Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2015, n. 22950
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 aprile 2008, la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del contratto concluso tra le parti denominato “My Way”, condannando la banca alla restituzione della somma di Euro 1.704,31, quali rate mensili non dovute, oltre interessi, e dichiarando non più dovuto alcunchè alla banca a qualsiasi titolo.
La Corte territoriale ha ritenuto che il contratto concluso tra le parti esula dalla fattispecie del mutuo, anche di scopo, per costituire una semplice operazione di vendita di strumenti finanziari; che la banca ha violato il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21 e segg. non avendo fornito le adeguate informazioni circa il grado di rischio dell’operazione, tenuto conto del profilo soggettivo del cliente (giovane operaio alla prima occupazione, dotato di modesto livello di scolarizzazione e privo di qualsiasi patrimonio), cui mal si attaglia l’asserita alta propensione al rischio risultante dal modulo di adesione, peraltro precompilato dalla banca nella parte destinata a raccogliere la dichiarazione sugli obiettivi dell’investimento quanto a specifica esperienza e propensione al rischio; che la banca agiva in situazione di conflitto di interessi; che il contratto è nullo ex art. 1418 c.c. per violazione delle norme imperative previste dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, lett. b) e ss.; che il contratto, inoltre, non è meritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., in quanto l’alea si configura unilateralmente a carico del risparmiatore, che paga un non tenue tasso di interesse sul finanziamento, senza prospettive apprezzabili di lucro e con certo vantaggio dell’intermediario, che si autofinanzia e colloca sul mercato prodotti finanziari non regolamentati; che ne consegue l’obbligo della banca di restituire l’indebito oggettivo, costituito dalle rate già rimborsate del mutuo, mentre nessun danno è stato provato; che restano assorbite le questioni concernenti la violazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, la mancata concessione del diritto di recesso e l’obbligo del cliente di pagare comunque tutte le rate a scadere.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso la soccombente, articolato in tre motivi, illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, comma 1, lett. b), in quanto, come ormai affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nelle sentenze n. 26724 e 26725 del 2007, la violazione dei doveri di informazione del cliente e del dovere di non agire in conflitto d’interessi non comporta la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., posto che la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari rientra nel disposto del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 6, lett. c), che lo comprende tra i servizi accessori ai servizi di investimento, onde la tipizzazione normativa dell’operazione elimina ogni dubbio circa la meritevolezza di tutela, in ogni caso dovendosi riscontrare meritevole il contratto de quo, che permette al cliente di anticipare l’investimento rispetto all’accumulo del proprio risparmio, mentre anche sulla banca grava il rischio della mancata restituzione del finanziamento.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, posto che non si trattava di titoli non regolamentati.
2. - Logicamente prioritario è l’esame del secondo motivo relativo alla qualificazione del contratto stipulato tra le parti, la cui natura di contratto tipico, ad avviso della ricorrente, è tale da implicare di per sè la positiva verifica della meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti dalle parti; dovendosene comunque, a suo avviso, riconoscere la meritevolezza per l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2, in quanto l’interesse che muove il cliente è quello di anticipare l’investimento rispetto alla formazione del proprio risparmio, munendosi del finanziamento allo scopo di effettuare un investimento finanziario, e la banca, di contro, corre pur sempre il rischio dell’inadempimento del cliente.
2.1. - Sotto il primo profilo, l’operazione concordata, denominata “Proposta di adesione al piano finanziario denominato “My Way” come risulta descritta nella sentenza impugnata, nonché nel ricorso e nel controricorso, prevede operazioni fra di loro collegate, consistenti nell’erogazione di un finanziamento a lungo termine (trent’anni) della banca al cliente al tasso fisso del 6,04%, da estinguersi in 358 rate mensili di L. 300.000 ciascuna, per l’acquisto immediato di strumenti finanziari gestiti o emessi dalla stessa banca o da sue controllate, quali le obbligazioni zero coupon “European Investment Bank” e una quota del fondo comune azionario di investimento “Spazio Finanza Concentrato”, con la costituzione in pegno dei titoli a favore della banca a garanzia del rimborso del finanziamento e l’accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente, sul quale regolare la restituzione rateale del mutuo e sul quale venivano calcolati ulteriori interessi passivi.
