Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2021, n. 17634
FATTI DI CAUSA
1. T.B., intestatario di quattro conti correnti presso la Banca Nuova S.p.a., contraddistinti dai nn. (Omissis), convenne in giudizio la Banca, per sentir dichiarare la nullitĂ delle clausole contrattuali che prevedevano lâaddebito dâinteressi passivi ad un tasso ultra-legale e comunque superiore al tasso soglia previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, la capitalizzazione trimestrale deglâinteressi e lâapplicazione della commissione di massimo scoperto, e per sentir rideterminare il saldo del conto corrente, con la condanna della Banca alla restituzione deglâimporti illegittimamente addebitati o con la compensazione degli stessi con eventuali pretese della Banca.
Si costituĂŹ la Banca Nuova, ed eccepĂŹ la prescrizione del credito azionato, la legittimitĂ della capitalizzazione deglâinteressi per il periodo successivo al 30 giugno 2000 e dellâaddebito della commissione di massimo scoperto e lâirretroattivitĂ della L. n. 108 del 1996.
1.1. Con sentenza del 29 febbraio 2012, il Tribunale di Palermo accolse parzialmente la domanda, dichiarando illegittima la clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale deglâinteressi, e condannando la Banca al pagamento della somma di Euro 367.322,52, oltre interessi.
2. Lâimpugnazione proposta dalla Banca è stata rigettata dalla Corte dâappello di Palermo con sentenza del 5 agosto 2016.
A fondamento della decisione, la Corte ha confermato lâinapplicabilitĂ della capitalizzazione trimestrale deglâinteressi anche per il periodo successivo al 1 luglio 2000, osservando che la delibera CICR del 9 febbraio 2020, adottata ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 120, che ne consentiva la previsione mediante apposite clausole contrattuali da approvarsi specificamente per iscritto, riguardava soltanto i contratti stipulati successivamente al 1 luglio 2000, ed escludendo la possibilitĂ di desumere la stipulazione di tale contratto dallâinvio degli estratti conto recanti lâindicazione dellâadeguamento alla predetta delibera. Ha rigettato inoltre lâeccezione di prescrizione sollevata in riferimento al conto n. (Omissis), affermando che, ove i versamenti effettuati dal correntista in pendenza del rapporto abbiano funzione ripristinatoria della provvista, il relativo termine decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e rilevando che nella specie il c.t.u. nominato nel corso del giudizio non aveva identificato versamenti solutori, i quali sarebbero stati configurabili soltanto in caso di superamento del fido, mai concesso al correntista. Ha ritenuto irrilevante la circostanza che i rapporti di conto corrente fossero ancora pendenti, rilevando che il c.t.u. aveva accertato il relativo saldo alla data del 31 luglio 2007 sulla base di criteri puntualmente descritti, ed affermandone la condivisibilitĂ , con il conseguente diritto dellâattore alla restituzione dellâimporto indicato.
