Fatto
Con atto di citazione notificato il 7 aprile 1995 D.B.A. M.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Banca Commerciale Italiana esponendo che in data 31 dicembre 1994 una correntista della banca convenuta aveva tratto un assegno in favore di essa attrice. L’assegno era stato versato, il 4 gennaio 1995, sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura, con delega all’incasso e, portato in stanza di compensazione il giorno successivo, era stato accettato dalla Banca Commerciale la quale tuttavia aveva successivamente revocato il pagamento eccependo di aver ricevuto dalla traente, in data 9 gennaio 1995, l’ordine di blocco dell’assegno per cui aveva provveduto a riaddebitare il relativo importo alla Banca Nazionale dell’Agricoltura che lo aveva negoziato. Tanto premesso l’attrice concludeva chiedendo la condanna della Banca Commerciale al pagamento della somma di L. 14.000.000, oltre interessi ed accessori, corri ponente all’importo dell’assegno.
Costituitosi il contraddittorio, la Banca Commerciale Italiana chiedeva il rigetto della domanda avversaria, deducendo che l’assegno oggetto di causa, tratto il 31 dicembre 1994 dalla Sig.ra L. C. e da costei negoziato presso l’Ag. n. (OMISSIS) di (OMISSIS) della Banca Nazionale dell’Agricoltura, era pervenuto per l’estinzione alla filiale di (OMISSIS) della B.C.I. il 9 gennaio 1995. Poiché, tuttavia, in quello stesso giorno la traente dell’assegno ne aveva richiesto la revoca sottoscrivendo l’apposito modulo di “blocco” al pagamento, l’Istituto di Credito aveva riaddebitato l’importo dell’assegno alla Banca Nazionale dell’Agricoltura, che lo aveva negoziato, in conformità al dettato dell’art. 35 lett. a. L’attrice, comunque, non poteva dolersi di avere subito alcun danno perchè, anche in assenza del protesto, aveva pieno diritto di esperire le azioni esecutive nei confronti della traente. La domanda dell’attrice veniva accolta dal Tribunale di Roma con sentenza del 19 maggio – 1 luglio 1999, che veniva impugnata dalla Banca Commerciale Italiana, successivamente fusa per incorporazione nella Banca Intesa s.p.a.
L’impugnazione veniva accolta dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del contro la quale D.B.A.M.A. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
La Banca Intesa s.p.a ha resistito notificando controricorso.
Le parti hanno depositato memoria, e la ricorrente altresì note illustrative.
Diritto
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 32, 34 e 35, e dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte d’appello non ha considerato che, allorchè l’assegno venne presentato all’incasso, non era ancora decorso il termine di otto giorni di cui al R.D. n. 1736 del 1933, art. 32, mentre l’ordine di non pagare della traente pervenne il 9 gennaio 1995 e, cioè, in data successiva sia alla presentazione del titolo in stanza di compensazione sia allo scadere del termine di cui all’art. 32, appena citato.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 2043 c.c., in quanto la Corte d’appello, negando la sussistenza del danno, non ha tenuto conto che il danno consiste nel fatto che la prenditrice dell’assegno non ha ricevuto il pagamento che legittimamente si attendeva.
Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1176 e 1180 c.c., nonché omessa motivazione in quanto la Corte d’appello non ha considerato che nella specie l’importo dell’assegno, prima della revoca da parte della traente, era già stato accreditato. Il fatto che, dopo l’accettazione del titolo senza eccezioni nella stanza di compensazione, la Banca Commerciale abbia riaddebitato alla Banca dell’Agricoltura l’importo pagato per il suo tramite di mandataria della propria correntista, concreterebbe una responsabilità per fatto illecito.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Come, infatti, già affermato da questa Corte in precedenti decisioni, l’art. 35 comma 1, lett. a, secondo cui “l’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione”, deve essere interpretato, sia con riferimento al significato letterale delle parole sia in base alle intenzioni del legislatore, nel senso che prima della detta scadenza la banca non deve tener conto della revoca eventualmente disposta, dovendo al contrario provvedere al pagamento se vi sono fondi disponibili. Da un punto di vista lessicale, non potrebbe infatti essere attribuito diverso significato al collegamento operato fra l’efficacia della revoca e la scadenza del termine per la presentazione del titolo, mentre sotto un profilo prettamente logico – sistematico la disposizione appare riconducibile all’esigenza di assicurare un affidabile circolazione del titolo, per la cui concreta realizzazione il legislatore ha inteso operare un rafforzamento delle misure finalizzate a garantire l’esistenza dei fondi dal momento dall’emissione dell’assegno fino alla scadenza del termine di presentazione. Fra tali misure va per l’appunto annoverata quella in esame, che subordinando l’efficacia della revoca dell’ordine di pagamento alla scadenza del termine di presentazione dell’assegno determina, nei limiti del suo ammontare (e fino al maturare del termine indicato), pone un vincolo specifico ed immodificabile di destinazione della provvista (così, testualmente, Cass. 3 giugno 2004, n. 10579), vincolo destinato ad operare in deroga al principio secondo cui la convenzione di cheque vincola la banca solo verso l’emittente. E la circostanza che la ricorrente avesse la possibilità di agire, in base al titolo, nei confronti della traente, non toglie che il mancato pagamento (o, più precisamente, il riaddebito sul conto di una somma corrispondente a quella precedentemente accreditata) si configuri come danno conseguente a condotta della banca in contrasto con una norma di legge.
L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche i fini delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbito il terzo; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche i fini delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2008





