Fatto

M.A. proponeva ricorso alla Corte d’appello di Bari chiedendo di accertare che la sentenza di divorzio pronunciata nei confronti suoi e di M.V. dalla Corte Superiore del New Jersey (Stati Uniti) il 22/01/2003, ancorchè annotata il 30/06/2004 dall’Ufficiale di Stato civile nei registri di matrimonio del Comune di Mola di Bari, non aveva i requisiti prescritti dalla legge italiana per il riconoscimento in Italia.
Instauratosi il contraddittorio, la Corte di Bari con sentenza 20/04/2005 accoglieva la domanda, dichiarando che la sentenza della Corte Superiore del New Jersey non era riconoscibile in Italia ed ordinando la cancellazione dell’annotazione sui registri di stato civile.
Ha osservato la Corte d’appello che la M.A. risultava residente in (OMISSIS), mentre ogni comunicazione sia relativamente all’instaurazione del giudizio di divorzio, in cui la convenuta era rimasta contumace, sia relativamente alla sentenza pronunciata dal giudice americano, era stata effettuata all’indirizzo di via (OMISSIS). Il M.V. aveva sostenuto che la M.A. era effettivamente residente in via (OMISSIS), ma tale assunto era rimasto sfornito di prova ed essa, non avendo potuto impugnare tempestivamente la sentenza, aveva tentato di proporre avanti al giudice americano domanda di accertamento della nullità della stessa, ma tale domanda era stata respinta. Risultava pertanto violato il principio del contraddittorio ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. b) e d), per cui la sentenza americana non poteva avere riconoscimento in Italia. Ulteriore ostacolo era costituito dal fatto che l’ordinamento statunitense non conosce l’istituto della separazione personale, che rappresenta una pausa di riflessione prima del divorzio, la cui utilità sembrava evidente, soprattutto nel caso in cui vi fossero, come nella specie, figli minori. Risultava inoltre violato il diritto del minore alla stabilità dei rapporti affettivi, perchè il giudice americano aveva disposto “la custodia legale congiunta del figlio L.” senza dettare ulteriori provvedimenti relativi ai rapporti del minore con i genitori, con ciò violando il diritto del minore alla stabilità dei rapporti affettivi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M. V. con due motivi. Resiste con controricorso la M.A., illustrato da memoria.
All’udienza del 1/02/06 la Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il giudice a quo e presso il giudice ad quem nel termine di sessanta giorni. A tanto ha provveduto il ricorrente.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso il M.V. lamenta violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. b) e d) nonchè difetto di motivazione.
Osserva che la Corte territoriale ha omesso di verificare la conformità all’ordinamento dello Stato del New Jersey delle modalità di comunicazione della sentenza di divorzio alla M.A. l’art. 64, lett. b) richiede che l’atto introduttivo del giudizio avanti al giudice straniero sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo. L’art. 64, lett. d) richiede ancora che la sentenza sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata. La comunicazione dell’atto introduttivo del giudizio era stata effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento, in conformità a quanto previsto dalla legge americana.
Il giudice italiano avrebbe dovuto effettuare un controllo di legittimità in ordine al puntuale rispetto della legge straniera in tema di notificazioni, ma tale controllo è stato omesso. Ancora nel controllare la notificazione della sentenza di divorzio la Corte avrebbe applicato le regole processuali italiane, senza verificare quale fosse la lex loci e senza considerare che la sentenza prescriveva la comunicazione a mezzo lettera raccomandata o posta ordinaria e non stabiliva alcuna prescrizione in ordine alla ricezione della raccomandata. La Corte di merito non avrebbe effettuato alcuna indagine ai sensi dell’art. 64, lett. d) in ordine al passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. g) nonchè difetto di motivazione.
