I contribuenti che non vogliono che i dati relativi alle proprie spese sanitarie sostenute nel 2015 confluiscano automaticamente nel modello 730 precompilato hanno tempo fino al 9 marzo 2016 per comunicare la propria opposizione allâutilizzo di tali dati da parte dellâAgenzia delle Entrate.
Da questâanno, nella dichiarazione precompilata confluiscono una serie di ulteriori dati rispetto a quelli giĂ presenti nel 2015: spese funebri, spese sanitarie e tasse universitarie sostenute nel 2015 dal contribuente o da chi è a suo carico.
In relazione alle spese sanitarie e alle tasse universitarie, però, a seguito delle indicazioni fornite dal Garante della privacy, è possibile opporsi al loro inserimento nella dichiarazione.
Le regole operative sono contenute nel provvedimento dellâAgenzia delle Entrate 31 luglio 2015 (il cui testo è riportato a seguire) e dal D.M. Economia e finanze 31 luglio 2015, entrambi modificati, rispettivamente, da un provvedimento e da un decreto datati 26 gennaio 2016.
In particolare, è previsto che le strutture sanitarie e i medici devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessere Sanitaria (sistema TS) i dati indicati nel provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle Entrate 31 luglio 2015, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonchĂŠ quelli relativi a eventuali rimborsi.
La trasmissione è avvenuta entro il 9 febbraio 2016 (termine cosÏ prorogato rispetto a quello originario del 31 gennaio).
Lâinserimento nella dichiarazione precompilata dei dati sulle spese sanitarie, peraltro, non costituisce un obbligo per il contribuente. Infatti, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili allâAgenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nellâanno precedente e ai rimborsi effettuati nellâanno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per lâelaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Se lâassistito è un familiare a carico, i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato lâopposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, nĂŠ nellâelenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata nĂŠ nella fase di consultazione dei dati di dettaglio.
Provvedimento del direttore dellâAgenzia delle Entrate del 31 luglio 2015
ModalitĂ tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
1. Dati relativi alle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata
1.1.A partire dal 2016, ai fini dellâelaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui allâarticolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dellâAgenzia delle entrate i dati consolidati di cui allâarticolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, relativi a:
a) spese sanitarie sostenute nel periodo dâimposta precedente;
b) rimborsieffettuatinellâannoprecedenteperprestazioninonerogateoparzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
1.2. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nellâanno dâimposta e ai rimborsi erogati.
1.3. Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 1.1 i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:
- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui allâarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.
1.4. Le tipologie di spesa sono le seguenti:
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nellâambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative allâacquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE: spese relative allâacquisto o affitto di â¨dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad â¨ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, â¨colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di â¨chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi â che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE â e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- altre spese.
2. ModalitĂ di accesso ai dati delle spese sanitarie e relativo trattamento
2.1. Accesso ai dati relativi alle spese sanitarie da parte dellâAgenzia delle entrate e relativo trattamento
2.1.1. LâAgenzia delle entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. Tali dati non comprendono le spese sanitarie e i rimborsi per i quali lâassistito abbia manifestato lâopposizione di cui al punto 2.4.
2.1.2. LâAgenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio massivo di cooperazione applicativa (servizio web service massivo) trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico come indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse allâAgenzia delle entrate nei termini previsti dallâarticolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
2.1.3. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali lâassistito abbia manifestato lâopposizione di cui al punto 2.4.
2.1.4. LâAgenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi automatici, determinando lâimporto complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata. I sistemi di elaborazione dellâAgenzia delle entrate li suddividono in:
â spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente;
â spese agevolabili solo a particolari condizioni.
2.2. Accesso ai dati aggregati relativi alle spese sanitarie
2.2.1. In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nellâelenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata di cui al punto 3.1, lettera b), del provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 i seguenti dati riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata lâopposizione di cui al punto 2.4:
a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4;
b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4.
Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, negli appositi campi della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate di cui al punto 1.1, lettera b), riferibili al medesimo anno dâimposta.
Se il familiare risulta a carico di piĂš contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico.
2.2.2. I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in unâannualitĂ diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa allâanno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata lâimporto del relativo rimborso.
2.2.3. Le informazioni di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono rese disponibili ai CAF e ai professionisti abilitati, nonchĂŠ ai sostituti dâimposta, preventivamente delegati dal contribuente con le modalitĂ di cui al provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, e ai dipendenti dellâAgenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata.
2.3. Consultazione dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie da parte del contribuente
2.3.1. Ai fini dellâeventuale consultazione dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare sul sito dellâAgenzia delle entrate nellâarea autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del presente provvedimento relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento a alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali lâassistito abbia manifestato lâopposizione di cui al punto 2.4.
2.3.2. Le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del presente provvedimento non possono essere visualizzate nĂŠ dai dipendenti dellâAgenzia delle entrate, in sede di assistenza, nĂŠ dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata con le modalitĂ di cui al provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate del 23 febbraio 2015.
2.4. Opposizione dellâassistito a rendere disponibili allâAgenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie
2.4.1. Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili allâAgenzia delle entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nellâanno precedente e ai rimborsi effettuati nellâanno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per lâelaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Se lâassistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato lâopposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, nĂŠ nellâelenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata di cui al punto 2.2.1 nĂŠ nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1.