3. Avverso la predetta sentenza la Banca Nuova ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Il T. ha resistito con controricorso, anchâesso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo dâimpugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dellâart. 1283 c.c., del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120 e dellâart. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, censurando la sentenza impugnata nella parte riguardante la legittimitĂ della capitalizzazione trimestrale deglâinteressi per il periodo successivo allâadeguamento del contratto. Premesso che allâepoca dellâapprovazione della delibera CICR era in vigore la disciplina transitoria dettata dallâart. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 342 cit., che prevedeva la validitĂ delle clausole relative allâanatocismo nei contratti conclusi in data anteriore allâentrata in vigore della delibera, osserva che la nullitĂ di tali clausole è stata sancita soltanto dallâordinanza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale della predetta disposizione, affermando che, in quanto successiva allâadeguamento dei contratti da parte delle banche, avvenuto mediante lâinvio degli estratti conto recanti la relativa comunicazione o mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la predetta ordinanza non poteva incidere sulla validitĂ dellâadeguamento, effettuato in base ad una delibera adottata ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120. Precisato che lâart. 7 della delibera CICR richiede lâapprovazione per iscritto della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale soltanto nel caso in cui lâintroduzione della stessa comporti un peggioramento rispetto alle precedenti previsioni contrattuali, sostiene che tale peggioramento, da valutarsi in relazione alla disciplina risultante dallâadeguamento, nella specie doveva ritenersi escluso dalla contestuale introduzione della capitalizzazione anche a favore del cliente. Aggiunge che, anche a voler ritenere nulle le clausole stipulate in data anteriore allâentrata in vigore della delibera CICR, dovrebbe considerarsi operante il meccanismo di sostituzione automatica di cui allâart. 1339 c.c., in virtĂš del quale i contratti dovrebbero ritenersi integrati dallâart. 120 cit. Afferma comunque che, relativamente al conto n. 73820, aperto in data successiva allâentrata in vigore della delibera, la clausola avrebbe dovuto essere considerata legittima, in quanto conforme alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 342 del 1999.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2033,2697,2934 e 2935 c.c., nonchĂŠ lâomesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, relativamente al conto n. (Omissis), ha escluso la prescrizione dellâazione di ripetizione, per il periodo anteriore al 27 dicembre 1997, nonostante la mancata dimostrazione dellâesistenza di un affidamento. Premesso infatti che incombe al correntista che agisca in ripetizione lâonere di fornire la relativa prova, in mancanza della quale tutti i versamenti effettuati sul conto devono considerarsi solutori, osserva che nella specie lâesistenza di un affidamento non era stata NĂŠ allegata da essa convenuta, NĂŠ dimostrata dallâattore. Sostiene pertanto che la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere lâeccezione di prescrizione, e disporre la ricostruzione dellâandamento del conto senza operare alcuna correzione relativamente al periodo anteriore al decennio che aveva preceduto la proposizione della domanda.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta lâomesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciare in ordine allâeccezione dâinammissibilitĂ dellâazione di ripetizione, da essa sollevata in relazione alla perdurante pendenza dei rapporti di conto corrente. Premesso infatti che il saldo del conto diviene esigibile soltanto alla chiusura del rapporto, osserva che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la questione, essendosi limitata a richiamare la relazione del c.t.u., che non se ne era occupata, ed avendo indicato la somma da questâultimo calcolata come saldo dei conti, mentre si trattava della differenza tra il saldo contabile e il saldo ricostruito.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia lâomesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel determinare la somma dovuta in restituzione, la Corte territoriale ha omesso di esaminare i rilievi specificamente mossi da essa ricorrente alla relazione del c.t.u., e riguardanti a) la mancata applicazione della commissione di massimo scoperto nel ricalcolo del saldo del conto n. (Omissis) fino al 31 dicembre 1986, b) la mancata applicazione della capitalizzazione alla commissione di massimo scoperto, nonostante lâestraneitĂ della stessa alla nozione di anatocismo, c) lâestensione del ricalcolo al conto n. (Omissis), in ordine al quale il c.t.u. non aveva ricevuto alcun incarico, d) la mancata applicazione della commissione di massimo scoperto nella determinazione del saldo del conto n. (Omissis).
5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce lâomesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la censura mossa alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva determinato la somma dovuta in restituzione in misura pari a quella indicata dal c.t.u., che non costituiva il saldo dei conti correnti, ma la differenza tra il saldo contabile e quello elaborato da essa ricorrente.
6. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c. e ss., chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la riforma della sentenza impugnata anche nella parte riguardante il regolamento delle spese processuali.
