza che il concordato, accompagnato da una nuova relazione del commissario, favorevole allâomologa, era pervenuto allâesame del Tribunale con una maggioranza favorevole assai rilevante.
Indipendentemente dalla condivisibilitĂ delle ragioni addotte, tale percorso argomentativo risulta di per sè idoneo a giustificare la decisione adottata, e quindi ad assicurare la conformitĂ della sentenza al modello prefigurato dallâart. 132 c.p.c., n. 4, quale è venuto delineandosi anche a seguito della riformulazione dellâart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prevista dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134:
tale disposizione, che circoscrive il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per cassazione allâomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituisce infatti espressione della volontĂ del legislatore di ridurre al minimo costituzionale lâambito del sindacato spettante al Giudice di legittimitĂ in ordine alla motivazione della sentenza, escludendo qualsiasi controllo sulla sufficienza della stessa e limitando quello sulla sua esistenza e coerenza al solo riscontro della totale omissione o della mera apparenza della motivazione, ovvero della sua irriducibile contraddittorietĂ o illogicitĂ manifesta. In tale contesto, restringendosi lâanomalia motivazionale denun-ciabile in sede di legittimitĂ ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui allâart. 132 c.p.c., n. 4, deve escludersi la possibilitĂ di estendere corrispondentemente lâambito di applicabilitĂ di questâultima disposizione al di fuori delle ipotesi, giĂ individuate dalla giurisprudenza di legittimitĂ , in cui la motivazione manchi del tutto sotto lâaspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere dâindividuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054;
Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2014, n. 21257).
6. â Con il quarto motivo, anchâesso logicamente prioritario rispetto al secondo, le ricorrenti denunciano la violazione dellâart. 161, comma 3, e art. 175, comma 2, della Legge Fall., ribadendo che, nellâomologare il concordato recante modifiche rispetto allâoriginaria proposta, la Corte di merito non ha tenuto conto del carattere sostanziale delle stesse, incidenti sulla fattibilitĂ del piano e sulle possibilitĂ di soddisfazione dei creditori, e della conseguente necessitĂ di una nuova relazione del professionista attestatore.
7. â La predetta censura va esaminata congiuntamente a quella di cui al primo motivo del ricorso proposto dalla Second Project, con cui si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 161, 175 e 179 della Legge Fall., censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la necessitĂ di una nuova relazione del professionista attestatore, in virtĂš della natura integrativa delle modifiche apportate dopo lâapprovazione dei creditori, aventi ad oggetto esclusivamente le modalitĂ esecutive del piano. Premesso infatti che in tal modo la Corte di merito ha ipotizzato la scindibilitĂ del piano dalla proposta concordataria, senza considerare che, in quanto strumento realizzativo della stessa, il piano non può essere disgiunto dal suo contenuto, la ricorrente afferma che in ogni caso la nuova proposta devâessere necessariamente accompagnata dalla relazione prevista dallâart. 161, comma 3, della Legge Fall. Precisato inoltre che il deposito di una nuova proposta, anche migliorativa, è vietato dallâart. 175, secondo comma, della legge fall., afferma comunque che lâesito della stessa è legato a quello della domanda di concordato, nel senso che in caso di rigetto essa è inammissibile, mentre in caso di accoglimento risulta irrilevante. Sostiene infine che la modificazione della proposta dopo lâapprovazione del concordato non può ritenersi ammissibile neppure ai sensi dellâart. 179, comma 2, della Legge Fall., il quale si riferisce esclusivamente a mutamenti sopravvenuti nelle condizioni di fattibilitĂ del piano, dipendenti da eventi non riconducibili a dolose o colpose omissioni del debitore.
8. â Le censure sono fondate.
Come si è detto, infatti, il secondo comma dellâart. 175 della Legge Fall., aggiunto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 15, ha introdotto lâespresso divieto di apportare modifiche alla proposta di concordato dopo lâinizio delle operazioni di voto, in tal modo risolvendo il contrasto di opinioni precedentemente manifestatosi in dottrina ed in giurisprudenza relativamente allâindividuazione del termine ultimo entro il quale la proposta di concordato poteva essere modificata.