2.4.2. A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, lâopposizione di cui al punto 2.4.1 viene manifestata con le seguenti modalitĂ :
. a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
. b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria lâannotazione dellâopposizione sul documento fiscale. Lâinformazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
2.4.3. Le disposizioni di cui al punto 2.4.2, lettera b), non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015.
2.4.4. Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2, giĂ a partire dal 2016 per i dati relativi allâanno 2015, lâopposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dellâanno successivo al periodo dâimposta di riferimento, accedendo allâarea autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dallâAgenzia delle entrate. Lâassistito può consultare lâelenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione allâinvio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria allâAgenzia delle entrate per lâelaborazione della dichiarazione precompilata. Lâopposizione allâutilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e lâautomatica esclusione anche dei relativi rimborsi.
2.4.5. Con riferimento alle sole spese sostenute nellâanno 2015, dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, lâassistito, in alternativa alla modalitĂ di cui al punto precedente, può esercitare lâopposizione a rendere disponibili allâAgenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o piĂš tipologie di spesa di cui al punto 1.4 del presente provvedimento, comunicando allâAgenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello di cui allâallegato 1 e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. Lâopposizione allâutilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e lâautomatica esclusione anche dei relativi rimborsi. â¨Per effettuare la comunicazione lâassistito può:
- inviare una e-mail allâindirizzo di posta elettronica che sarĂ pubblicato sul sito internet dellâAgenzia delle entrate;
- telefonare al Centro di assistenza multicanale dellâAgenzia delle entrate mediante lâutilizzo dei numeri 848.800.444 â 0696668907 (da cellulare) â +39 0696668933 (da estero);
- recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dellâAgenzia delle entrate e consegnare lâapposito modello di richiesta di opposizione di cui allâallegato 1 del presente provvedimento.
Se lâassistito utilizza le modalitĂ di cui alle lettere a) e b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui allâallegato 1 o fornire le informazioni sopra indicate in forma libera.â¨In tutti i casi di utilizzo del modello di cui allâallegato 1, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identitĂ , mentre nellâipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identitĂ , il numero e la scadenza dello stesso.
2.4.6. A seguito della richiesta di opposizione rilevata secondo quanto previsto dal punto 2.4.5, il servizio sincrono del Sistema Tessera Sanitaria consente la gestione della richiesta secondo le seguenti modalitĂ :
ď il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dallâAgenzia delle entrate il codice fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con lâindicazione per ogni codice fiscale di una o piĂš tipologie di spesa da escludere, e conseguentemente cancellare, come richiesto dal medesimo assistito;
ď il Sistema Tessera Sanitaria cancella per ogni codice fiscale tutte le spese sanitarie e i rimborsi afferenti alle tipologie di spesa escluse;
ď il Sistema Tessera Sanitaria comunica allâAgenzia delle entrate lâesito dellâoperazione effettuata.
2.4.7. Lâopposizione allâutilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dallâassistito che abbia compiuto i sedici anni dâetĂ . Se lâassistito non ha compiuto i sedici anni dâetĂ o è incapace dâagire lâopposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.
2.4.8. Resta ferma la possibilitĂ per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata lâopposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purchĂŠ sussistano i requisiti per la detraibilitĂ delle spese sanitarie previsti dalla legge.
3. Registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi sui dati relativi alle spese sanitarie
3.1. Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte dellâAgenzia delle entrate, nonchĂŠ quelle di consultazione effettuate dal contribuente sono tracciate. In particolare, vengono registrati in appositi file di log i dati relativi a:
a) codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati;
b) data e ora dellâesecuzione;
c) modalitĂ di utilizzo dei dati:
â elaborazione ai fini di totalizzazione;
â visualizzazione dei dati di dettaglio, da parte dei soli contribuenti;
â codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico di cui vengono prelevati i dati. â¨I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione sono conservati per un periodo di 12 mesi. â¨4. ConsultazionedelGaranteperlaprotezionedeidatipersonali
4.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato allâatto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dellâarticolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 451 del 30 luglio 2015.
Motivazioni
Lâarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che lâAgenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui allâarticolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Lâarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per lâerogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per lâerogazione dei servizi sanitari e gli iscritti allâAlbo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalitĂ previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dellâarticolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle giĂ previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dellâAgenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalitĂ operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria.
Il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede che con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate, sentita lâAutoritĂ garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalitĂ tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.
Il presente provvedimento definisce, pertanto, le modalitĂ tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Considerato che il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute da tutti i soggetti, con i relativi rimborsi, mentre lâAgenzia delle entrate riceve dal Sistema Tessera Sanitaria le informazioni riguardanti i soli contribuenti che rientrano nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata, ai sensi dellâart. 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, nel presente provvedimento è definito âassistitoâ il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ed eventualmente manifesta lâopposizione al trattamento dei dati da parte dellâAgenzia delle entrate, mentre è definito âcontribuenteâ il cittadino che a partire dal 15 aprile riceve la dichiarazione precompilata con i dati delle spese sanitarie e può effettuare la consultazione anche puntuale di tali dati come specificato nel punto 2.3 del presente provvedimento.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