7. La formulazione dei predetti motivi, pur contrastando palesemente con il canone di sinteticitĂ espositiva degli atti processuali, consacrato dal legislatore nel D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, riguardante il processo amministrativo ma espressivo di un principio generale operante anche nellâambito del processo civile, non nuoce alla comprensione delle censure proposte dalla ricorrente, sottraendosi pertanto allâeccezione dâinammissibilitĂ sollevata dalla difesa del controricorrente, che ne ha evidenziato la contrarietĂ alle regole redazionali previste dal Protocollo dâintesa stipulato il 17 dicembre 2015 tra il Primo Presidente della Corte di cassazione ed il Presidente del Consiglio Nazionale Forense. Le consistenti dimensioni del ricorso, formato da un numero di pagine otto volte superiore a quello della sentenza impugnata, e la ridondante illustrazione delle censure, corredate dalla trascrizione di atti processuali in misura certamente superiore a quella necessaria per soddisfare lâesigenza di specificitĂ dellâimpugnazione, non pregiudicano infatti lâintellegibilitĂ delle questioni sottoposte allâesame di questa Corte, consentendo comunque di cogliere con sufficiente chiarezza le critiche mosse alla sentenza impugnata ed i fatti sostanziali e processuali alle stesse sottesi. Può dunque escludersi che lâinosservanza del dovere di concisione, previsto dalle predette regole a garanzia di unâeffettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed in conformitĂ con principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost., art. 6 della CEDU), ma non presidiato da una specifica sanzione processuale, si traduca in una violazione delle prescrizioni di cui allâart. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, tale da giustificare la dichiarazione dâinammissibilitĂ dellâimpugnazione (cfr. Cass., Sez. V, 30/04/2020, n. 8425; 21/03/2019, n. 8009; Cass., Sez. II, 20/10/2016, n. 21297).
8. In ordine al primo motivo, non può peraltro condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui lâadeguamento del contratto alle prescrizioni introdotte dallâart. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in conformitĂ del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, in quanto avvenuto in data anteriore alla dichiarazione dâillegittimitĂ costituzionale di questâultima disposizione, consentirebbe di escludere la nullitĂ delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale deglâinteressi, in riferimento al periodo successivo allâadozione della predetta delibera, non avendo lâadeguamento comportato un aggravamento della posizione del cliente, a favore del quale è stata introdotta la capitalizzazione deglâinteressi creditori.
La questione in esame è stata giĂ ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimitĂ , e risolta mediante lâaffermazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore allâentrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione dâillegittimitĂ costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante lâadozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dallâart. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione deglâinteressi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dellâeventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilitĂ di provvedere allâadeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dellâart. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalitĂ ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sullâattribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia dâincostituzionalitĂ impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dellâentrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia dâincostituzionalitĂ non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dellâart. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo allâapplicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dallâinvaliditĂ delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicitĂ nel conteggio deglâinteressi, stabilito dallâart. 2, comma 2, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista.
Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che lâinvio al correntista degli estratti conto recanti lâindicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validitĂ della clausola che prevedeva la capitalizzazione deglâinteressi, a tal fine occorrendo invece unâapposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi lâapplicabilitĂ del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicitĂ nel conteggio deglâinteressi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dallâart. 1339 c.c., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: lâimpossibilitĂ di procedere al giudizio comparativo richiesto dallâart. 7, comma 2, di questâultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalitĂ semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dallâobbligo, imposto dal comma 1, di provvedere allâadeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dallâart. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava lâinefficacia della clausola anatocistica.
La sentenza impugnata non può essere invece condivisa nella parte in cui ha immotivatamente esteso il regime transitorio previsto dalla delibera CICR anche al conto corrente n. (Omissis), omettendo di verificare se, come sostenuto dallâappellante, il relativo contratto fosse stato stipulato in data successiva allâentrata in vigore del predetto provvedimento e recasse le indicazioni dallo stesso prescritte: in tal caso, infatti, avrebbe dovuto trovare integralmente applicazione la disciplina dettata dagli artt. 2 e 6, ai sensi dei quali la clausola che prevedeva la capitalizzazione deglâinteressi doveva recare lâindicazione della relativa cadenza, uguale per glâinteressi debitori e quelli creditori, e del tasso dâinteresse applicato, nonchĂŠ del tasso rapportato su base annua in caso di capitalizzazione infrannuale, e doveva essere specificamente approvata per iscritto.
