SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il Comune di Venaria Reale, con citazione 12 settembre 1991, conveniva dinanzi al tribunale di Torino l’Impresa Gaudino e Comoglio s.r.l., deducendo quanto segue. Esso Comune aveva stipulato con detta impresa un contratto per la realizzazione di una casa – parcheggio.
Terminati i lavori, vennero individuate nella costruzione alcune irregolarità che non consentivano il collaudo dell’opera, per cui l’Impresa provvide a ulteriori lavori, a seguito dei quali si addivenne al collaudo. Peraltro la USL competente individuò, ciò nonostante, alcuni inconvenienti ostativi al rilascio del certificato di abitabilità. L’Impresa, alla quale il Comune richiese di provvedere a rimuovere tali inconvenienti , affermando di non avere alcuna responsabilità al riguardo, si offri di rimuoverli a spese di esso committente. A seguito di accertamenti da parte dell’Ufficio tecnico comunale, con lettera 13 settembre 1990, il Comune denunciò le difformità riscontrate ai sensi dell’art. 1669 c.c., indicando quali vizi dell’opera la presenza di umidità, difetti nei serramenti e difetti nella copertura e chiedendone, successivamente, con lettera in data 24 dicembre 1990, la eliminazione. Non avendovi l’Impresa provveduto, il Comune, con il su detto atto di citazione, chiese la sua condanna al risarcimento dei danni. La convenuta si costituì eccependo l’improponibilità dell’azione, la prescrizione e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda. Il tribunale rigettò le eccezioni di decadenza dall’azione e di prescrizione e condannò la convenuta al pagamento di L. 270.000.000, oltre accessori, per l’eliminazione dei vizi relativi alla “umidità e condensa” ed ai “serramenti esterni”, rigettando la domanda relativamente ai dedotti vizi del tetto. L’Impresa propose appello in via principale, riproponendo le proprie eccezioni e difese, mentre il Comune impugnò in via incidentale la sentenza per la parte in cui aveva parzialmente rigettato la sua domanda. La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 19 maggio 2003, notificata il 5 novembre 2003, riformò la sentenza di primo grado, respingendo tutte le domande del Comune di Venaria Reale, il quale ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato all’Impresa Gaudino e Comoglio s.r.l. 31 dicembre 2003, formulando tre motivi.
L’Impresa resiste con controricorso notificato il 27 gennaio 2004. Il Comune ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo si denunciano violazioni di norme di diritto e l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, con riferimento alla decorrenza del termine decadenziale per la denuncia dei vizi dell’opera appaltata previsto dall’art. 1669 cod. civ. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata, affermando che tale termine decorreva dal giorno 19 aprile 1988 (prima relazione della USL), avrebbe omesso l’esame di circostanze che dovevano indurre a diverso avviso. Risultava infatti dagli atti che, terminati i lavori, prima del collaudo (avvenuto il 23 dicembre 1986), si erano evidenziati alcuni difetti di costruzione che cagionavano umidità, a seguito dei quali l’impresa ap-paltatrice eseguiva dei lavori per eliminarli. Successivamente, in data 23 dicembre 1988, la USL accertava la persistenza di detti inconvenienti (con riferimento all’esistenza di muffa negli appartamenti) e con lettera in data 11 gennaio 1989 il Comune invitava l’impresa appaltatrice a indicare i lavori necessari per eliminarli. In data 30 marzo 1989 l’impresa scriveva al Comune indicando gl’interventi necessari, affermando che, peraltro, essi dovevano essere a carico del Comune. Il Commissario governativo, in data 24 agosto 1990, invitava gli uffici comunali a predisporre una perizia al riguardo. In data 3 settembre 1990 l’ufficio tecnico comunale, effettuata la perizia, l’inviava al Commissario, accertando la gravità della situazione, essendo, fra l’altro, il 60% delle tegole scivolate verso il cornicione, con conseguente pericolo di caduta e infiltrazioni di acqua. Tale circostanza veniva portata a conoscenza del Comune per la prima volta in data 3 settembre 1990 e denotava una situazione nuova, cosicché la sentenza impugnata avrebbe errato nell’affermare che non vi era alcuna difformità con guanto riscontrato nel 1988. Il Commissario in data 10 settembre 1990, richiedeva alla USL una relazione e in data 13 settembre 1990 contestava ulteriormente all’impresa i vizi relativi al formarsi di muffe, nonché la nuova emergenza relativa ai difetti di copertura del tetto ai sensi dell’art. 1669 c.c..