LâapplicabilitĂ della predetta disposizione è stata esclusa dalla sentenza impugnata in virtĂš di un duplice ordine di considerazioni, collegate da un lato alla natura integrativa delle modifiche, inerenti alle modalitĂ esecutive della proposta, dallâaltro alla portata migliorativa delle nuove condizioni rispetto a quelle originariamente offerte, in ordine alle quali il commissario giudiziale aveva espresso parere sfavorevole. Tale motivazione riecheggia le argomentazioni svolte in una pronuncia ormai piuttosto risalente, con cui questa Corte riconobbe al debitore ammesso al concordato preventivo la facoltĂ di offrire, anche dopo lâadunanza dei creditori e nel corso del giudizio di omologazione, un miglioramento delle condizioni previste dalla proposta giĂ approvata, e segnatamente un incremento della percentuale di pagamento dei crediti chirografari, affermando che tale modifica, avente carattere integrativo, doveva ritenersi ammissibile, traducendosi in un cospicuo vantaggio per i creditori chirografari, ove non avesse inciso sui tempi e le modalitĂ di pagamento, NĂŠ alterato la proposta nei confronti degli altri creditori (cfr. Cass., Sez. 1, 18 giugno 1992, n. 7557). A queste conclusioni la Corte pervenne attraverso una valorizzazione del potere dispositivo delle parti, il quale avrebbe subito unâingiustificata limitazione ove la sorte del concordato fosse rimasta ancorata alla proposta iniziale, e del carattere prevalente da riconoscersi al requisito della convenienza, la cui valutazione, ai sensi dellâart. 181, comma 1, n. 1 della Legge Fall., (nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80), doveva ritenersi determinante per il conseguimento delle finalitĂ assegnate allâistituto. Tali considerazioni avrebbero dovuto assumere un valore ancor piĂš pregnante alla luce delle modificazioni introdotte nella disciplina del concordato preventivo, che, in quanto volte ad accentuare i profili contrattuali dellâistituto e a rimettere in via esclusiva ai creditori lâapprezzamento in ordine alla convenienza della proposta avanzata dal debitore, avrebbero dovuto far propendere per un ampliamento della facoltĂ di modifica riconosciuta a questâultimo; il legislatore, invece, nel riconoscere espressamente tale facoltĂ , ne ha rigorosamente limitato lâambito temporale di esercizio alla fase anteriore allâinizio delle operazioni di voto, senza distinguere tra modifiche migliorative e peggiorative, e ciò essenzialmente al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito.
8.1. â Nel valutare le modifiche apportate alla proposta originaria, la sentenza impugnata ha dâaltronde chiarito che le stesse consistevano da un lato nella riduzione dellâimporto dei crediti scaduti vantati dalla debitrice e nellâindicazione di un termine piĂš breve (un anno anzichĂŠ due) per lâincasso di una parte degli stessi, e dallâaltro nella previsione di differenti modalitĂ di liquidazione dellâattivo (dilazione nel pagamento del corrispettivo dovuto per il trasferimento dellâazienda, trasferimento in vendita immediata del contratto estimatorio relativo alla mercè in magazzino) e di un incremento delle garanzie offerte da terzi. Tali variazioni, pur non comportando un mutamento della percentuale di soddisfacimento dei crediti indicata nella proposta, ma soltanto delle modalitĂ di attuazione del piano concordatario, non potevano considerarsi indifferenti per i creditori, in quanto, indipendentemente dallâincertezza sussistente in ordine alla loro portata migliorativa, le nuove condizioni risultavano suscettibili dâincidere non solo sui tempi della liquidazione, ma anche sulla fruttuositĂ della stessa, e quindi sulla fattibilitĂ economica del concordato. Lâosservazione della Corte di merito, corrispondente allâorientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimitĂ , secondo cui questo ultimo aspetto è rimesso in via esclusiva allâapprezzamento dei creditori, con la conseguente estraneitĂ allâambito del controllo riservato al tribunale in sede di omologazione (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, cit.; Cass., Sez. 1, 23 maggio 2014, n. 11497; 25 settembre 2013, n. 21901), non consente di escludere che, ai fini di unâinformata e consapevole espressione del voto, i creditori dovessero essere adeguatamente ragguagliati in ordine alle prospettive temporali ed economiche di realizzazione del piano, per la cui valutazione non poteva ritenersi sufficiente la nuova relazione predisposta dal commissario giudiziale, occorrendo innanzitutto un aggiornamento di quella redatta ai sensi dellâart. 161 c.p.c., comma 3, dal professionista designato dalla debitrice.
