Gli articoli 3 e 4 del Dl n. 66 del 2014 hanno modificato l’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, a partire dal 1° luglio 2014.

Redditi da capitale, aliquota al 26%

L’aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% sui redditi da capitale (art. 44 DPR 917/1986) ovvero sugli interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali, maturati dal 1° luglio 2014.

La nuova misura è valida anche per i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie previste dall’articolo 26 del Dpr n. 600 del 1973 e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, indicate nell’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 239 del 1996, maturati a partire dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.


Rendite finanziarie, aliquota al 26%

Inoltre, dal 1° luglio 2014, l’aliquota di tassazione passa al 26%
anche per i redditi diversi di natura finanziaria
, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate indicate dalla lettera c) dell’articolo 67 del Tuir.
Risultano pertanto soggetti alla nuova aliquota i seguenti strumenti di investimento:

  • certificati di deposito;
  • obbligazioni societarie;
  • polizze vita (esclusa la parte investita in titoli di Stato);
  • azioni;
  • fondi comuni di investimento e Sicav (escluso la parte investita in titoli di Stato).

L’aumento riguarda sostanzialmente le cedole, i dividendi, i rimborsi, le ritenute sui ratei e sugli scarti di emissione e le plusvalenze da negoziazione.


Le deroghe per cui è confermata l’aliquota del 12,5%.

Rimane confermata l’aliquota del 12,5% per i titoli pubblici italiani (come
titoli del debito pubblico dello Stato italiano (es. BOT, CCT, BTP, ecc. ed equiparati), buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e titoli equiparati, emessi da organismi internazionali (quali BEI, BIRS ecc.), nonché per le obbligazioni emesse da Stati esteri “white list” e da loro enti territoriali.
Tutti questi strumenti continuano a godere dell’aliquota agevolata del 12,5% che si applica anche in caso i titoli vengano immessi in gestioni patrimoniali, polizze assicurative e fondi comuni/- SICAV.


Gestione delle minusvalenze

Il passaggio alla nuova tassazione delle rendite finanziarie (dal 20% al 26%) ha importanti riflessi anche sulle minusvalenze residue al 30 giugno 14. Esse potranno infatti essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate successivamente a tale data per una quota pari al 76,92% del loro ammontare (data dal rapporto tra il 20% ed il 26%).


Disciplina dell’affrancamento

Al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014, è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti.
Con l’affrancamento il cliente chiede la rivalutazione dei titoli presenti nel proprio Conto Titoli o Dossier Titoli ai valori del 30 giugno 14. Per effetto di questa rivalutazione cambiano i prezzi fiscali di carico dei titoli (il costo medio ponderato unitario – c.m.p.u) e ciò origina plusvalenze e minusvalenze latenti (in altri termini plusvalenze/minusvalenze che non sono il frutto di una vendita dei titoli ma che originano solo da una rivalutazione degli stessi).
Le plusvalenze nette così generate verranno compensate con le minusvalenze accantonate fino al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzate. Se dopo tale compensazione rimangono ancora plusvalenze, queste saranno tassate al 20%. Se invece rimangono delle minusvalenze, queste potranno essere portate in deduzione delle successive plusvalenze realizzate entro il 31dicembre 18, per una quota pari al 76,92% del loro ammontare.
L’affrancamento riguarda tutti i titoli detenuti dal cliente in data 30 giugno 14 ed ancora presenti nel suo dossier alla data di effettivo esercizio dell’opzione.
Sono tuttavia previste delle esclusioni:

  • i titoli di Stato italiano (es. BOT, CCT, BTP, ecc.) ed equiparati (titoli emessi da enti locali,
  • da organismi sopranazionali, quali BEI, BIRS, da Stati inclusi nella cosiddetta “White List” edai relativi enti territoriali).
  • i Fondi comuni di investimento e Sicav (sia italiani che esteri).
  • In base al regime fiscale scelto dal cliente ci sono due diverse opzioni:
  • in caso di regime dichiarativo il cliente sceglie l’affrancamento in autonomia in sede di dichiarazione annuale dei redditi;
  • in caso di regime amministrato, il cliente deve esercitare l’affrancamento entro il
  • 30 settembre 2014 tramite comunicazione da inoltrare al proprio intermediario.