Esenzione bollo auto storiche: normativa aggiornata 2026
L’art. 63 della Legge 342/2000 ha introdotto importanti novità in materia fiscale per gli autoveicoli storici.
In particolare, per quanto riguarda la tassa di possesso (il cosiddetto “bollo auto”), la Legge prevede, per i veicoli storici, la conversione a tassa di circolazione forfettaria, da pagarsi solo nel caso in cui il veicolo sia effettivamente messo in circolazione su strada, diversamente il veicolo è completamente esentato.
La stessa Legge – che si applica solamente ad auto e moto, escludendo autocarri, motocarri e ciclomotori – prevede altresì che il beneficio si estende “agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni”, individuati “con propria determinazione” dall’ ASI e dall’FMI.
In definitiva le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di:
- veicoli con oltre 30 anni,
- veicoli con età compresa tra 20 e 29 anni (si tratta dei cosiddetti veicoli ultraventennali di particolare interesse storico o collezionistico).
Auto storiche con oltre 30 anni: esenzione dal bollo
I veicoli e motoveicoli con più di 30 anni sono esentati dal pagamento del bollo auto. L’esenzione:
- decorre dall’anno in cui il veicolo compie 30 anni
- si applica automaticamente
- non richiede iscrizione ASI o certificati di storicità
L’età del veicolo si determina:
- dalla data di costruzione
- oppure, in mancanza, dalla prima immatricolazione
Attenzione: l’esenzione non si applica ai veicoli adibiti ad uso professionale.
Tassa di circolazione: quando si paga
Anche per i veicoli ultratrentennali non si tratta di una esenzione assoluta. Se il veicolo viene utilizzato su strada pubblica, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria.
- si paga solo se il veicolo circola
- l’importo è ridotto
- è stabilito dalle singole Regioni
Se invece il veicolo non circola, non è dovuto alcun pagamento.
Auto ultraventennali: riduzione del 50% del bollo
Per i veicoli con età compresa tra 20 e 29 anni non è prevista l’esenzione, ma una riduzione del 50% della tassa automobilistica. La riduzione si applica solo se sono rispettati tutti i seguenti requisiti:
- certificato di rilevanza storica (CRS)
- rilascio da enti autorizzati (ASI, FMI, ecc.)
- annotazione del riconoscimento sulla carta di circolazione
In assenza anche di uno solo di questi requisiti, il bollo è dovuto per intero.
Abolizione delle agevolazioni per i veicoli ventennali
Dal 2015 non esiste più l’esenzione per i veicoli tra 20 e 29 anni. In particolare:
- sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 63
- non esistono più elenchi ASI con valore fiscale
Oggi quindi:
- nessuna esenzione è prevista sotto i 30 anni
- è possibile solo una riduzione del 50% in presenza di certificazione storica
Differenza tra bollo auto (Tassa di Proprietà) e tassa di circolazione
È fondamentale distinguere tra:
- Bollo auto (Tassa di Proprietà): tassa di possesso dovuta indipendentemente dall’uso del veicolo
- Tassa di circolazione: dovuta solo in caso di utilizzo su strada
I veicoli storici ultratrentennali:
- non pagano il bollo
- pagano la tassa di circolazione solo se circolano
Conclusioni
La disciplina attuale è più restrittiva rispetto al passato e può essere riassunta così:
- oltre 30 anni: esenzione dal bollo
- tra 20 e 29 anni: riduzione del 50% con certificazione storica
- sotto i 20 anni: nessuna agevolazione
Per evitare errori o sanzioni, è importante verificare sempre:
- l’età effettiva del veicolo
- la presenza del certificato di rilevanza storica
- l’annotazione sulla carta di circolazione
La normativa è tecnica e soggetta a interpretazioni, soprattutto a livello regionale: per questo è consigliabile effettuare sempre un controllo aggiornato prima di procedere al pagamento.






