È stata comunicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 luglio 2008 (in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 169 la variazione del saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2008 il saggio d’interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista (7 punti percentuali che salgono a 9 per il caso di merci deperibili), è pari a 4,10 per cento.