La ricorrente, sostenendo la riconducibilità del descritto contratto tra i “servizi accessori” previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 6, lett. c), - il quale contempla la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari ove interviene il soggetto che concede il finanziamento - ne predica, per ciò stesso, la liceità.
Tuttavia, questa Corte ha già condivisibilmente affermato, con riguardo ad investimento finanziario (il contratto denominato “4YOU”), che l’operazione in cui si è sostanziato il piano non è riconducibile alla nozione di “servizio accessorio” ai sensi della disposizione da ultimo menzionata: e ciò perché “la complessa e peculiare composizione del piano finanziario posto in essere dalle parti, articolato su di una serie di operazioni necessariamente interdipendenti (finanziamento, acquisto di obbligazioni, sottoscrizioni di quota di un fondo di investimento, costituzione in pegno delle obbligazioni e della quota, apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli), non è sussumibile nella fattispecie normativa richiamata, riguardante una mera operazione di finanziamento per operazioni relative a strumenti finanziari, sia pure compiute con la partecipazione del soggetto che ha concesso il finanziamento stesso” (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1584; in senso diverso, il breve cenno contenuto nella non massimata Cass. 21 settembre 2012, n. 16049, che si è però limitata a confermare la sentenza d’appello, secondo cui il carattere “sicuramente rischioso” per il cliente del piano finanziario My Way non può inficiarne in radice la validità, sub specie della non meritevolezza di tutela ex art. 1322 c.c., “considerato, a tacer d’altro, che la concessione di finanziamento agli investitori è espressamente prevista da 1l’ordinamento”).
È stato, altresì, chiarito, con riguardo al similare contratto “Visione Europa” (ivi per reputare inderogabile la prescrizione di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 30, comma 6, sulla necessaria previsione, a pena di nullità, dell’informazione al cliente dell’esistenza del diritto di recesso: Cass. 3 aprile 2014, n. 7776; alla quale peraltro non fu posta la questione della meritevolezza dell’interesse) come l’operazione finanziaria consistente nell’erogazione al cliente, da parte d’una banca, d’un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per conto del medesimo strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore della banca a garanzia della restituzione del finanziamento, da vita ad un contratto atipico unico ed unitario, che va sussunto tra i “servizi di investimento” di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 5, e, ha aggiunto tale decisione, “la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario”. Tale sentenza ha così descritto la causa di detto negozio, vista vuoi come funzione economico-sociale, vuoi come causa concreta: “un do ut facias, in virtù del quale il risparmiatore si obbligava a pagare sessantuno rate in quindici anni, e la banca ad acquistare titoli remunerativi i cui frutti sarebbero andati a pro del cliente”; e, quale scopo concreto, il “garantire una remunerazione ai risparmi dell’investitore, e quindi uno scopo di investimento”.
Orbene, reputa il Collegio che pari natura unitaria ed atipica del contratto vada affermata con riguardo al contratto “My Way” concluso fra le parti. Esso, per le caratteristiche sopra indicate, costituisce invero un contratto atipico unitario, attesa la stretta ed indissolubile connessione tra le varie operazioni nelle quali il contratto formalmente si scompone, onde unitaria ne è la causa: non, quindi, un mero collegamento negoziale, perché le singole operazioni previste per raggiungere lo scopo finale dell’investimento non hanno alcuna autonomia concettuale, giuridica o pratica, ciascuna di esse richiedendo, per mantenere la struttura e la funzione dell’insieme, la contestuale stipula delle altre.
Si tratta, pertanto, di un’operazione di ingegneria finanziaria, che si palesa come idonea, mediante la giustapposizione di numerosi tipi negoziali (finanziamento, investimento, mandato, pegno, deposito titoli, conto corrente bancario, assicurazione per eventi che colpiscano la persona del cliente a garanzia della restituzione della somma), a produrre un nuovo unitario regolamento di interessi, la cui atipicità deriva appunto dalla combinazione originale di più tipi e la cui causa va autonomamente vagliata.
