SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – La Meneghini Attilio S.r.l. convenne in giudizio il C.C.P.L. – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. a r.l., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 257.036.896, a titolo di corrispettivo per forniture di calcestruzzo eseguite in favore della Cooperativa Costruire, delegata dal medesimo Consorzio per l’esecuzione di opere ad esso commissionate e successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa.
Premesso di aver ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito, l’attrice espose che, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale, il Consorzio aveva revocato il mandato conferito alla Cooperativa, proseguendo i lavori fino al completamento, e sostenne che l’attività della delegata era direttamente imputabile al delegante, il quale era tenuto a rispondere solidalmente degli obblighi da essa assunti, avendo concluso il contratto di appalto in nome proprio, ma per conto della Cooperativa.
1.1. – Con sentenza dell’I 1 giugno 2001, il Tribunale di Padova rigettò la domanda.
2. – L’impugnazione proposta dalla Meneghini Attilio è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza del 10 agosto 2006.
Premesso che era rimasta incontestata l’estraneità delle imprese consorziate al contratto di appalto, la Corte ha escluso la confìgurabilità di un rapporto di immedesimazione tra la Cooperativa ed il Consorzio, osservando che l’autonomia giuridica c patrimoniale di cui quest’ultimo era dotato impediva di affermarne la re-sponsabilità per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate, le quali dovevano eseguire i lavori assegnata, con la propria organizzazione, assumendone i rischi e la correlativa responsabilità; ha aggiunto che la responsabilità del Consorzio nei confronti del committente non poteva essere estesa ai rapporti con i terzi con cui le cooperative consorziate avessero contrattato non già in rappresentanza del Consorzio, ma a nome proprio.
3.– Avverso la predetta sentenza la Meneghini Attilio propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Consorzio resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2602 e ss. cod. civ., affermando che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità del Consorzio per le obbligazioni contratte dall’impresa consorziata ai fini dell’esecuzione dell’appalto alla stessa assegnato. Sostiene infatti che, a differenza del subappalto e della cessione del contratto, vietati dalla legge, la delega conferita con l’assegnazione non si configura come un contratto tra due soggetti autonomi o come un trasferimento dei diritti e degli obblighi nascenti dall’appalto, per effetto dei quali l’appaltatore o il cedente rimane estraneo ad ogni obbligo verso i terzi derivante dall’attività del subappaltatore o del cessionario; essa trae invece origine dal rapporto organico e- sistente tra l’impresa ed il consorzio, in virtù del quale quest’ultimo attribuisce una funzione o una mansione ad un suo organo interno: restando titolare del rapporto giuridico per la cui esecuzione materiale agisce l’impresa, il delegante si pone come unico centro d’imputazione degli effetti del contratto, e risponde pertanto di tutte le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali assunte dal delegato, avendone accettato il rischio d’impresa. Nella specie, d’altronde, secondo il ricorrente, il rapporto d’immedesimazione tra il Consorzio e la Cooperativa Costruire era chiaramente espresso nei contratti di fornitura, dai quali emergevano il collegamento con l’appalto conferito al Consorzio e la consapevolezza delle parti che lo stesso e la Cooperativa assegnataria dei lavori costituivano un’unica inscindibile unità.
1.1.– Le predette censure, riguardanti l’imputabilità al Consorzio delle obbligazioni contratte dalle cooperative consorziate per l’esecuzione dei lavori loro assegnati, appaiono correttamente sintetizzate nel quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., con cui la ricorrente chiede a questa Corte di stabilire se la delega alle singole imprese dell’esecuzione dei lavori aggiudicati al Consorzio consenta di ascrivere direttamente a quest’ultimo i rapporti derivanti da subappalti, subcontratti o contratti derivati stipulati dalle medesime imprese. La predetta questione non implica un riesame dei fatti accertati dalla sentenza impugnata, ma attiene esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme che di-sciplinano la responsabilità dei consorzi, con la conseguente infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dal controricorrente, secondo cui il quesito proposto dalla ricorrente solleciterebbe una valutazione di merito, non consentita al Giudice di legittimità.
1.2.– Il motivo non merita peraltro accoglimento.
