Estratto della Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020
Lāarticolo 42, comma 2, delĀ Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 stabilisce che Ā«Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente allāINAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dellāinfortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dellāinfortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dellāoscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dellāallegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante āModalitĆ per lāapplicazione delle tariffe 2019ā. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privatiĀ».
Ambito della tutela
La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.
In via preliminare si precisa che, secondo lāindirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, lāInail tutela tali affezioni morbose,Ā inquadrandole, per lāaspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta eĢ equiparata a quella violenta.
In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dallāIstituto.
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nellāesercizio delle attivitaĢ lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati allāInail.
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, noncheĢ gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti allāarea dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.
Nellāattuale situazione pandemica, lāambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilitaĢ che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attivitaĢ lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/lāutenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante allāinterno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, peroĢ, come sopra precisato, lāambito di intervento in quanto residuano quei casi, anchāessi meritevoli di tutela, nei quali manca lāindicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi āgravi precisi e concordantiā tali da far scattare ai fini dellāaccertamento medico-legale la presunzione semplice.
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui lāidentificazione delle precise cause e modalitaĢ lavorative del contagio si presenti problematica.
Ne discende che, ove lāepisodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, neĢ si puoĢ comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, lāaccertamento medico-legale seguiraĢ lāordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dallāarticolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) allāInail, che prende in carico e assicura la relativa tutela allāinfortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altroinfortunio.
Il certificato medico dovraĢ essere redatto secondo i criteri di cui allāarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dellāevento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilitaĢ temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata allāaccertamento dellāavvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dellāavvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Si rappresenta lāimportanza di acquisire la certificazione dellāavvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme allāaltro requisito dellāoccasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dellāinvio del certificato di infortunio eĢ possibile operare la tutela Inail. Ai fini della certificazione dellāavvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
Resta fermo, inoltre lāobbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente allāIstituto il certificato medico di infortunio. In proposito, si segnala lāopportunitaĢ di valutare in favore dellāinfortunato alla luce della situazione emergenziale, sia la redazione della predetta certificazione, sia le modalitaĢ di trasmissione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza.
Allo stesso modo, eĢ opportuno adottare ogni misura proattiva per lāacquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con lāeventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.
In proposito i datori di lavoro pubblico o privato assicurati allāInail, debbono continuare ad assolvere allāobbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione dāinfortunio ai sensi dallāarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.
Particolare attenzione dovraĢ essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante lāavvenuto contagio, cioeĢ ai dati necessari per assolvere lāadempimento dellāobbligo correlato al predetto articolo 53.
Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dellāavvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia allāIstituto.
A tale riguardo si raccomanda alle Strutture territoriali la massima disponibilitaĢ nel rispondere ai quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficolta relativi alla compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, noncheĢ, alla luce della situazione emergenziale di valutare in favore del datore di lavoro e dellāinfortunato, sia le modalitaĢ di trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.
In merito le Strutture territoriali Inail adottano ogni misura proattiva per consentire lāacquisizione delle denunce di infortunio da parte dei datori di lavoro, con lāeventuale documentazione sanitaria allegata.
Giova, infine, far presente che laddove pervenga allāIstituto della documentazione utile per lāapertura del caso di malattia-infortunio (certificato medico, denuncia di infortunio redatta dal datore di lavoro o altro documento valido ai fini della protocollazione), mancante peroĢ del dato sanitario dellāavvenuto contagio, eĢ necessario per il proseguimento dellāistruttoria acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio, ricorrendo al fine di facilitare e abbreviare lāistruttoria del caso anche direttamente alla documentazione in possesso degli infortunati. Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, eĢ indispensabile per la verifica della regolaritaĢ sanitaria e amministrativa per lāammissione del caso alla tutela Inail.
Per i datori di lavoro assicurati allāInail lāobbligo della comunicazione dāinfortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della denuncia/comunicazione dāinfortunio.
In merito alla decorrenza della tutela Inail, si precisa che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con lāinizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che puoĢ essere accertato anche successivamente allāinizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilitaĢ temporanea assoluta al lavoro. Con separata nota alle Strutture saranno impartite le necessarie istruzioni tecniche per la gestione degli applicativi in linea con le presenti istruzioni.
Casi di dubbia competenza Inail/Inps
Nei casi di dubbia competenza, ai sensi della circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015, relativi ai lavoratori per i quali vige la convenzione tra Inail e Inps per lāerogazione della indennitaĢ per inabilitaĢ temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e per i quali eĢ escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela Inail non eĢ dovuta ed eĢ necessario procedere alla segnalazione del caso allāInps, con lāallegazione di tutta la documentazione sanitaria agli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.
La segnalazione eĢ trasmessa, mediante la modulistica in uso, tempestivamente alla Sede Inps competente che, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso al proprio campo di azione, trasmette allāInail il modello attestante il suo accoglimento.
Parimenti, lāInps, ai sensi delle disposizioni vigenti, procede nei riguardi dellāInail laddove rilevi che lāevento denunciato non rientrando nella propria competenza eĢ invece oggetto di tutela assicurativa Inail.
La Sede Inail, in questa fattispecie, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso alla propria competenza, trasmette la comunicazione del suo accoglimento allāInps.
Per ogni ulteriore informazione in esito agli aspetti di specifico dettaglio della convenzione si rimanda, comunque, alle disposizioni contenute nella predetta circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015.
Si segnala, inoltre, che per quanto riguarda gli eventi lesivi afferenti ai lavoratori per i quali non spetta lāindennitaĢ di malattia ai sensi della suddetta convenzione, quali per esempio lavoratori assicurati nella speciale gestione per conto dello stato, lavoratori autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc., laddove venga escluso il contagio in occasione di lavoro, la tutela Inail non eĢ dovuta ed eĢ esclusa la segnalazione del caso per lāattribuzione della competenza allāInps.
Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni
Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di graviĀ infortuni sul lavoro. La prestazione eĢ prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.
In proposito, in considerazione del fatto che possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati allāInail, come per esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc., le Sedi territoriali, tenuto conto della situazione emergenziale, attivano ogni utile iniziativa per fornire agli interessati le informazioni necessarie per poter beneficiare della prestazione economica in questione.
La disposizione normativa in esame, infine, precisa che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da nuovo coronavirus - in occasione di lavoro - gravano sulla gestione assicurativa dellāInail, e dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dellāoscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, concernente lāapprovazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalitaĢ di applicazione.
Pertanto, in analogia alle altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni in itinere, gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dellāazienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualitaĢ, mediante forme di ācaricamentoā indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione.
A tale fine, si comunica che sono stati avviati gli adeguamenti procedurali utili per la rilevazione a livello centrale dei casi di malattia-infortunio dovuti al contagio da nuovo coronavirus, identificati con specifico codice E nellāapposita procedura Car.cli.web. CioĢ al fine di escludere tali eventi lesivi dalla determinazione dellāoscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli privati, noncheĢ per gli opportuni monitoraggi dei casi denunciati e ammessi a tutela.
Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID-19
Per quanto riguarda la disciplina dellāinfortunio in itinere, lāart. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che lāassicurazione infortunistica opera nellāipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.
CioĢ in linea con quanto giaĢ anticipato per il personale delle Aziende sanitarie locali e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con lāInail8.
In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale.
In merito allāutilizzo del mezzo di trasporto, poicheĢ il rischio di contagio eĢ molto piuĢ probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro eĢ considerato necessitato lāuso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autoritaĢ competenti.
Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni in itinere.