2.2. - Sotto il secondo profilo, occorre premettere che il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti dal contratto ex art. 1322 c.c. può essere rimesso all’esclusivo sindacato del giudice del merito solo ove esso appartenga all’esclusiva e specifica singolarità del caso concreto, come tale destinato a restare confinato, appunto, nell’ambito di tale giudizio. Tuttavia, dove, al contrario, la fattispecie concreta sia idonea a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi, là si ravvisa allora un giudizio di diritto e la necessità dell’intervento nomofilattico della Cassazione, al fine di garantire la prevedibilità delle future decisioni, posto che si tratta d’integrare il contenuto della norma indeterminata o della clausola generale predetta.
Che la sussunzione della fattispecie concreta sotto l’astratto ed ancorchè indeterminato paradigma legislativo, per lo più richiedente un giudizio di valore, operata dal giudice di merito, possa essere sottoposta al sindacato di questa Corte di legittimità è affermato da lungo tempo in dottrina ed ormai recepito nella giurisprudenza di legittimità: trattasi invero di un giudizio di diritto, controllabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
È quanto la Corte, così, esemplarmente afferma con riguardo alla nozione di licenziamento “per giusta causa”, ove l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quella dell’art. 2119 c.c. non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità: invero, può essere sottoposta alla Corte la questione se determinati comportamenti del prestatore di lavoro - accertati in fatto dai giudici di merito - possano essere sussunti sotto la nozione “giusta causa”, richiesta dall’art. 2119 c.c. per il licenziamento immediato, ma non specificamente definita dal legislatore (fra le altre, v. Cass. 13 agosto 2008, n. 21575).
Ancora, con riguardo al giudizio di normalità e ragionevolezza dell’uso del mezzo di trasporto ai fini della indennizzabilità dell’infortunio in itinere, la Corte afferma che deve tenersi conto degli standards comportamentali esistenti nella società civile rispondenti a valori-guida dell’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa, e con quanto vi è connesso, diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni lavorative non in contrasto con una riduzione del conflitto fra la stessa ed il tempo libero (Cass. 3 agosto 2001, n. 10750).
Poiché, dunque, le c.d. norme elastiche si caratterizzano per il fatto che il loro precetto si completa con riferimento alla realtà sociale ed economica, in quanto il legislatore, attesa la natura degli interessi regolati, ha dovuto far riferimento a parametri non rigidi, ne deriva che tali disposizioni esigono che la propria specificazione sia delegata ad un fattore esterno (“la coscienza generale mediata dall’interpretazione” per Cass. 3 agosto 2001, n. 10750 e 21 novembre 2000, n. 15004). In tal modo, dalla consolidata lettura del modulo generico emergono alcuni principi che la stessa disposizione tacitamente richiama, finendo per conferire loro la funzione di fonte integrativa, e divenendo il giudizio, quindi, di diritto.
Più di recente, le Sezioni unite (Cass., sez. un., 22 febbraio 2012, n. 2572), nel valutare la formula di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, sulla compensazione delle spese di lite, hanno ribadito che, di fronte a norma “elastica”, il giudice di merito è chiamato ad integrarne il contenuto: attività di precisazione e integrazione censurabile in sede di legittimità, al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell’esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un’attività di interpretazione e non meramente fattuale.
In conclusione, per quanto riguarda il giudizio di meritevolezza dell’interesse, ciò che rileva è l’interesse “tipico” di chi concluda quel contratto, o altro dotato di contenuto identico:
dunque, ferma la ricostruzione del contenuto medesimo ad opera insindacabile del giudice del merito, la sussunzione del negozio nell’ambito dei contratti meritevoli di tutela secondo i valori dell’ordinamento è giudizio di diritto.
2.3. - La clausola generale prevista dall’art. 1322 c.c. subordina i contratti non appartenenti ad una disciplina particolare alla verifica che essi siano “diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”: il contratto discende dall’esercizio dell’autonomia privata; tale esercizio è libero; il confine di questa libertà è nella meritevolezza degli interessi perseguiti.
