Fatto
1. â P.G.M. convenne in giudizio la R.T.I. â Reti Televisive Italiane S.p.a., per sentirla condannare al pagamento di un indennizzo ed al risarcimento dei danni derivanti dallâuso abusivo della sua immagine, posto in essere nellâambito di un servizio televisivo andato in onda il (OMISSIS) nel corso della trasmissione denominata (OMISSIS), in cui si mostravano alcuni brani dei colloqui, svoltisi presso il suo ufficio e registrati a sua insaputa, da lui intrattenuti con un inviato della predetta trasmissione, presentatosi nella finta veste di un cliente interessato alla sua attivitĂ di consulente aziendale.
1.1. â Con sentenza del 6 luglio 2007, il Tribunale di Milano accolse parzialmente la domanda, condannando la RTI al pagamento della somma di Euro 10.000,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e rigettando invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e quella di riconoscimento dellâindennizzo per lo sfruttamento economico dellâimmagine.
2. â Lâimpugnazione proposta dalla RTI è stata accolta dalla Corte dâAppello di Milano, che con sentenza del 30 giugno 2011 ha rigettato la domanda, dichiarando assorbito il gravame incidentale proposto dal P..â¨A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto non condivisibile lâaffermazione della sentenza di primo grado, secondo cui lâinteresse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti nel servizio televisivo non assumeva alcun rilievo ai fini della liceitĂ dellâutilizzazione dellâimmagine, osservando che, in quanto riguardante lâapplicabilitĂ della norma derogatoria di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 97, che esclude la necessitĂ del consenso dellâinteressato quando la riproduzione dellâimmagine è collegata a fatti dâinteresse pubblico, la risoluzione della controversia presupponeva proprio la verifica della natura della notizia, del suo interesse per il pubblico e del collegamento dellâimmagine al fatto.â¨Tanto premesso, ha ritenuto incontestabile lâinteresse pubblico alla conoscenza della vicenda narrata nel servizio televisivo, in quanto riflettente la diffusa ed attuale problematica relativa alla ricerca di occupazione, manifestatasi in concreto attraverso la diffusione di un pubblico annuncio e concernente inganni od abusi sul versante delle offerte di lavoro, dai quali il pubblico ha interesse ad essere messo in guardia. Ha reputato ininfluente. a tal fine, la circostanza che lâimmagine fosse stata riprodotta nellâambito di una trasmissione dâintrattenimento, anzichè ad opera di una testata giornalistica, non essendo il pubblico interesse della vicenda correlato alla qualifica soggettiva di chi diffonde lâimmagine, ed essendo dâaltronde notorio che la trasmissione in questione era dedicata soprattutto allâinformazione. Ha escluso che le inserzioni pubblicitarie comprese nella trasmissione, dalle quali lâeditrice traeva il proprio guadagno, consentissero di attribuire alla diffusione dellâimmagine uno scopo di lucro, ed ha ritenuto che il collegamento di tale riproduzione al fatto di pubblico interesse riferito nel servizio fosse di per sè sufficiente a rendere applicabile lâart. 97 cit. il quale non esige la sussistenza di uno specifico interesse alla conoscenza dellâimmagine, ulteriore rispetto a quello riguardante la conoscenza del fatto, dal momento che questâultimo interesse si estende allâidentitĂ dei protagonisti ed alla loro immagine.
3. â Avverso la predetta sentenza il P. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La RTI resiste con controricorso, illustrato anche con memoria.
Diritto
1. â Con il primo motivo dâimpugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dellâart. 10 c.c., e della L. n. 633 del 1941, art. 96, nonchè la falsa applicazione dellâart. 97 della medesima legge, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito una portata eccessivamente ampia alla deroga prevista da questâultima disposizione, che avrebbe dovuto essere invece interpretata in senso restrittivo, trattandosi di una norma eccezionale, in quanto incidente su un diritto inviolabile della persona. Afferma che la pertinenza della vicenda non giustificava in alcun modo lâutilizzazione della sua immagine con le modalitĂ adottate nella trasmissione in questione, in quanto lâinteresse generale alla conoscenza del fatto non si estendeva fino a ricomprendere lâidentitĂ di esso ricorrente, essendo circoscritto alla natura dellâattivitĂ da lui svolta, alle modalitĂ di promozione pubblicitaria da lui adottate ed ai profili economici dei servizi prestati. La trattazione di una problematica socialmente rilevante, quale quella concernente le modalitĂ di ricerca di unâoccupazione, non implicava necessariamente la diffusione dâimmagini riprese clandestinamente nel corso di un colloquio privato svoltosi nel domicilio di esso ricorrente, nè di quelle riprese con modalitĂ particolarmente invasive nellâandrone del medesimo edificio, la cui divulgazione doveva ritenersi esclusa dallâambito applicativo dellâart. 97, in quanto lesiva del decoro e della reputazione della persona ritratta.
1.1. â Il motivo è fondato.â¨Ai fini del riconoscimento della legittimitĂ dellâutilizzazione dellâimmagine, la sentenza impugnata ha posto in risalto da un lato la mancata lesione dellâonore, del decoro o della reputazione del ricorrente, dallâaltro il collegamento esistente tra la riproduzione delle sue fattezze e la vicenda narrata nel servizio televisivo contestato, affermando che lâinteresse pubblico alla conoscenza di tale vicenda, indicativa deglâinganni o degli abusi cui è esposto chi è in cerca di occupazione, si estendeva allâidentitĂ delle persone coinvolte, e quindi alla loro immagine, configurabili come elementi del fatto e non giĂ come dettagli informativi superflui.
La Corte di merito ha ritenuto superfluo lâaccertamento di uno specifico interesse pubblico alla conoscenza dellâimmagine, ulteriore rispetto a quello riguardante la conoscenza della notizia, affermando che in presenza di questâultimo il legislatore presume la sussistenza anche del primo, ed ha conseguentemente escluso la necessitĂ del consenso della persona ritratta ai fini della liceitĂ della diffusione.â¨La coincidenza in tal modo ravvisata tra le condizioni che legittimano la pubblicazione di notizie eventualmente lesive della reputazione o quanto meno della riservatezza delle persone interessate e quelle che consentono la diffusione della immagine delle stesse in assenza del loro consenso non può peraltro essere condivisa.â¨In ordine alla prima problematica, comâè noto, questa Corte ha da tempo individuato le condizioni necessarie per la configurabilitĂ di un legittimo esercizio del diritto di cronaca nella veritĂ oggettiva (o, in taluni casi, anche solo putativa) della notizia e nel rispetto dei principi di pertinenza e continenza dellâinformazione, i quali esigono la sussistenza di un oggettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti e lâadozione di modalitĂ espressive adeguate allo scopo informativo (cfr. ex plurimis, Cass.. Sez. 3^, 19 gennaio 2010, n. 690; 20 ottobre 2009, n. 22190; 6 agosto 2007, n. 17172). Tali presupposti, in presenza dei quali il bilanciamento tra lâinteresse individuale alla tutela di diritti della personalitĂ quali lâonore, la reputazione e la riservatezza e quello, costituzionalmente protetto, alla libera manifestazione del pensiero deve risolversi in favore di questâultimo, avuto riguardo al prevalente diritto dellâopinione pubblica ad essere informata ed a formarsi un convincimento in ordine a vicende di rilevante interesse collettivo, possono risultare idonei a giustificare la propalazione di informazioni in contrasto con i predetti diritti, ma non sono sufficienti a legittimare anche la diffusione della immagine della persona interessata, la quale trova unâautonoma e piĂš rigorosa disciplina nellâart. 10 c.c., e nella L. n. 633 del 1941, art. 97. La prima di queste disposizioni subordina lâesposizione e la pubblicazione dellâimmagine altrui alla condizione che la stessa non rechi pregiudizio al decoro o alla reputazione dellâinteressato, facendo tuttavia salve le ipotesi in cui le predette forme di utilizzazione siano consentite dalla legge. Tali ipotesi sono previste dalla seconda disposizione, la quale, nel richiedere in via generale il consenso della persona ritratta, ne esclude la necessitĂ quando la riproduzione dellâimmagine è giustificata dalla notorietĂ o dallâufficio pubblico coperto, da necessitĂ di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, ovvero quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
â¨La predetta disciplina costituisce espressione di un principio fondamentale, il quale non può subire restrizioni se non in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge: il principio secondo cui le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontĂ . Tale principio trova giustificazione nella natura stessa dellâimmagine, che in quanto rappresentazione delle sembianze individuali, attiene ad uno dei modi di essere della persona, configurandosi come una proiezione concreta (forse la piĂš immediata) della personalitĂ nei rapporti con lâesterno.
Il relativo diritto, concretandosi nella facoltĂ di apparire se e quando si voglia, costituisce una manifestazione della libertĂ individuale, che si traduce nella possibilitĂ di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio allâonore o alla reputazione dellâinteressato.â¨Sotto questâultimo profilo, esso è accostabile alla riservatezza, dalla quale si distingue però per la circostanza di non avere ad oggetto le vicende private del soggetto, normalmente destinate a rimanere sottratte allâapprezzamento del pubblico, ma un dato attinente allâidentitĂ personale, la cui fruibilitĂ da parte dei terzi, ordinariamente libera, può cessare in qualsiasi momento per scelta dellâinteressato.
Ciò giustifica il particolare rigore con cui devono essere applicate le limitazioni previste dalla L. n. 633 del 1941, art. 97, le quali, avendo carattere eccezionale, vanno interpretate in senso restrittivo, tenendo conto che il diritto allâimmagine può essere sacrificato solo se ed in quanto ricorrano effettivamente ed attualmente le esigenze di carattere pubblico e sociale che la legge ritiene prevalenti rispetto allâinteresse del singolo, e che comunque tale sacrificio non può eccedere la misura strettamente necessaria per la realizzazione dellâinteresse pubblico.â¨In questâottica, la mera circostanza che lâimmagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessitĂ che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dellâinformazione fornita.â¨In tal senso depone dâaltronde anche lâart. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale, nel sottrarre al consenso dellâinteressato il trattamento di dati personali effettuato nellâesercizio della professione di giornalista e per lâesclusivo perseguimento delle relative finalitĂ (comma secondo), prevede che in caso di diffusione e comunicazione dei dati restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui allâart. 2, tra i quali è compreso il diritto allâidentitĂ personale, e, in particolare, il limite non giĂ del mero interesse pubblico, ma quello dellâessenzialitĂ dellâinformazione riguardo a fatti di interesse pubblico (comma 3). Tali limiti devono essere integrati con quelli previsti dal Codice deontologico dei giornalisti, approvato dal Consiglio Nazionale dellâOrdine nelle sedute del 26 e 27 marzo 1998.â¨al quale questa Corte ha giĂ avuto modo di riconoscere valore di fonte normativa, in quanto richiamato dal d.lgs. n. 196 cit. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e dal cui rispetto gli iscritti allâOrdine non possono quindi prescindere, perchè la relativa violazione non solo li esporrebbe allâapplicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dellâOrdine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilitĂ civile sia per lâautore che per la sua testata (cfr. Cass.. Sez. 3^, 12 ottobre 2012, n. 17408; Cass. pen., Sez. 3^, 5 marzo 2008. n. 16145).
Orbene, in tema di tutela della dignitĂ della persona lâart. 8 del Codice deontologico dedica una particolare attenzione alla pubblicazione dellâimmagine delle persone, a) subordinando proprio alla essenzialitĂ dellâinformazione la pubblicazione di immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignitĂ della persona, b) condizionando alla sussistenza di rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e polizia la ripresa e la produzione dâimmagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dellâinteressato, c) escludendo comunque la possibilitĂ di presentare le persone con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.â¨Alla luce di queste ultime disposizioni, e con riferimento alla pubblicazione su un quotidiano della foto tessera di una persona sottoposta a misura restrittiva della libertĂ personale, questa Corte ha giĂ avuto modo di affermare, dâaltronde, che lâaccertamento della legittimitĂ della pubblicazione dellâimmagine di una persona senza o contro il consenso dellâinteressato è unâindagine che va condotta caso per caso, nel rispetto sia dei parametri del diritto di cronaca e dellâessenzialitĂ della diffusione della notizia, sia dei parametri specifici fissati dallâart. 8 cit. a presidio della tutela della dignitĂ umana.
La piĂš accentuata potenzialitĂ lesiva e la maggiore diffusivitĂ dellâimmagine comportano inoltre che la relativa valutazione debba essere compiuta con maggior rigore rispetto a quella concernente la semplice pubblicazione della notizia, occorrendo verificare se la pubblicazione delle immagini fosse essenziale ai fini dellâinformazione e inoltre considerare se tali immagini, per le loro caratteristiche intrinseche, fossero da considerare lesive della dignitĂ della persona, in considerazione della particolare potenzialitĂ offensiva connessa allâenfatizzazione tipica dello stesso strumento visivo (ed allâidoneitĂ dellâimmagine, una volta pubblicata, ad essere riprodotta anche a distanza di tempo sui piĂš svariati mezzi di comunicazione, scissa dallâarticolo di cronaca che ne poteva giustificare in origine la pubblicazione e sottratta al controllo del soggetto ritratto), il cui uso nellâattivitĂ giornalistica è per questo circondato da particolari cautele (cfr. Cass., Sez. 3^, 6 giugno 2014. n. 12834).â¨A conclusioni non diverse deve pervenirsi in riferimento alla fattispecie in esame, nella quale il profilo dellâessenzialitĂ della diffusione dellâimmagine ai fini dellâinformazione fornita con il servizio televisivo è stato completamente trascurato, in virtĂš della ritenuta sufficienza dellâinteresse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti, con la conseguente pretermissione di ogni accertamento anche in ordine alla specifica riferibilitĂ dellâinformazione allâattivitĂ svolta dal ricorrente, piuttosto che alla problematica di carattere generale trattata, ed alla conseguente necessitĂ della rivelazione della sua identitĂ ai fini della completezza della notizia.
2. â Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui ha ritenuto sussistente un pubblico interesse alla trasmissione del servizio televisivo ed ha escluso che la riproduzione dellâimmagine avesse avuto luogo per fini commerciali o di lucro.
3. â La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte dâAppello di Milano, che provvederĂ . in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimitĂ .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, anche per la liquidazione delle spese processuali.â¨CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2015.â¨Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015





