Il legislatore, con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge  6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto la lettera d-bis del comma 14 dell’articolo 13,  con cui sono state abrogate le disposizioni di cui all’art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2quater,  del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla  legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedevano, per gli immobili rurali ad uso abitativo,  l’attribuzione della categoria A/6 e, per gli immobili rurali ad uso strumentale, la  categoria D/10, a seguito della presentazione di apposita domanda di variazione  all’Agenzia del Territorio (vedi articolo su miolegale.it)
Il comma 14-bis del predetto articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, introdotto  dalla medesima legge di conversione, peraltro, ha espressamente fatto salvi gli effetti  delle domande di variazione già presentate ai fini del riconoscimento della ruralità degli  immobili, stabilendo che le modalità per l’inserimento negli atti catastali della  sussistenza del predetto requisito di ruralità siano definite con decreto del Ministro  dell’Economia e delle Finanze, fermo restando il classamento originario degli immobili  rurali.
Con l’art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di  conversione, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”  – il cosiddetto “mille proroghe” – è stato, inoltre, previsto che, in relazione al  riconoscimento del citato requisito di ruralità, rimangono salvi gli effetti delle domande di variazione presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti,  purché entro e non oltre il 31 marzo 2012.
Successivamente, in data 26 luglio 2012, ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (di seguito “Decreto”), recante disposizioni in materia di ruralità degli immobili.
In particolare, con il citato decreto ministeriale sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali di una specifica annotazione concernente il requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili.
L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato, così come previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale, ha stabilito le modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione negli atti della suddetta annotazione ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed a quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola, diversi da quelli censibili nella categoria D/10.
La predetta documentazione, costituita dalle domande e dalle autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, redatte in conformità ai modelli allegati al citato d.m., deve essere presentata all’Ufficio provinciale dell’Agenzia territorialmente competente entro la data del 30 settembre 2012, come previsto dall’art. 2, comma 2, del d.m.
La domanda può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:

  • mediante consegna diretta all’Ufficio;
  • tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento;
  • tramite fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • mediante posta elettronica certificata.

Gli indirizzi degli Uffici e ogni altro riferimento o indicazione sono consultabili sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it, nella sezione dedicata agli “Uffici territoriali”.
La predetta domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto dei terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori. Presso l’Ufficio competente, la domanda è prodotta in duplice originale; in tal caso, un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all’attestato di trasmissione elettronica.
L’Agenzia del Territorio ha reso, inoltre, disponibile sul proprio sito internet www.agenziaterritorio.gov.it una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche e la relativa stampa, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati ivi contenuti.
La domanda, compilata e stampata con la predetta applicazione informatica, acquisisce validità a condizione che venga successivamente presentata all’Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro il 30 settembre 2012, debitamente sottoscritta ed integrata con la documentazione necessaria.
Non potranno essere oggetto di esame, da parte dell’Ufficio, le domande e le relative autocertificazioni, presentate su modelli non conformi a quelli allegati al menzionato decreto 26 luglio 2012 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, così come le domande prive delle previste autocertificazioni, ovvero non sottoscritte.
In ogni caso l’art. 7, comma 2, del Decreto prevede espressamente la validità delle domande presentate anche ai sensi della precedente normativa, ai fini del riconoscimento della ruralità “fermo restando il classamento originario degli immobili rurali, già censiti nei gruppi ordinari”.
L’art. 13, comma 14-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, ha infatti previsto che le domande presentate ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando – in ogni caso – il classamento originario degli immobili rurali. I suddetti termini sono stati prorogati al 30 settembre 2012 dall’art. 3, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Articolo tratto da: Agenzia del Territorio