Di recente, le Sezioni unite (Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, occupandosi del preliminare di preliminare) hanno ribadito come occorra, a tal fine, procedere all’”analisi dell’interesse concretamente perseguito dalle parti nel caso di specie, cioè della ragione pratica dell’affare”, dovendosi valutare l’”utilità del contratto”, cioè la sua “idoneità ad espletare una funzione commisurata sugli interessi concretamente perseguiti dalle parti attraverso quel rapporto contrattuale”.
La norma utilizza la nozione di interesse (alquanto ricorrente: sia pure con diverse valenze, si veda la formula dell’”interesse apprezzabile” del contraente, di cui è menzione negli art. 648, 1255, 1256, 1379, 1411 e 1464 c.c.; l’art. 2645-ter sugli atti di destinazione; l’art. 277 c.p.c., comma 2; in tema di diritti personalissimi, la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 sullo scioglimento del matrimonio, e il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 90 sull’ordinamento dello stato civile; nonché la previsione generale dell’art. 1174 c.c.).
Superato il riferimento iniziale all’”utilità sociale”, reputata retaggio di tendenze autoritarie, ma nel contempo volendo farne salva l’autonomia rispetto alla generale nozione di illiceità del contratto (l’assimilazione alla quale ne produrrebbe la sostanziale abrogazione), si è ricercata una specifica connotazione degli interessi “meritevoli” quale fondamento di un atto di autonomia.
Sul piano concettuale, sembra invero possa essere distinta l’area del “proibito”, da quella, adombrata dalla disposizione in esame, dell’”agiuridico” e che si riferisce specificamente alle ipotesi di difetto di una ragione giustificativa plausibile del vincolo, il quale non merita tutela e non è coercibile, restando indifferente per l’ordinamento.
Tale ricerca ha pur condotto la giurisprudenza, in talune fattispecie, a sancire che il contratto non è produttivo di effetti - si parli poi di invalidità, o, più frequentemente, di inefficacia o irrilevanza giuridica del contratto - per la mancanza della ragione giustificatrice presupposta meritevole.
Ciò, ad esempio, con riguardo alla inidoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela, secondo l’ordinamento giuridico dello Stato, del contratto posto in essere in frode alle regole dell’ordinamento sportivo e senza l’osservanza delle prescrizioni formali all’uopo richieste: il quale - seppure non direttamente affetto da nullità per violazione di norme imperative, a norma dell’art. 1418 c.c. - è inidoneo ad attuare la sua funzione, proprio in quell’ordinamento sportivo nel quale essa deve esplicarsi (Cass. 28 luglio 1981, n. 4845; in seguito, cfr. Cass. 5 gennaio 1994, n. 75, 23 febbraio 2004, n. 3545, 20 settembre 2012, n. 15934 e 17 marzo 2015, n. 5216).
Altre volte si è ritenuta l’assenza di causa, allorchè il contratto non permetteva il raggiungimento della sua funzione: il contratto vitalizio, avente natura di contratto aleatorio, è privo di causa quando il beneficiario della rendita sia prossimo al fine vita (Cass. 28 aprile 2008, n. 10798, fra le altre); viceversa, è valido il contratto atipico di mantenimento, con cui venga ceduta la proprietà immobiliare in cambio dell’assunzione dell’obbligo di prestare al cedente assistenza a vita, quando sussista ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del cedente e quindi sulla gravosità delle prestazioni assunte dal cessionario (Cass. 19 luglio 2011, n. 15848).
Il medesimo contratto di cui ora si tratta è stato ritenuto da questa Corte immeritevole, in una assai recente ordinanza (Cass., ord. 30 settembre 2015, n. 19559).
Ciò, dunque, a conferma di una valutazione autonoma di meritevolezza, quale necessario controllo di conformità dell’atto al sistema giuridico vigente e ai suoi valori costituzionali, da svolgere, come questa Corte ha precisato, alla stregua del parametro dei “superiori valori costituzionali previsti a garanzia degli specifici interessi perseguiti ... attesa l’interazione, sulle previgenti norme codicistiche, delle superiori e successive norme di rango costituzionale e sovranazionale comunque applicabili quali principi informatori o fondanti dell’ordinamento stesso” (così Cass. 1 aprile 2011, n. 7557).