La tesi sostenuta dalla ricorrente muove dalla qualificazione del rapporto tra il consorzio e le imprese consorziate come rapporto d’immedesimazione organica, conseguente alla delega conferita mediante l’assegnazione dei lavori, in virtù della quale gli atti posti in essere dalle singole imprese sarebbero direttamente imputabili al consorzio, che, restando unico titolare del rapporto per la cui esecuzione materiale agiscono le imprese, non potrebbe pertanto considerarsi estraneo alle obbligazioni derivanti dai predetti atti. Tale ricostruzione dei rapporti interni al consorzio e delle conseguenti ricadute sul piano della responsabilità nei confronti dei terzi non trova tuttavia riscontro nella disciplina generale dei consorzi dettata dal codice civile, né in quella di settore riguardante i consorzi di cooperative e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Ai sensi dell’art. 2602 cod. civ., infatti, la stipulazione del contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, deputato allo svolgimento di un’attività rispetto alla quale quella delle singole imprese si ponga in rapporto di mezzo a fine, ma solo la costituzione di una or-ganizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività, avente quindi essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. In tal senso depone non solo la conservazione dell’autonomia delle imprese, rispetto alle quali il consorzio si pone come un distinto centro d’imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che rimane sottratto all’aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614), ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese (art. 2603, primo comma, n. 4) e la configurazione del rapporto intercorrente tra queste ultime ed il consorzio come mandato (art. 2609), il quale postula l’alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall’immediatezza dell’impu-
tazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario. Decisiva risulta poi la disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi dettata dall’art. 2615 cod. civ. per i consorzi con attività esterna, la quale prende in considerazione soltanto le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, distinguendo tra quelle contratte in nome di quest’ultimo, per le quali il primo comma prevede la responsabilità e- sclusiva del fondo consortile, e quelle assunte per conto dei singoli consorziati, per le quali il secondo comma prevede la responsabilità di questi ultimi, in solido con il fondo consortile. Tale solidarietà, che dà luogo ad una duplice legittimazione passiva nei confronti del terzo, trova fondamento non già nel carattere unitario dell’attività svolta dai consorziati, ma nel mandato dagli stessi conferito per l’attuazione degli scopi del consorzio, cui fa riferimento l’art. 2609, secondo comma, caratterizzandosi esclusivamente per il fatto che, in deroga al principio generale di cui all’art. 1705 cod. civ., essa non presuppone la spendita del nome della singola impresa, ma soltanto che l’obbligazione sia stata assunta nell’interesse della stessa (cfr. Cass., Sez. Ili, 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., Sez. I, 16 marzo 2001, n. 3829; 27 settembre 1997, n. 9509). La responsabilità solidale del consorzio non è pertanto configurabile in riferimento alle obbligazioni contratte dalle singole im-prese, le quali, nei rapporti con i terzi, non sono legittimate ad impegnare il consorzio, essendo quest’ultimo dotato di propri organi e dovendo escludersi che la mera costituzione dell’organizzazione comune comporti, in assenza di specifiche disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto della ù.
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stessa; né tale mandato è ricollegabile all’assegnazione dei lavori, la quale, comportando l’individuazione dell’impresa incaricata dell’esecuzione delle opere, nel-l’ambito della funzione di coordinamento affidata al consorzio, determina una responsabilità solidale di quest’ultimo nei confronti dei terzi con cui esso abbia contrattato, ma non anche nei confronti di quelli che abbiano contrattato con l’impresa consorziata. Non è un caso, pertanto, che nell’art. 2615 manchi qualsiasi riferi-mento alle obbligazioni assunte dai singoli consorziati, dovendo ritenersi che, in coerenza con l’indicata struttura del rapporto intercorrente con questi ultimi, il legislatore abbia in tal modo inteso confermare l’assoluta estraneità del consorzio alle stesse, conformemente al principio generale di cui all’art. 1372, secondo comma, cod. civ.
Il rapporto tra la responsabilità del consorzio e quella delle singole imprese si atteggia peraltro in maniera diversa, in relazione alla varietà delle forme giuridiche che i contraenti possono adottare per la costituzione dell’organizzazione comune: esso, in particolare, è destinato a subire modificazioni nell’ipotesi in cui, come è espressamente consentito dall’art. 2615-/tjr cod. civ., il consorzio sia stato costituito in forma di società, dal momento che la causa consortile, se per un verso può giustificare una deroga alle norme che regolano il tipo sociale prescelto, qualora le stesse risultino incompatibili con i profili essenziali del fenomeno consortile, non può per altro verso comportare lo stravolgimento dei principi fondamentali che caratterizzano il modello legale. È per tale motivo che, in riferimento all’ipotesi di costituzione in forma di società a responsabilità limitata, è stata esclusa la responsabilità solidale dei consorziati anche con riguardo alle obbligazioni contratte per loro conto dal consorzio, essendosi osservato che la stessa risulta in-compatibile con il principio inderogabile sancito dall’art. 2472, primo comma, cod. civ., secondo cui in tale modello legale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (cfr. Cass., Sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113). Nella stessa ottica, e con particolare riferimento alla responsabilità del consorzio per le obbligazioni contratte dai consorziati, occorre evidenziare la più intesa autonomia di cui sono dotate le società di capitali, in ragione dell’attribuzione della personalità giuridica, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società: rilievo, quest’ultimo, destinato ad assumere un’importanza decisiva nel caso in esame, nel quale, essendo ii consorzio costituito in forma di cooperativa a responsabilità limitata, resta confermata, in mancanza di specifiche disposizioni, l’esclusione della sua responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni contratte dalle imprese consorziate.
