Fatto Diritto
Ritenuto che D.F., con ricorso depositato il 5 novembre 2002 presso la cancelleria del Tribunale di Palermo, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge M. F.A.;
che, instaurato il contraddittorio, il M. eccepiva la incompetenza territoriale del giudice adito e la competenza del Tribunale di Varese, essendo egli residente in quel circondario;
che il Tribunale di Palermo, con sentenza 7 luglio 2004, notificata il 29 luglio 2004, dichiarava la propria competenza;
che avverso tale sentenza il M. ha proposto regolamento di competenza, con atto notificato il 6 ottobre 2004 alla controparte;
che la D. si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso;
che il ricorrente deduce che, al momento del deposito del ricorso per la separazione egli risiedeva nel Comune di (OMISSIS), nel circondario di (OMISSIS), come risultante da certificato anagrafico e dalla circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio era stato ivi notificato dall’attrice, che era quindi a conoscenza della residenza effettiva del marito; considerato che, ai fini della determinazione Tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, alla stregua del criterio del luogo di residenza del coniuge convenuto al momento della proposizione della domanda (L. n. 74 del 1987, art. 8, applicabile alle separazioni stessa L. n. 74 del 1987, ex art. 23, come già dell’art. 706 c.p.c.) – da ritenersi coincidente con il momento del deposito del ricorso (Cass. 18 aprile 2001, n. 5729) – tale luogo deve essere identificato, in via presuntiva, nella casa coniugale (Cass. 29 settembre 2004, n. 19595; 24 aprile 2001, n. 6021);
che tale presunzione può essere vinta dal convenuto mediante la prova, a suo carico, dell’avvenuto trasferimento in altro luogo della residenza effettiva (Cass. Sentenze nn. 19595 del 2004 e 6021 del 2001) e della conoscibilità legale di tale trasferimento dalla parte attrice in forza delle risultanze anagrafiche, ovvero della sua conoscenza di fatto;
che nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto non provato che la parte attrice fosse a conoscenza della nuova residenza del convenuto, non essendosi perfezionato il relativo procedimento anagrafico nel Comune di provenienza, con il maturarsi della relativa conoscibilità legale, e non essendo stata fornita la prova che l’attrice, al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di fatto fosse a conoscenza della nuova residenza del convenuto;
che, quanto all’affermazione del mancato perfezionamento del procedimento anagrafico con la cancellazione dal Comune di provenienza prima del deposito del ricorso, con il regolamento non vengono proposte censure;
che, viceversa, con il regolamento esattamente si deduce (come è riscontrabile dall’esame degli atti, che questa Corte nella materia de qua deve compiere), che il convenuto, attraverso il suo legale, in data 28 ottobre 2002 – e cioè prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di separazione, avvenuto il 5 novembre 2002 – aveva comunicato, via fax (e poi anche con raccomandata ricevuta il 30 ottobre 2002), al legale dell’attrice l’avvenuto trasferimento della propria residenza in (OMISSIS), in Provincia di (OMISSIS);
che pertanto deve ritenersi dimostrata la conoscenza da parte dell’attrice, prima del deposito del ricorso per la separazione, dell’avvenuto trasferimento della residenza del convenuto nel circondario del Tribunale di Varese, con la conseguente competenza di tale Tribunale, cosicchè il ricorso deve essere accolto;
che sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione in relazione alla particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Varese. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 16 maggio 2006.






