Con provvedimento inibitorio del Garante per la protezione dei dati personali è stato ordinato ad un negoziante la rimozione di una telecamera collocata vicino al registratore di cassa dotata di registratore audio nonché la cancellazione i dati (suoni, voci) precedentemente raccolti.
L’Autorità ha ritenuto illecita la registrazione delle voci perché non conforme al principio di finalità – nella fattispecie la sicurezza del locale, già fatto oggetto di atti vandalici – , secondo cui il trattamento deve essere effettuato per finalità determinate, esplicite e legittime. Il garante pertanto,ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d) del Codice, ha disposto il divieto dell’ulteriore trattamento della voce degli interessati.
Il Garante, inoltre, ha prescritto al titolare del negozio, ai sensi dell’154, comma 1, lett. c) del Codice, di designare quale responsabile del trattamento e unica persona autorizzata ad accedere alle immagini registrate, il soggetto che ha la manutenzione dell’impianto, disponendo fino ad allora il blocco della comunicazione delle immagini.
Articolo tratto da: Garante per la Protezione dei dati personali