Erroneamente, pertanto, la sentenza avrebbe affermato la decadenza dall’azione, essendo stata la relazione della USL in data 23 dicembre 1988 immediatamente portata a conoscenza dell’impresa appaltatrice (lettera 30 marzo 1989: doc. n. 3 del fascicolo di primo grado), mentre quanto alla situazione del tetto, essa si sarebbe evidenziata solo in data 3 settembre 1990 e sarebbe stata tempestivamente portata a conoscenza dell’impresa.
Con il secondo motivo si denunciano violazione di norme di diritto e l’errata, contraddittoria e/o insufficiente motivazione in relazione alla prescrizione dell’azione risarcitoria. Si deduce al riguardo che la relazione della USL era del 19 ottobre 1990, la relazione dell’ufficio tecnico comunale era del 3 settembre 1990 e faceva specifico riferimento alla situazione dei tetti. Tutte le relative emergenze in ordine ai vizi furono contestate all’impresa in data 13 settembre 1990, quando si era avuta adeguata contezza dei vizi, mentre l’atto di citazione fu notificato in data 12 settembre 1991, entro l’anno da tale contestazione.
2 I due motivi vanno esaminati congiuntamente e vanno rigettati.
In tema di rovina e difetti di cose immobili l’art. 1669 c.c., prevede, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell’appaltatore, due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla “scoperta” dei vizi o difetti, e l’altro di prescrizione, per l’esercizio dell’azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente non può essere fatta valere (Cass. 30 luglio 2004, n. 14561). Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il termine di un anno per la denuncia previsto dall’art. 1669 a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (da ultimo Cass. 13 gennaio 2005, n. 567), conoscenza che deve ritenersi di regola acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione delle disposte relazioni peritali (Cass. 1 agosto 2003, n. 11740).
Il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. (Cass. 13 gennaio 2005, n. 567 cit.;
14 novembre 2002, n. 16008; 29 marzo 2002, n. 4622; 7 gennaio 2000, n. 81; 13 dicembre 1999, n. 13969).
La sentenza impugnata, a proposito dei danni relativi al formarsi di umidità e muffe, nonché ai danni ai serramenti, ha motivatamente affermato che detti danni erano stati già compiutamente evidenziati prima dalla relazione della USL del 19 aprile 1988 e poi dalla relazione USL del 23 dicembre 1989. La Corte d’appello, in proposito, ha affermato che “non si può seriamente contestare la gravità dei difetti” in questione “se l’organo deputato al controllo delle condizioni igienico – sanitarie dell’immobile si era, proprio in considerazione di tali situazioni, indotto ad escludere l’attuale sussistenza delle condizioni per il rilascio della licenza di abitabilità”. La USL, infatti – sottolinea la sentenza impugnata – è “un organo tecnico, con una specifica competenza amministrativa ai fini del rilascio del permesso di abitabilità” e le osservazioni svolte nella sua relazione “erano perfettamente idonee a porre in evidenza la natura dei difetti” e la loro incidenza sull’abitabilità dell’immobile e, quindi, sulla inidoneità ad assolvere la sua specifica destinazione funzionale. Ne deriva che la Corte di appello ha ritenuto, con accertamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, che il Comune, anche anteriormente allo specifico accertamento tecnico all’uopo disposto, aveva già a disposizione esaustivi elementi di conoscenza dei vizi in questione.
Sulla base di tali premesse di fatto la sentenza impugnata ha evidenziato che l’azione giudiziaria fu iniziata con citazione del 12 settembre 1991 e i vizi furono compiutamente denunciati solo con la lettera 13 settembre 1990. In precedenza, un’altra comunicazione dei vizi riscontrati, era stata effettuata con lettera del giorno 11 gennaio 1989, ritenuta di dubbia idoneità a potere essere considerata valida denuncia dei vizi.
Ne deriva, secondo la Corte di appello, che ove dovesse considerarsi valida denuncia unicamente la lettera del 13 settembre 1990, essa sarebbe tardiva, essendo il termine decadenziale, rispetto alla data di entrambe le su dette relazioni della USL, ampiamente decorso. Ove, invece, dovesse ritenersi valida denuncia anche la lettera del giorno 11 gennaio 1989, la decadenza risulterebbe evitata, ma non la prescrizione, essendo stata l’azione iniziata solo in data 12 settembre 1991 ed essendo la lettera 13 settembre 1990 tardiva quale atto interruttivo della prescrizione.
