Taglio del cuneo fiscale 2020: dal 1° luglio bonus in busta paga e detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti

Dal 1° luglio entrano di fatto in vigore le disposizioni previste dal Decreto legge 5 febbraio 2020 n. 3 in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Le misure previste operano su due fronti: introduzione di un bonus integrativo in busta paga (art. 1 del DL 3/2020) e previsione di una ulteriore detrazione fiscale.

Bonus di 100 euro in busta paga dal 1° luglio 2020 per redditi fino a 28 mila euro

Quanto al bonus in busta paga, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari ad € 600 per l’anno 2020 (mensilità da luglio a dicembre incluse) e  di € 1.200 a decorrere dall’anno 2021  (art. 1 DL 3/2020 Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati).
In altri termini si tratta di un bonus mensile di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 28.000 euro annuali.
Il trattamento integrativo è riconosciuto in via automatica (art. 1, comma 3 DL 3/2020) ed è ripartito fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, per cui, come visto, si tratta di un bonus di 100 euro mensili.

Detrazioni fiscali per i dipendenti con reddito superiore a 28mila euro all’anno

Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del DL 3/2020 ai titolari dei redditi superiori alla suddetta soglia di € 28.000 annuali e di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR (DPR 917/1986)  ,spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

  • € 480, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 7.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad € 28.000 ma non ad € 35.000;
  • € 480, se il reddito complessivo è superiore ad € 35.000 ma non ad € 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 5.000.

Semplificando le disposizioni normative sopra richiaate ai dipendenti con redditi superiori ai 28mila euro, il taglio del cuneo fiscale diventa una detrazione in busta paga, così strutturata:

  • Redditi da 28 mila a 35 mila euro:
    Il bonus è così calcolato: € 480 + € 120 x (€ 35.000 – reddito annuo lordo) / 7.000
  • Redditi da 35 mila a 40 mila euro:
    Il bonus è così calcolato: € 480 x (€ 40.000 – reddito annuo lordo) / € 5.000.

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta in via automatica (art. 2, comma 3 DL 3/2020) ed è ripartita fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 salvo conguaglio successivo.
Qualora in sede di conguaglio la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvederanno al recupero del relativo importo. Nel caso in cui l’importo da recuperare superi € 60, il recupero sarà effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Segue una tabella esemplificativa con il calcolo del bonus rapportato a varie fasce di reddito.

Reddito annualeBonus annuale 2020Bonus mensile 2020
€ 28.000€ 600,00€ 100,00
€ 28.001€ 599,98€ 99,99
€ 30.000€ 565,71€ 94,29
€ 35.000€ 480,00€ 80,00
€ 35.001€ 479,90€ 79,98
€ 36.000€ 384,00€ 64,00
€ 39.000€ 96,00€ 16,00
€ 40.000€ 0€ 0