Il direttore generale della programmazione sanitaria dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema.

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce ulteriori benefici
ai soggetti di cui all’art. 1 comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;
Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2006 tendente a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto l’art. 3, del decreto del Ministro pro tempore datato 3 aprile 2008, recante «Applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229», registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2008;

DECRETA

Art. 1.
1. Il Ministero della salute procede alla liquidazione di un unico importo corrispondente alle prime tre rate delle cinque di cui all’art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229.
2. Detto importo è determinato, in riferimento al periodo intercorrente tra la data di manifestazione del danno da vaccinazione e la data di decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo e avuto riguardo alla misura massima delle dieci annualità previste dalla legge, applicando la percentuale del 12,5%, identica per tutti i soggetti, dell’annualità’ corrisposta ai sensi dell’art. 1 della legge n. 229/2005.
3. La percentuale indicata al comma 2, è fissata in base alla disponibilità del capitolo di bilancio 2400, piano gestionale 02, per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.