Tale motivazione non viene inficiata in alcun modo dai motivi in esame. La Corte di appello, infatti, ha congruamente motivato che il necessario grado di conoscenza, in relazione ai vizi in questione, era stato conseguito dal Comune a seguito della relazione USL del 19 aprile del 1988 ed il ricorrente non indica al riguardo incongruità motivazionali che possano rendere censurabili in questa sede detto accertamento di fatto. In particolare non lo inficiano i rilievi contenuti in memoria, secondo i quali la motivazione sarebbe insufficiente in relazione all’accertamento della conoscenza del nesso di causalità fra i vizi e l’attività di esecuzione dell’opera da parte del costruttore, poiché l’accertamento della consegna da parte dell’appaltatore di un’opera ritenuta dalla USL insuscettibile di ottenere il certificato di abitabilità per l’umidità manifestatasi negli appartamenti, contiene l’implicito, ma evidente, accertamento di tale nesso causale ed in questa sede non è ammessa, come sopra evidenziato, alcuna rivalutazione degli elementi di fatto e delle valutazioni compiute in sede di merito.
Quanto ai vizi relativi al tetto, la problematica relativa alla decadenza ed alla prescrizione non assume rilevanza, essendo stata la relativa domanda rigettata per motivi che nulla hanno a che vedere con tale tema, con conseguente inammissibilità delle censure in relazione a tale profilo.
3 Con il terzo motivo si denunciano violazione di norme di diritto e contraddittoria e/o insufficiente motivazione per quanto attiene al rigetto della domanda risarcitoria riproposta con l’appello incidentale relativamente al mancato accoglimento della domanda per i vizi del tetto. Si deduce in proposito che la sentenza di primo grado era fondata su un’incompleta lettura della CTU, la quale non teneva conto che il CTU (a pag. 30 della CT) aveva affermato che i lavori di rifacimento, con posa di ganci fermategole, si erano resi necessari “in considerazione delle condizioni del tetto”. Erroneamente e contraddittoriamente, rispetto ai difetti verificatisi e riscontrati, la Corte di appello avrebbe affermato che “si può anche condividere in linea di principio l’argomento della parte appellante incidentale secondo cui l’appaltatore ha l’onere discendente dalla sua autonomia e diligenza professionale di correggere i difetti progettuali in guisa da assicurare un risultato tecnico conforme alle regole dell’arte, ma tale principio vale solamente quando il rispetto del progetto consegnatogli dal committente per l’esecuzione esporrebbe l’opera a violare i fondamentali canoni di diligenza professionale e solari evidenti regole tecniche”. La Corte, infatti, avrebbe affermato immotivatamente che nel caso di specie la pretermissione dei ganci su detti costituirebbe omissione di “un accorgimento di mera opportunità”.
Con il motivo si lamenta, inoltre, che nel dispositivo della sentenza della Corte di appello manchi un’esplicita reiezione dell’appello incidentale.
Anche tale motivo è infondato.
Innanzitutto il dispositivo della sentenza impugnata contiene un’espressa reiezione di tutte le domande risarcitorie proposte dall’odierno ricorrente, con evidente riferimento, in connessione con la motivazione della sentenza, anche a quella formulata con l’appello incidentale.
Quanto ai vizi motivazionali dedotti, essi non sussistono, avendo la Corte di appello confermato, con motivazione priva di vizi logici, la pronuncia di primo grado sul punto “per totale difetto di prova in ordine alle condizioni del tetto e all’esistenza del vizio e delle sue cause, dal momento che il CTU non era stato in grado di pronunciarsi in ragione del completo ripassamento della struttura di copertura”. Motivazione non contraddetta con il motivo da alcuna valida censura. In particolare, quanto al mancato uso dei ganci fermategole la Corte di appello ha recepito, nell’ambito di valutazioni di merito che non sono censurabili in questa sede, l’opinione del CTU secondo il quale detti ganci costituivano una “miglioria non indispensabile nella zona oggetto dell’intervento edilizio” cosicché, non essendo la loro utilizzazione prevista dal progetto consegnato all’appaltatore dal Comune committente, la loro mancata utilizzazione non poteva costituire fonte di responsabilità per l’appaltatore.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore dell’Impresa Gaudino e Comoglio s.r.l. nella misura di Euro cinquemila, oltre Euro cento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.