Nell’affermare che risultava leso il diritto del minore alla stabilità dei rapporti affettivi ed il principio, dell’ordine pubblico per non prevedere la legge americana un periodo di separazione prima del divorzio, la Corte di merito avrebbe pronunciato un giudizio morale individuando un principio di ordine pubblico che in realtà non sussiste. In tema di delibazione delle sentenze l’ordine pubblico che rileva è l’ordine pubblico internazionale costituito dai soli principi fondamentali e caratterizzanti l’atteggiamento etico-giuridico dell’ordinamento in un dato periodo storico. Tale nozione coinciderebbe con quella di cui all’art. 10 della Convenzione dell’Aja del 1980 che afferma che una sentenza straniera di divorzio è contraria all’ordine pubblico italiano e non è delibabile in Italia soltanto quando sia lesiva dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell’ordinamento interno.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte (Sez. 1^, 22/07/2004, n. 13663, rv. 574812) ha affermato il principio per cui in tema di riconoscimento di sentenze straniere, la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, comma 1, lettera b), prevede un duplice requisito: (a) che l’atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto “in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo; (b) che nell’ambito del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero non siano stati violati i diritti essenziali della difesa. Entrambi i requisiti devono concorrere (l’indagine relativa al primo di essi riguardando un controllo di legittimità in ordine al puntuale rispetto della legge straniera in tema di notificazioni, l’indagine relativa al secondo coinvolgendo un controllo di regolarità dell’intero processo alla stregua dei principi di ordine pubblico sanciti dall’ordinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale), di tal che la verifica relativa alla sussistenza dell’uno dei due requisiti non assorbe quella attinente alla sussistenza dell’altro. Nel caso di specie la Corte d’appello effettivamente non ha compiuto alcuna indagine per verificare se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di divorzio avanti al giudice dello Stato del New Jersey fosse avvenuta nel rispetto della lex loci, così come prescrive la L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. b).
1 Il giudice di merito ha ritenuto che sarebbe stato violato il principio di ordine pubblico processuale del rispetto del contraddittorio, accertando che tale notificazione era stata effettuata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in luogo diverso dalla residenza della convenuta ed ha rilevato che l’affermazione del ricorrente, secondo il quale la M.A., pur avendo formalmente la residenza in (OMISSIS), in realtà risiedeva in via (OMISSIS), nello stesso Comune, era rimasta sfornita di ogni prova.
La sentenza di divorzio era stata comunicata alla M.A. con le stesse modalitĂ  e nello stesso luogo, pur risultando che la convenuta continuava a mantenere la residenza in via (OMISSIS).
Così ragionando, peraltro, la Corte d’appello non ha verificato se il principio del contraddittorio fosse stato rispettato alla luce dei principi di ordine pubblico internazionale che soli rilevano in sede di riconoscimento della sentenza straniera. Tali principi non s’identificano con il rispetto delle norme di diritto interno dello Stato italiano ed in particolare con il disposto dell’art. 139 c.p.c. che prevede che la notificazione sia effettuata nel luogo di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o nel luogo dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.
Ove il destinatario non venga trovato in uno di tali luoghi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell’atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni e non palesemente incapace.
Tale criterio, previsto dal diritto interno italiano, non deve essere necessariamente applicato perchè venga rispettato il principio del contraddittorio, come si evince dalla disciplina prevista dalle Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito. Così, ad esempio, la Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968 prevede all’art. 27, n. 2 che le decisioni di un giudice straniero di un paese aderente alla Convenzione non possano essere riconosciute “se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perchè questi possa presentare le proprie difese”, senza peraltro precisare quali formalità debbano essere rispettate per ritenere ritualmente instaurato il contraddittorio.
Negli stessi termini si esprime la Convenzione di Lugano del 16/09/1988. Ancora questa Corte ha ritenuto che, in tema di delibazione di sentenza straniera, non può considerarsi contraria all’ordine pubblico italiano la sentenza che sia stata pronunciata in un ordinamento straniero, il quale, agli effetti della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo di plico raccomandato, non richieda, per il perfezionamento della notificazione, la prova della effettiva ricezione dell’atto, ma solo della spedizione del plico, poiché anche nell’ordinamento italiano talvolta sono ritenute sufficienti formalità che non assicurano la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, ma solo la sua conoscibilità secondo la media diligenza, come nelle ipotesi dell’art. 139 c.p.c., commi 3 e 4, dell’art. 142 c.p.c., dell’art. 143 c.p.c. e dell’art. 327 c.p.c., comma 1 (principio enunciato in un caso in cui trovava applicazione l’art. 797 c.p.c., n. 7). Cfr. Cass. Sez. 1^, 29/11/1999, n. 13315 (Rv. 531644).
Nel caso di specie è pacifico in causa che sia l’atto introduttivo del giudizio sia la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice americano vennero comunicati con plico raccomandato all’indirizzo di via (OMISSIS). In entrambi i casi l’avviso di ricevimento fu sottoscritto da persone che non è contestato che fossero parenti della controricorrente.
La Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se le modalità di notificazione o comunicazione dell’atto introduttivo del giudizio e della sentenza di divorzio erano state effettuate nel rispetto della legge americana, in conformità al disposto dell’art. 64, lett. b) e d) e, sulla base delle concrete modalità con cui la comunicazione o notificazione era avvenuta, se risultavano rispettati i diritti fondamentali della difesa.
Nell’effettuare tale indagine i giudici d’appello non potevano, peraltro, applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, dovendo anzi verificare se la comunicazione o notificazione dell’atto introduttivo avesse rispettato le regole previste dal diritto straniero ed avesse soddisfatto i principi fondamentali dell’ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio.
Tale indagine non è stata effettuata dalla Corte barese, che si è limitata a riscontrare che l’atto introduttivo del giudizio e la sentenza di divorzio erano stati inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in luogo non coincidente con la residenza della M.A., senza domandarsi se la circostanza che tali atti fossero stati ritirati da persone qualificatesi rispettivamente per il nipote e la madre della controricorrente – qualità non contestata da quest’ultima – potesse far ritenere, anche in via presuntiva, che la destinataria avesse avuto effettiva conoscenza dell’atto.
Va infine osservato che è inconferente il richiamo da parte della controricorrente alla L. n. 218 del 1995, art. 71, che disciplina le modalità con cui deve essere effettuata la notificazione di citazioni a comparire avanti ad autorità straniere, perchè tale norma si riferisce al caso in cui la notificazione debba avvenire in base a rogatoria al giudice italiano, mentre nel caso di specie la notificazione è avvenuta direttamente ad iniziativa della parte, secondo le forme previste dalla legge americana. Soprattutto l’art. 64, lett. b), nel rinviare alla lex loci in ordine alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, detta una norma speciale che deroga alla disciplina prevista dall’art. 71.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ebbe a ritenere che a norma dell’art. 797 c.p.c., n. 7 – come interpretato a seguito dell’introduzione nella legislazione vigente dell’art. 10 della Convenzione dell’Aja dell’1 giugno 1980, resa esecutiva con L. 10 giugno 1985, n. 301, secondo cui ciascuno Stato contraente può rifiutare il riconoscimento di un divorzio (o di una separazione personale) se è “manifestamente incompatibile con il suo ordine pubblico” – la sentenza straniera, di divorzio è contraria all’ordine pubblico italiano e non è, quindi, delibabile in Italia solo quando sia lesiva dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell’ordinamento interno. Pertanto, con riguardo al principio, fondamentale ed irrinunciabile, stabilito nel nostro ordinamento per lo scioglimento del matrimonio, dell’irreversibile dissoluzione del vincolo, non può essere negata la delibazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso dei coniugi, atteso che la disciplina processuale che attribuisce esclusivo valore alla volontà dei coniugi, quale prova esclusiva del venir meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, senza alcuna possibilità per il giudice di contrastare tale richiesta, non è contraria all’ordine pubblico italiano, tenendo anche presente l’introduzione nel nostro ordinamento della domanda congiunta di divorzio (L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11, sostitutivo della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4) che valorizza proprio la concorde volontà dei coniugi ai fini dello scioglimento del vincolo (Cass. 18/10/1991, n. 11045).
E più recentemente è stato affermato che non può essere ritenuta contraria all’ordine pubblico, per il solo fatto che il matrimonio sia stato sciolto con procedure e per ragioni e situazioni non identiche a quelle contemplate dalla legge italiana, una sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata, fra cittadini italiani, dal giudice straniero il quale abbia fatto applicazione del diritto straniero. Ed infatti attiene in realtà all’”ordine pubblico” solo la esigenza che lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato all’esito di un rigoroso accertamento – condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, e sulla base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti stesse – dell’irrimediabile disfacimento della comunione familiare, il quale ultimo costituisce l’unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 3 (Cass. 28/05/2004, n. 10378).
In altri termini questa Corte sia nel vigore della disciplina dettata dall’art. 797 c.p.c. sia interpretando la nuova normativa adottata con la L. n. 218 del 1995, ha ritenuto che in tema di divorzio il principio della non contrarietà all’ordine pubblico della sentenza straniera di cui si domanda il riconoscimento, ora previsto dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. g) comporti soltanto che non possa essere riconosciuta la sentenza straniera se non quando essa abbia accertato, pur in presenza di presupposti in parte differenti da quelli previsti dal diritto interno, il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi. Di conseguenza la circostanza che il diritto straniero, nella specie il diritto americano, non preveda che il divorzio possa essere pronunciato soltanto dopo che sia intervenuta la separazione personale dei coniugi e che sia decorso un adeguato periodo di tempo tale da consentire ai coniugi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, per quanto concerne il rispetto del principio dell’ordine pubblico. Ciò che infatti rileva è che il divorzio segua all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell’unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio.
Nè può ritenersi che sia contrario ai principi fondamentali dell’ordine pubblico, sempre ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. g) l’affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i coniugi senza la predeterminazione di regole di comportamento dei coniugi stessi che valgano ad evitarne il conflitto. In proposito va osservato che l’affidamento condiviso dei figli è ora previsto come regola generale dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, che ha modificato l’art. 155 c.c. e ss.. E la stessa Corte territoriale sottolinea che il giudice italiano rimane competente a dettare regole per l’esercizio della potestà genitoriale, rilievo che è incompatibile con la pretesa contrarietà della sentenza del giudice americano all’ordine pubblico.
4. Va ancora osservato che nel controricorso la controricorrente M.A. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice americano a pronunciare la sentenza di divorzio di cui è stato richiesto il riconoscimento.
In proposito va osservato che l’eccezione, traducendosi nella deduzione del difetto della c.d. competenza internazionale del giudice straniero che ha pronunciato la sentenza oggetto di riconoscimento e quindi del difetto del requisito di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. a) e vertendo su materia rimessa alla disponibilità delle parti ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 4 non integra un’eccezione di difetto di giurisdizione in senso stretto, e non può pertanto essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
In proposito questa Corte, nella vigenza dell’art. 797 c.p.c., ha affermato che il ricorso con cui si impugna la sentenza della corte di appello nel punto in cui accerta la competenza giurisdizionale del giudice straniero la cui sentenza è oggetto di delibazione riguarda solo la legittimità della verifica dell’esistenza di una delle condizioni previste dall’art. 797 c.p.c. perchè si dichiari detta efficacia (Cass. 13/04/1981, n. 2187). Negli stessi termini, nella vigenza della L. n. 218 del 1995, art. 64 si è espressa Cass. 25/06/2002, n. 9247.
Conseguentemente è stato affermato che il difetto di competenza giurisdizionale di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. a) che avrebbe inficiato il giudizio avanti al giudice straniero, tenuto anche conto della sua derogabilità prevista dalla stessa L. n. 218 del 1995, art. 4, non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 29/05/2003, n. 8588).
5. in conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 giugno 2006.