9. Parimenti non condivisibile risulta il rigetto dellâeccezione di prescrizione dellâazione di ripetizione sollevata dallâappellante in ordine aglâimporti illegittimamente addebitati a titolo dâinteressi sul conto corrente n. (Omissis), in riferimento al quale la stessa Corte di merito, pur rilevando che al correntista non era stato accordato alcun fido, ha recepito le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, che escludevano lâavvenuta effettuazione di rimesse aventi natura solutoria.
In proposito, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimitĂ in tema di apertura di credito in conto corrente, secondo cui, ove i versamenti eseguiti dal correntista nel corso del rapporto abbiano svolto una funzione meramente ripristinatoria della disponibilitĂ accordatagli dalla banca, il termine di prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione delle somme addebitategli a titolo dâinteressi e commissioni in virtĂš di clausole contrattuali nulle non decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui glâinteressi non dovuti sono stati registrati, dal momento che, in assenza di versamenti aventi carattere solutorio, non è configurabile un pagamento idoneo a far sorgere una pretesa restitutoria, ai fini della quale è invece necessaria lâesecuzione da parte del solvens di una prestazione idonea a determinare uno spostamento patrimoniale in favore dellâaccipiens (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/ 2010, n. 24418; Cass., Sez. I, 26/09/2019, n. 24051; 24/03/2014, n. 6857). Nellâapplicazione di tale principio, la Corte territoriale non ne ha fatto tuttavia buon governo, non avendo tenuto conto dellâelaborazione giurisprudenziale ad esso sottostante, maturata soprattutto in materia di revocatoria fallimentare, che, nel distinguere tra rimesse solutorie, ritenute assoggettabili a dichiarazione dâinefficacia in presenza degli altri presupposti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, in quanto qualificabili come pagamenti, e rimesse ripristinatorie, non revocabili, ha identificato le prime nei versamenti affluiti su un conto corrente c.d. scoperto, ovverosia non assistito da unâapertura di credito o caratterizzato da un saldo passivo eccedente lâimporto del fido accordato al correntista, ravvisando invece nei secondi semplici operazioni di accreditamento volte a ripristinare la provvista esistente sul conto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 6/11/2007, n. 23107; 23/11/2005, n. 24588; 9/12/2004, n. 23006). Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la caratteristica delle rimesse solutorie consiste proprio nellâavvenuta effettuazione delle stesse su un conto scoperto, ovverosia in mancanza di disponibilitĂ , che può essere intesa tanto in senso assoluto, come accade nel caso in cui la banca non abbia concesso alcuna apertura di credito al correntista o lâabbia revocata, quanto in senso relativo, come accade nel caso in cui il correntista abbia giĂ utilizzato per intero lâimporto del fido accordatogli e non abbia provveduto a reintegrarlo mediante versamenti successivi.