1.3. – Tale conclusione non si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, che, in riferimento al danno ingiusto arrecato a terzi dall’esecuzione di opere assegnate alla singola impresa nell’ambito di un appalto stipulato dal consorzio, riconosce la responsabilità di quest’ultimo nei confronti del danneggiato (cfr. Cass., Sez. III, 3 luglio 2008, n. 18235; 9 dicembre 2006, n. 10956): come si evince dalla motivazione delle pronunce invocate, tale riconoscimento trova infatti giustificazione non già in un rapporto d’immedesimazione organica tra l’impresa assegnataria dei lavori ed il consorzio, per effetto del quale ogni obbligazione scaturente dall’esecuzione dell’opera dovrebbe ritenersi imputabile all’organizzazione comune, ma nell’ascrivibilità al consorzio degli effetti del contratto di appalto stipulato in nome proprio, e nella conseguente assunzione della gestione a proprio rischio, che comporta anche l’imputazione delle obbligazioni risarcitone eventualmente insorte nell’esecuzione del contratto. Il principio in esame non può essere dunque esteso alle obbligazioni contrattuali derivanti da atti posti in essere in nome proprio dalle imprese consorziate, sia pure ai fini dell’esecuzione dei lavori loro assegnati nell’ambito del coordinamento affidato al consorzio, il quale resta estraneo ai rapporti derivanti dai predetti atti.
1.4. – La responsabilità del consorzio per le obbligazioni contratte dalle imprese consorziate non è ricollegabile neppure all’appartenenza del controricorrente alla categoria dei consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, soggetti alla disciplina speciale dettata dall’art. 21-bis del d.lgs.C.P.S. 14 febbraio 1947, n. 1577, il quale richiama le norme della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonché gli arti. 15 e 27, secondo e terzo comma, del medesimo d.lgs. n. 1577. Tali disposizioni, per quanto interessa in questa sede, confermano infatti l’autonomia giuridica del consorzio, al quale attribuiscono anzi una personalità giuridica piena (art. 4 della legge n. 422 cit.), prevedendo i requisiti per la sua costituzione ed individuandone gli organi deliberativi e rappresentativi, senza dettare una specifica disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi. L’unica disposizione in materia di responsabilità è quella dettata dall’art. 66 del regio decreto n. 278, che si riferisce peraltro esclusivamente ai rapporti interni, consentendo di prevedere nello sta-tuto la responsabilità illimitata e solidale delle singole cooperative nei confronti del consorzio, stabilendo che, in mancanza di disposizioni al riguardo, la responsabilità di ciascuna cooperativa è limitata al capitale sottoscritto. La responsabilità nei confronti dei terzi deve invece ritenersi oggi regolata dal codice civile, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 4 della legge n. 422, che assoggettava le operazioni commerciali del consorzio ed i relativi effetti all’abrogato codice di commercio, con la conseguente applicabilità dei principi precedentemente enunciati in riferimento ai consorzi dotati di personalità giuridica.
Tali principi non possono ritenersi derogati neppure dalla normativa di settore dei pubblici appalti, che nell’ammettere a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422 del 1909 ed i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile, prevede che l’offerta dei concorrenti consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, disponendo in particolare che per gli assuntori di lavori scorporatali la responsabilità è limitata all’esecuzio-ne dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo (artt. 10 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109). Tale disposizione si riferisce infatti ad una fattispecie diversa, e precisamente alla partecipazione alla procedura di affidamento di imprese o consorzi in associazione temporanea, mediante un’offerta formulata da un mandatario o un capogruppo, ed è volta ad assicurare, attraverso la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o consorziati, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive dell’Amministrazione e dei terzi, in caso d’inadempimento o fallimento dell’impresa mandataria o capogruppo, mediante l’estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate; essa non è pertanto applicabile all’ipotesi in cui, come nella specie, un consorzio di cooperative, aggiudicatario di un appalto, abbia assegnato ad una cooperativa consorziata l’esecuzione di una parte dei lavori appaltati e quest’ultima si sia avvalsa delle forniture di un’impresa estranea al consorzio, restando poi inadempiente nei confronti dell’impresa fornitrice (cfr. Cass., Sez. 1, 2 aprile 2010, n. 8124).
2. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Meneghini Attilio S.r.l. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, ivi com
presi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Cosi deciso in Roma, il 9 ottobre 2013, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile






