SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 492/13, depositato il 12 giugno 2013, la Corte di appello di Bari riformava il decreto emesso il 24 febbraio 2012 dal Tribunale di Bari con il quale era stato revocato lâassegno mensile di Euro 929,62 posto a carico di L.G. in favore dei due figli maggiorenni, G. e V., a seguito della sentenza di divorzio pronunciata tra il predetto e D.L..
In particolare, la Corte territoriale, pronunciando sul reclamo interposto dalla D. â che insisteva altresĂŹ sulla domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il raddoppio del contributo per il mantenimento dei figli -, ritenuta non provata la raggiunta indipendenza economica da parte dei due figli, accoglieva per quanto di ragione il reclamo della D. rigettando sia la domanda di revoca che quella di aumento del contributo e compensando le spese del doppio grado del procedimento.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione L.G. affidato a tre motivi, con istanza di inibitoria. Resiste D. L. con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.
Replica al ricorso incidentale L.G. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile lâistanza di inibitoria, erroneamente chiesta dal ricorrente principale a questa Corte, essendo invece competente il giudice a quo a mente dellâart. 373 c.p.c..
2. Con il primo motivo di ricorso L.G. denuncia âviolazione dellâart. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento agli artt. 147 e 148 c.c. in riferimento allâobbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio nonostante il raggiungimento della maggiore etĂ â.
Deduce il ricorrente che: a) lâobbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne persisterebbe finchè il genitore interessato dimostri che il figlio abbia raggiunto lâindipendenza economica (da intendersi quale reperimento di uno stabile lavoro che gli consenta un tenore di vita adeguato e dignitoso), ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente e, ciò nondimeno, pur potendo, non si sia attivato almeno per la ricerca seria e concreta di un lavoro adeguato alle sue aspirazioni e al percorso formativo di studi svolto; b) in carenza delle predette condizioni, ben potrebbe il genitore interessato chiedere al giudice la cessazione della corresponsione dellâassegno periodico; c) la persistenza dei presupposti giustificanti lâobbligo genitoriale del mantenimento dei figli maggiorenni dovrebbe essere contemperata secondo criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto allâetĂ dei figli beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e misura, al di lĂ dei quali si legittimerebbero forme di parassitismo ai danni dei genitori; d) sussisterebbe un limite di etĂ â desumibile, secondo il ricorrente, dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimitĂ , e variabile in dipendenza della frequenza di corsi universitari o del concreto rendimento dimostrato negli studi â alla stregua del quale si determinerebbe unâinversione dellâonere della prova, dal genitore al figlio, sullâimputabilitĂ delle cause della perdurante impossibilitĂ del raggiungimento dellâindipendenza economica; e) nella specie, il ricorrente, tenuto allâoscuro del percorso di studio (quanto ad entrambi i figli) e lavorativo (quanto alla figlia G.), sarebbe stato nellâimpossibilitĂ di dimostrare lâimputabilitĂ ai figli del loro mancato raggiungimento dellâindipendenza economica, circostanza questa ignorata dalla Corte di appello.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia âviolazione dellâart. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento agli artt. 147, 148 e 155 quinquies c.c., in riferimento allâobbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne laureato e non autosufficiente. Erronea valutazione in merito al percorso di studi e lavorativo di L.G.â.
Deduce il ricorrente che: a) la figlia G. (trentatreenne), dopo aver conseguito nel 2006 la laurea in medicina e lâabilitazione alla professione di odontoiatra, aveva successivamente frequentato una serie di corsi di perfezionamento (da ultimo la specializzazione universitaria quinquennale) conseguendo varie referenze professionali e maturando esperienze lavorative presso studi odontoiatrici; b) la figlia G., pertanto, doveva essere considerata in grado di reperire un lavoro qualificato confacente al titolo di studio e alle specializzazioni conseguite o intraprese; c) erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto lâattivitĂ lavorativa della figlia G. quale mero praticantato, laddove la stessa, decidendo di frequentare lâulteriore corso di specializzazione universitaria, aveva, per lâattivitĂ lavorativa anzichĂŠ sua scelta, incrementarla; ridotto d) tale scelta era suscettibile di far venire meno lâobbligo di mantenimento incombente sul padre.
4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia âviolazione dellâart. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento agli artt. 147, 148 e 155 quinquies c.c., in riferimento allâobbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non laureato e non economicamente indipendente per inerzia. Erronea valutazione in merito al percorso di studi e lavorativo di L.V.â.
Deduce il ricorrente che: a) il figlio V. (trentenne), dapprima iscrittosi nellâanno accademico 2001/2002 al corso di laurea in economia e commercio, aveva cambiato indirizzo di studio iscrivendosi nellâanno accademico 2005/2006 al corso di laurea in fisioterapia, senza peraltro conseguire il relativo diploma; b) nellâanno 2010/2011 V. si era iscritto ad un corso di formazione professionale in osteopatia, aperto ai laureati e ai laureandi prossimi al conseguimento della laurea; c) V. aveva pertanto interrotto la frequenza del corso in quanto privo del diploma di laurea; d) pertanto, aveva errato la Corte di appello nel ritenere non provata la colpevole inerzia dello studente, privo di fonti autonome di reddito, ai fini della proficua frequenza del corso di formazione professionale.
5. Con lâunico motivo di ricorso incidentale D.L. denuncia âviolazione dellâart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazioneâ.
La ricorrente incidentale lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine ai fatti dedotti ed allegati dalla D. a sostegno della domanda di aumento del contributo paterno al mantenimento della prole, fatti riguardanti la dimostrazione delle accresciute esigenze dei figli in relazione alla perdurante disparitĂ delle condizioni reddituali dei due genitori e alla diversa valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi.
6. I motivi di ricorso svolti dal L. â che possono essere trattati congiuntamente â sono fondati.
6.1. Deve premettersi che i motivi di ricorso principale (dei quali il secondo e il terzo, concernenti le distinte posizioni dei due figli maggiorenni, rappresentano in sostanza specificazioni del primo motivo), riguardando la persistenza in capo al L. dellâobbligo di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni, alla luce dei criteri ermeneutici delle norme codicistiche che stabiliscono tale obbligo, non risultano inammissibili, vertendo essi sullâerror in iudicando imputato alla Corte territoriale, in ordine allâinterpretazione di tali parametri e non esclusivamente alla diversa valutazione dei fatti, cosĂŹ come accertati dal giudice del merito.
6.2. Viene in rilievo la questione delle modalitĂ idonee a fare emergere nel processo la condizione di non raggiunta indipendenza economica ovvero di incolpevolezza dei figli maggiorenni conviventi per il mancato raggiungimento di tale condizione, quale presupposto del sorgere e, soprattutto, del venir meno del diritto al mantenimento.
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimitĂ , lâobbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore etĂ da parte di questi ultimi (artt. 155 quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337 septies c.c., attualmente vigente), ma il genitore che agisca nei confronti dellâaltro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante lâazione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che lâattore ha lâonere di introdurre nel processo.
Ciò posto, questa Corte (Cass. n. 18076/2014) ha giĂ avuto modo di chiarire che con analoghe modalitĂ può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dellâindipendenza economica. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dellâobbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto lâindipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di unâattivitĂ produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relativitĂ , in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Lâonere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante lâallegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva lâestinzione dellâobbligazione dedotta. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dellâobbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto allâetĂ dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di lĂ dei quali si risolverebbe â come si è espressa questa Corte â in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre piĂš anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dellâobbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere lâindipendenza economica, sfruttando al meglio le capacitĂ e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
Lâavanzare dellâetĂ non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare lâonere della prova gravante sullâobbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non piĂš dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere unâautonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di unâetĂ nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalitĂ dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella societĂ , la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltĂ di reperimento o di conservazione di unâoccupazione) costituisce un indicatore forte dâinerzia colpevole. La consequenzialitĂ delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore etĂ costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dellâautosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati allâinterno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza dâiniziativa e dâimpegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, allâinterno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacitĂ , inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dellâobbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella societĂ .
La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in etĂ avanzata di acquisire lâautonomia economica tramite lâimpegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perchĂŠ contrastante con il principio di autoresponsabilitĂ che è legato alla libertĂ delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti.
6.3. Nella specie, la Corte di appello, erroneamente applicando la regola di giudizio, non ha tenuto nel debito conto i surriferiti principi, ed ha omesso di valutare gli elementi presuntivi offerti dal ricorrente in ordine allâallegata colpevole inerzia dei figli nel ricercare una stabile attivitĂ lavorativa coerente con il percorso degli studi svolto (peraltro con successo da una di essi) in relazione al dato obiettivo dellâetĂ dei figli medesimi (entrambi ormai ultratrentenni).
In particolare, quanto alla figlia G. (nata nel (OMISSIS)), la Corte di appello non ha dato alcun rilievo al raggiungimento dellâobiettivo professionale perseguito dalla medesima con successo e alla natura esclusivamente personale della scelta successiva di proseguire gli studi oltre lâordinaria esigenza di specializzazione e pratica successiva alla laurea ed anzi, per quel che emerge in equivocamente dagli atti processuali, di impegnare le proprie energie personali e professionali in prevalenza verso la continuazione degli studi. Intento senzâaltro lodevole ma che deve essere accompagnato da un corrispondente impegno verso la ricerca di una o piĂš occupazioni dirette al conseguimento dellâindipendenza economica. Il mero riferimento alle difficoltĂ lavorative dellâarea geografica di residenza della figlia, non giustifica la persistenza dellâobbligo di mantenimento perchĂŠ non tiene conto della complessiva condotta della medesima, come emergente dagli atti, che si manifesta non coerente con lâimpegno prevalente verso unâoccupazione lavorativa adeguata.
Quanto al figlio V. (nato nel 1982),la Corte di appello, ha del tutto omesso di esaminare e valutare la persistente condotta inerziale nel percorso di studi e di perseguimento di un obiettivo professionale o tecnico, limitandosi allâindicazione della mancanza di autonome fonti di reddito.
A tale ultimo riguardo deve evidenziarsi, che raggiunta unâetĂ inequivocabilmente da ritenersi adulta, quale quella dei due figli del ricorrente, lâobbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di unâoccupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. Sotto questo profilo la crisi occupazionale giovanile conserva unâincidenza nel senso di dare al parametro dellâadeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dellâattivitĂ lavorativa che del livello reddituale conseguente. Lâattesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire se non giustificate indici di comportamenti inerziali non incolpevoli.
7. Lâesame del ricorso incidentale è assorbito dallâaccoglimento del ricorso principale.
8. Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato in relazione ai motivi di ricorso principale, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che si atterrĂ al seguente principio di diritto:
âLa cessazione dellâobbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo allâetĂ , allâeffettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, allâimpegno rivolto verso la ricerca di unâoccupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore etĂ da parte dellâavente dirittoâ.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale, assorbito incidentale.
Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimitĂ .
CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016