In applicazione di tale criterio, la constatazione che uno dei conti correnti intestati allâattore non era assistito da alcuna apertura di credito avrebbe imposto alla Corte di merito di attribuire natura solutoria a tutte le rimesse effettuate sullo stesso in presenza di un saldo passivo, risultando le stesse qualificabili senzâaltro come pagamenti, in quanto volte ad estinguere il debito nei confronti della Banca derivante dallâutilizzazione di somme che questâultima non era tenuta a mettere a disposizione del correntista, e quindi di ancorare il termine di prescrizione dellâazione di ripetizione alla data di accreditamento di ciascuna rimessa, anzichĂŠ alla data di chiusura del conto corrente, conformemente al principio richiamato. Non merita consenso, al riguardo, lâeccezione sollevata dalla difesa della controricorrente, secondo cui, ai fini della proposizione dellâeccezione di prescrizione, sarebbe risultata necessaria lâanalitica indicazione da parte della Banca dei versamenti solutori effettuati sui conti, con la precisazione della data, dellâimporto e della valuta, non essendo altrimenti individuabile il dies a quo per il computo del relativo termine: come chiarito da una recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza, lâonere di allegazione gravante sullâistituto di credito che, convenuto in giudizio, intenda opporre lâeccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito lâazione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, deve ritenersi soddisfatto mediante lâaffermazione dellâinerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria anche lâindicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass., Sez. Un., 13/06/2019, n. 15895; Cass., Sez. III, 11/03/2020, n. 7013). Premesso infatti che lâelemento costitutivo dellâeccezione è rappresentato dallâinerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dellâeffetto estintivo, costituisce una quaestio juris, concernente lâidentificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, si è osservato che la riserva alla parte del potere di sollevare lâeccezione implica soltanto lâonere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontĂ di profittare di quellâeffetto, e non anche quello dâindicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dellâinerzia) le norme applicabili al caso di specie, la cui identificazione spetta al giudice, il quale (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) può ritenere applicabile anche un termine diverso da quello indicato. Si è precisato inoltre che, in quanto volta a contrastare la natura presuntivamente ripristinatoria delle rimesse, ricollegabile allâandamento fisiologico del rapporto, lâindicazione di quelle aventi natura solutoria non attiene al profilo dellâallegazione, ma a quello della prova dei fatti idonei a far decorrere il termine di prescrizione, che il giudice può individuare anche in termini diversi da quelli prospettati dalla parte, e resta pertanto estranea alla problematica dellâammissibilitĂ dellâeccezione. Ininfluente, ai fini della compiuta proposizione di questâultima, deve conseguentemente considerarsi anche la mancanza di una distinta indicazione deglâimporti annotati in conto a titolo di capitale ed interessi, ai quali i versamenti del correntista andrebbero imputati ai sensi dellâart. 1194 c.c.. Ă pur vero, infatti, che, come sostiene la difesa del controricorrente, il saldo del conto sul quale affluiscono le rimesse è influenzato dallâaddebito deglâinteressi illegittimamente calcolati sulla base delle clausole ritenute nulle, il cui computo, determinando una riduzione della disponibilitĂ a favore del correntista, risulta idoneo ad incidere anche sullâindividuazione delle rimesse aventi carattere solu-torio. Ă proprio in questâottica, dâaltronde, che la giurisprudenza di legittimitĂ ha recentemente precisato che, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preliminarmente procedere alla rideterminazione del saldo passivo del conto, depurandolo da tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dallâistituto di credito, in modo tale da poter verificare, in base al reale importo del saldo, se siano stati di volta in volta superati i limiti dellâaffidamento concesso al correntista, ed i versamenti da questâultimo eseguiti possano quindi qualificarsi come solutori (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9141). Tale operazione, tuttavia, in quanto volta allâindividuazione della natura delle rimesse effettuate sul conto, attiene anchâessa al profilo probatorio della prescrizione, configurandosi dal punto di vista logico come un posterius rispetto allâallegazione dei fatti sui quali la stessa si fonda, e restando pertanto estranea alla stessa, ai fini della quale, come si è detto, risultano sufficienti la deduzione dellâinerzia del correntista e la manifestazione della volontĂ di profittarne.
10. Per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione al secondo motivo, non può considerarsi pertinente la risposta fornita dalla sentenza impugnata al motivo di gravame con cui lâappellante aveva riproposto lâeccezione dâinammissibilitĂ della domanda, sostenendo che il diritto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti non poteva ancora essere fatto valere, in quanto, essendo ancora pendenti i relativi rapporti, il saldo dei conti non era esigibile, ai sensi dellâart. 1823 c.c., comma 2.
Ă infatti pacifico che la domanda proposta dallâattore non aveva ad oggetto il mero accertamento della nullitĂ delle clausole contrattuali che prevedevano la misura e la capitalizzazione deglâinteressi e lâaddebito delle commissioni, con il ricalcolo del saldo del conto corrente, ma era volta ad ottenere la restituzione deglâimporti illegittimamente addebitati ai predetti titoli, rispetto alla quale le altre domande, pur nella loro autonomia, evidenziata dalle specifiche conclusioni formulate nellâatto di citazione, rivestivano carattere strumentale, in quanto dirette ad ottenere lâaccertamento dellâinsussistenza di un valido titolo giustificativo degli addebiti e lâespunzione di questi ultimi dal conto. In proposito, la Corte palermitana si è limitata a richiamare i risultati delle indagini compiute dal c.t.u., osservando che dalle stesse era emersa lâesistenza di un saldo a credito del correntista, in riferimento alla data del 31 luglio 2007, e ritenendo tale accertamento idoneo a dimostrare il diritto dello attore alla restituzione, senza verificare se i conti correnti fossero stati estinti o, in mancanza, se sugli stessi fossero state effettuate rimesse a carattere solutorio.
In tema di conto corrente bancario, questa Corte ha invece chiarito che la mera annotazione nel conto di una posta dâinteressi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non è di per sè sufficiente a far sorgere il diritto di questâultimo alla ripetizione dellâindebito, potendo determinare un incremento del debito risultante a suo carico o una riduzione del credito di cui dispone, ma non essendo qualificabile come pagamento, nel senso richiesto dallâart. 2033 c.c., dal momento che ad essa non corrisponde lâesecuzione di alcuna prestazione da parte del correntista, con conseguente spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò non esclude, ovviamente, la facoltĂ del correntista di agire in giudizio, anche in pendenza del rapporto, per far dichiarare la nullitĂ del titolo in base al quale ha avuto luogo lâaddebito, in modo tale da ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto, con lâaccertamento, nel caso in cui questâultimo sia assistito da unâapertura di credito, dellâesistenza di una maggiore disponibilitĂ in suo favore (cfr. Cass., Sez. VI, 5/09/2018, n. 21646). Ai fini dellâesercizio dellâazione di ripetizione, è tuttavia necessaria lâeffettuazione di un pagamento, configurabile, come si è detto, soltanto quando la rimessa effettuata dal correntista sia affluita su un conto in passivo non assistito da alcuna apertura di credito o sia stata destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dellâaffidamento concesso dalla banca. In assenza di tali condizioni, la rimessa non produce lâeffetto di soddisfare il diritto della banca alla restituzione delle somme accreditate, ma solo di riespandere la misura della disponibilitĂ nuovamente utilizzabile dal correntista, con la conseguenza che un pagamento può ritenersi configurabile soltanto alla cessazione del rapporto, quando la banca abbia ottenuto dal cliente il versamento del saldo finale, comprendente interessi non dovuti (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418, cit.).
La sussistenza di tali presupposti è rimasta nella specie priva di riscontro, avendo la Corte di merito ritenuto che la mera annotazione in conto dâimporti a titolo dâinteressi previsti da clausole contrattuali ritenute nulle fosse sufficiente a legittimare lâesercizio dellâazione di ripetizione, senza verificare se a tali addebiti avessero fatto seguito versamenti da parte dellâattore, effettuati in una situazione di scopertura dei conti o allâesito della chiusura degli stessi, ed essendosi quindi limitata a dare atto dellâesistenza di una differenza, a favore del correntista, tra il saldo dei conti, rettificato dal c.t.u. e maggiorato delle competenze, e quello risultante dalla documentazione prodotta dalla Banca, senza tener conto dellâoggetto della domanda proposta dallâattore.
8. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento parziale del primo motivo ed integrale del secondo e del terzo, restando assorbiti gli altri tre motivi, aventi ad oggetto le modalitĂ di determinazione del saldo dei conti correnti ed il regolamento delle spese processuali, e quindi logicamente e giuridicamente dipendenti dalla risoluzione delle questioni concernenti lâammissibilitĂ dellâazione di ripetizione, la prescrizione della pretesa restitutoria e la misura deglâinteressi.
La causa va conseguentemente rinviata alla Corte dâappello di Palermo, che provvederĂ , in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimitĂ .
P.Q.M.
accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso, nonchĂŠ il secondo ed il terzo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitĂ .
CosĂŹ deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021






