Con la circolare n.23/E, pubblicata oggi, lâAgenzia fornisce tutte le indicazioni per usufruire del cosiddetto âsuper ammortamentoâ, lâagevolazione, introdotta dalla legge di StabilitĂ 2016, che prevede lâincremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e comporta quindi un piĂšĚ alto âscontoâ fiscale. Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.
I beni âsuper ammortizzabiliâ â Rientrano nellâagevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali allâattivitĂ dâimpresa o professionale. La circolare di oggi illustra, anche tramite esempi, le modalitĂ di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo dâimposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilitĂ limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione).
Chi può accedere al beneficio â Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito dâimpresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel âregime di vantaggioâ per lâimprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilitĂ , le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda lâattivitĂ commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dellâagevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attivitĂ dâimpresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditivitĂ al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della âtonnage taxâ
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate


