Il Parlamento ha adottato una direttiva che impone alle stazioni di servizio nuove e a quelle esistenti in fase di ristrutturazione di equipaggiarsi con un sistema di recupero dei vapori di benzina emessi nell’atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore. A talune condizioni si applicherà – nel 2018 – anche alle altre stazioni esistenti, ma non a quelle utilizzate nelle fabbriche di veicoli e negli autosaloni. I consumatori dovranno essere informati del ricorso a questi dispostivi.
Sulla base di un maxiemendamento di compromesso il Parlamento ha adottato – con 598 voti favorevoli, 13 contrari e 15 astensioni – una direttiva che stabilisce una serie di misure per ridurre la quantità di vapori di benzina emessi nell’atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Lo scopo è di proteggere la salute umana e tutelare l’ambiente. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2012.

La direttiva 94/63/CE sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (fase I del recupero dei vapori di benzina) intende recuperare i vapori di benzina emessi dal deposito e dalla distribuzione della benzina fra i terminal petroliferi e le stazioni di servizio. La nuova direttiva avvia il “sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina”, imponendo il ricorso a un’attrezzatura volta a recuperare i vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio per trasferirli in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio o riconvogliarli al distributore di benzina per rimetterli in vendita.
A tal fine gli Stati membri dovranno assicurare che le stazioni di servizio nuove siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina se il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3 all’anno o se quello effettivo o previsto è superiore a 100 m3 all’anno e se sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.
Lo stesso vale per le stazioni di servizio esistenti che sono «oggetto di una ristrutturazione completa» o, entro il 31 dicembre 2018, che presentano un flusso superiore a 3.000 m3 all’anno. Invece, non dovranno essere equipaggiate con tale sistema le stazioni di servizio utilizzate «esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore».
Gli Stati membri dovranno anche assicurare che l’efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all’85% come certificato dal costruttore in conformità delle pertinenti norme tecniche o procedure di omologazione europee o, in mancanza di tali norme o procedure, di qualsiasi norma nazionale. Almeno una volta l’anno si dovrà procedere alla verifica dell’efficienza.
Inoltre, qualora una stazione di servizio abbia installato un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina, sul distributore di benzina, o nelle sue vicinanze, dovrà essere esposto un cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica che ne informi i consumatori.
Gli Stati membri dovranno infine determinare le disposizioni relative alle sanzioni – «efficaci, proporzionate e dissuasive» – da infliggere in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla direttiva e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione.

Articolo tratto da: Parlamento Europeo