In definitiva, esiste una sorta di parallelismo tra i limiti che il legislatore incontra nell’esplicazione del suo potere e quelli posti all’autodeterminazione dei privati; ed i fondamenti costituzionali dell’autonomia negoziale offrono all’interprete le indispensabili coordinate, alle quali attingere per esprimere sui singoli e concreti atti di autonomia quei giudizi di valore che l’ordinamento affida loro, vale a dire i controlli di “meritevolezza di tutela degli interessi” (art. 1322 c.c.) e di “liceità” (art. 1343 c.c.).
2.4. - Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto, dunque, che i connotati negoziali del contratto concluso tra le parti siano tali da rendere il medesimo non meritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c.: in particolare,la corte del merito ha rilevato che, attesa la descritta struttura negoziale, la banca ha una posizione “per modo di dire blindata” ed il contratto prevede un’alea solo in capo al risparmiatore, il quale paga un saggio di interesse non tenue, senza seria prospettiva di un corrispondente lucro a medio termine e con vantaggio certo, invece, per l’intermediario finanziario, che lucra gli interessi del mutuo, aumenta la sua operatività, colloca i prodotti. Ha dunque accertato l’assenza di una ragionevole incertezza in ordine al vantaggio per la banca ed al pregiudizio del cliente, precisando che ciò conduce all’inesistenza di una situazione di alea bilaterale, essendo il rapporto sin dall’inizio interamente sbilanciato a favore della banca.
L’immeritevolezza del contratto così ravvisata - ed ora ritenuta anche da questa Corte con la sopra menzionata ordinanza - non è scalfita dal ricorso.
La ricorrente, invero, con riguardo a tale autonoma ratio decidendi, afferma unicamente che anche per la banca sussiste un rischio, ossia l’inadempimento del suo debitore: tuttavia, non è questo che può integrare la causa contrattuale, posto che il rischio di inadempimento o di insolvenza dell’altro contraente appartiene a qualsiasi contratto, e per la banca fa parte dello stesso rischio imprenditoriale.
Il contratto aleatorio si caratterizza, infatti, per una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nel corso dello svolgimento del rapporto; e ad esso si contrappone il contratto, nel quale i vantaggi e i benefici siano dal principio interamente determinati, secondo la precisa volontà delle parti. Nel primo, dunque, l’alea che ne connota la causa manca in presenza di un’obiettiva sproporzione, da valutarsi al momento della stipulazione del contratto, fra i rispettivi valori acquisiti dalle parti.
Ma nell’alea contrattuale non può farsi rientrare il rischio in sè dell’inadempimento. L’elemento della più o meno elevata possibilità che il cliente non paghi alla banca le rate pattuite nel piano finanziario in questione non incide, allora, sul requisito causale dell’operazione, che è altro dal rischio di inadempimento o di insolvenza - del cliente, così come della banca - per l’eventualità che la controparte non adempia alle proprie obbligazioni o il suo patrimonio sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
Qualsiasi contraente, in altri termini, ha interesse al corretto adempimento da parte del proprio debitore: ma tale interesse non entra nel meccanismo funzionale del contratto, non è parte della ragione pratica dell’affare; la quale, in definitiva; nella specie - pur essendo stato il contratto posto in essere in astratto per investimento, da eseguire senza provvista disponibile da parte dell’investitore - in concreto contraddice la causa dichiarata.
3. - Il primo motivo è inammissibile, posto che l’autonoma ratio decidendi che sorregge la decisione, esaminata al punto che precede, priva di rilievo quello che attacca la diversa ratio fondante la sentenza, per il principio ormai consolidato secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione ovvero il rigetto del motivo che concerne una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.
4. - Il terzo motivo è inammissibile, per difetto del momento di sintesi, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
5. - La soccombente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2015