Nessun rilievo può assumere, al riguardo, la circostanza che le modifiche prospettate non si estendessero alle condizioni offerte ai creditori, ma riguardassero esclusivamente le modalitĂ di attuazione del piano, non potendo questâultimo essere disgiunto dalla proposta, della quale costituisce lo strumento di realizzazione, con la conseguenza che la prognosi favorevole in ordine allâesito del concordato è inevitabilmente connessa, dal punto di vista causale, alla buona riuscita del piano (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, cit.).
8.2. â LâammissibilitĂ delle modifiche apportate alla proposta concordataria non può essere ricollegata neppure allâart. 179, comma 2 della Legge Fall., introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 33, comma 1, lett. d-ter), ed invocato dalla sentenza impugnata a sostegno dellâaffermata possibilitĂ di sottoporre ai creditori, successivamente allâapprovazione del concordato, modificazioni non solo migliorative, ma anche peggiorative, per far fronte allâintervenuto mutamento delle condizioni di fattibilitĂ del piano.
La circostanza che le modifiche in questione siano state apportate per venire incontro alle osservazioni contenute nella relazione del commissario giudiziale non consente infatti di ricondurne la formulazione ad unâiniziativa di questâultimo, come previsto dalla norma citata, la quale, peraltro, nellâaffidare al commissario il compito di rilevare eventuali mutamenti nelle condizioni di fattibilitĂ del piano, presuppone il verificarsi di eventi, estranei alla volontĂ del debitore e sopravvenuti allâapprovazione del concordato, idonei ad impedirne il corretto adempimento, escludendo pertanto che la predetta iniziativa possa essere assunta al fine di porre tardivamente rimedio a carenze originarie della proposta (cfr.
Cass., sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, cit.); destinatari dellâavviso previsto dallâart. 179, secondo comma, sono dâaltronde i creditori, rispondendo la segnalazione alla finalitĂ di consentire non giĂ al debitore di apportare alla proposta le modifiche necessarie per ottenere il voto favorevole dei creditori, ma a questi ultimi di costituirsi nel giudizio di omologazione, per modificare il voto precedentemente espresso.
Non può infine condividersi lâosservazione conclusiva della sentenza impugnata, secondo cui la dichiarazione dâinammissibilitĂ delle modifiche tardivamente apportate al concordato avrebbe imposto comunque di procedere ad una valutazione della proposta nella sua formulazione originaria, che aveva riportato il voto favorevole della maggioranza dei creditori: la portata tuttâaltro che trascurabile delle nuove condizioni prospettate, comportando una trasformazione del piano allegato alla proposta, ha determinato infatti il superamento dellâaccordo intervenuto con i creditori, configurandosi le predette modifiche, in buona sostanza, come una revoca della proposta originaria, tale da escludere la possibilitĂ di porla a base del provvedimento di omologazione.
9. â La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli ulteriori motivi dâimpugnazione, con cui le societĂ ricorrenti hanno censurato la valutazione compiuta in ordine alla fattibilitĂ della proposta concordataria ed al carattere migliorativo delle modifiche apportate dalla debitrice, facendo altresĂŹ valere lâinvaliditĂ della clausola di esdebitazione contenuta nella proposta e sostenendo che la Corte dâAppello non avrebbe potuto disporre direttamente lâomologazione del concordato, ma avrebbe dovuto rimettere gli atti al Tribunale affinchĂŠ provvedesse in tal senso.
10. â Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dellâart. 384 c.p.c., u.c., prendendo atto della revoca della proposta da parte della debitrice, da ritenersi ammissibile in conseguenza della riapertura del giudizio di merito, con il conseguente rigetto del reclamo proposto dalla Florence Sportswear avverso il decreto di rigetto dellâistanza di omologazione e la sentenza dichiarativa di fallimento.
11. â Lâesito del giudizio, caratterizzato dal venir meno dellâinteresse alla proposta concordataria, la novitĂ delle questioni trattate e la peculiaritĂ della situazione processuale determinata dalla rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza emessa sul reclamo giustificano la dichiarazione dellâintegrale compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto dalla M.M.C. Tricot S.r.l. e dalla Alex S.r.l., accoglie il quarto motivo del medesimo ricorso ed il primo motivo del ricorso proposto dalla Second Project S.r.l., dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.
CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 8 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2015





