Introduzione nelle
pubbliche amministrazioni di sportelli linguistici destinati ai rapporti
con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, tramite
l’impiego di personale in possesso di competenze linguistiche
specifiche.
È quanto prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 19 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
29 ottobre 2011. Il testo pubblicato, determina i criteri per la
ripartizione dei fondi per il triennio 2011-2013, previsti dalle Norme
in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (Legge 15
Dicembre 1999, n. 482
).
Per favorire il coordinamento delle attività degli sportelli
linguistici, i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla
realizzazione di sportelli unici per area. Per tali sportelli si
intendono quelli che offrono servizi in un territorio superiore a quello
di un singolo comune. Gli sportelli unici per area sono costituiti, su
base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati
attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare il progetto. Lo
sportello unico per area dovrà tendenzialmente rappresentare una
aggregazioni ottimale, ossia il numero massimo di comuni che può essere
servito da una struttura con sede singola o itinerante, tenuto conto del
territorio, della dislocazione delle minoranze e delle infrastrutture
disponibili.

Caratteristiche e finalità degli sportelli
I fondi (a carico del bilancio statale, entro il
limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000) saranno
assegnati sulla base di progetti, riferiti a minoranze linguistiche
ammesse a tutela, che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • di impiegare personale con contratto a tempo determinato di durata massima annuale e con competenze linguistiche certificate;
  • lo sportello linguistico deve essere
    conforme alle disposizioni previste dal codice dell’amministrazione
    digitale e deve essere organizzato in modo da garantire
    l’informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati;
  • l’istituzione di corsi di formazione, anche
    in collaborazione con le strutture culturali, formative ed
    universitarie, volti alla conoscenza e all’uso orale e scritto della
    lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso
    le pubbliche amministrazioni.
    La preparazione acquisita dal personale
    nell’uso della lingua deve essere comprovata per mezzo di un esame
    finale. L’istituzione dei corsi per il personale in servizio nella
    regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della
    legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli
    enti locali in materia;
  • utilizzare traduttori e/o interpreti; –
    realizzare progetti in materia di toponomastica per l’adozione di
    toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle
    disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi
    ufficiali;
  • realizzare iniziative culturali che
    contribuiscano alla salvaguardia, mediante la promozione e la
    diffusione, delle lingue ammesse a tutela.

Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono
essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico
ambito territoriale. Inoltre essi devono essere corredati
dall’indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita
relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi
che si intendono raggiungere.

Articolo tratto da: Ministero dell’Interno