Esenzione bollo auto storiche: normativa aggiornata 2026

L’art. 63 della Legge 342/2000 ha introdotto importanti novità in materia fiscale per gli autoveicoli storici.
In particolare, per quanto riguarda la tassa di possesso (il cosiddetto “bollo auto”), la Legge prevede, per i veicoli storici, la conversione a tassa di circolazione forfettaria, da pagarsi solo nel caso in cui il veicolo sia effettivamente messo in circolazione su strada, diversamente il veicolo è completamente esentato.
La stessa Legge – che si applica solamente ad auto e moto, escludendo autocarri, motocarri e ciclomotori – prevede altresì che il beneficio si estende “agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni”, individuati “con propria determinazione” dall’ ASI e dall’FMI.

In definitiva le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di:

  • veicoli con oltre 30 anni,
  • veicoli con età compresa tra 20 e 29 anni  (si tratta dei cosiddetti veicoli ultraventennali di particolare interesse storico o collezionistico).

Auto storiche con oltre 30 anni: esenzione dal bollo

I veicoli e motoveicoli con più di 30 anni sono esentati dal pagamento del bollo auto. L’esenzione:

  • decorre dall’anno in cui il veicolo compie 30 anni
  • si applica automaticamente
  • non richiede iscrizione ASI o certificati di storicità

L’età del veicolo si determina:

  • dalla data di costruzione
  • oppure, in mancanza, dalla prima immatricolazione

Attenzione: l’esenzione non si applica ai veicoli adibiti ad uso professionale.

Tassa di circolazione: quando si paga

Anche per i veicoli ultratrentennali non si tratta di una esenzione assoluta. Se il veicolo viene utilizzato su strada pubblica, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria.

  • si paga solo se il veicolo circola
  • l’importo è ridotto
  • è stabilito dalle singole Regioni

Se invece il veicolo non circola, non è dovuto alcun pagamento.

Auto ultraventennali: riduzione del 50% del bollo

Per i veicoli con età compresa tra 20 e 29 anni non è prevista l’esenzione, ma una riduzione del 50% della tassa automobilistica. La riduzione si applica solo se sono rispettati tutti i seguenti requisiti:

  • certificato di rilevanza storica (CRS)
  • rilascio da enti autorizzati (ASI, FMI, ecc.)
  • annotazione del riconoscimento sulla carta di circolazione

In assenza anche di uno solo di questi requisiti, il bollo è dovuto per intero.

Abolizione delle agevolazioni per i veicoli ventennali

Dal 2015 non esiste più l’esenzione per i veicoli tra 20 e 29 anni. In particolare:

  • sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 63
  • non esistono più elenchi ASI con valore fiscale

Oggi quindi:

  • nessuna esenzione è prevista sotto i 30 anni
  • è possibile solo una riduzione del 50% in presenza di certificazione storica

Differenza tra bollo auto (Tassa di Proprietà) e tassa di circolazione

È fondamentale distinguere tra:

  • Bollo auto (Tassa di Proprietà): tassa di possesso dovuta indipendentemente dall’uso del veicolo
  • Tassa di circolazione: dovuta solo in caso di utilizzo su strada

I veicoli storici ultratrentennali:

  • non pagano il bollo
  • pagano la tassa di circolazione solo se circolano

Conclusioni

La disciplina attuale è più restrittiva rispetto al passato e può essere riassunta così:

  • oltre 30 anni: esenzione dal bollo
  • tra 20 e 29 anni: riduzione del 50% con certificazione storica
  • sotto i 20 anni: nessuna agevolazione

Per evitare errori o sanzioni, è importante verificare sempre:

  • l’età effettiva del veicolo
  • la presenza del certificato di rilevanza storica
  • l’annotazione sulla carta di circolazione

La normativa è tecnica e soggetta a interpretazioni, soprattutto a livello regionale: per questo è consigliabile effettuare sempre un controllo aggiornato prima di procedere al pagamento.