Non si applica la disciplina delle societĂ in perdita sistematica ai soggetti che rientrano in una delle undici ipotesi previste dal provvedimento del direttore dellâAgenzia delle Entrate n. protocollo 2012/87956. Le societĂ interessate non devono, quindi, presentare alcuna istanza dâinterpello poichĂŠ è automatica la disapplicazione delle disposizioni sulle societĂ in perdita sistematica, previste dal D.L. n. 138/2011. Insieme al provvedimento arriva la circolare n. 23/E che fornisce i primi chiarimenti sulla nuova disciplina e sulla gestione delle relative istanze di disapplicazione. In particolare, il documento di prassi prevede che le societĂ in perdita sistematica beneficiano sia delle cause di esclusione previste per le societĂ non operative, sia delle cause di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento diffuso oggi dallâAgenzia.
Cosa stabilisce il provvedimento â Le societĂ che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi dâimposta consecutivi e quelle che, nello stesso arco temporale, presentano indifferentemente per due periodi dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e nel terzo dichiarano un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto, sono considerate di comodo a decorrere dal successivo quarto periodo dâimposta. Il provvedimento individua undici situazioni oggettive per le quali viene automaticamente disapplicata la nuova disciplina senza lâonere di presentazione della relativa istanza di disapplicazione. Inoltre, il provvedimento prevede due nuove situazioni oggettive di disapplicazione automatica della disciplina sulle societĂ non operative.
- societĂ in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento allâunico periodo di imposta di cui allâarticolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
- societĂ assoggettate ad una delle procedure indicate nellâarticolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi dâimposta precedenti allâinizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente allâinizio delle procedure medesime;
- societĂ sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dellâamministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane lâamministrazione giudiziaria;
- societĂ che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) societĂ considerate non in perdita sistematica ai sensi dellâarticolo 2, commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011; 2) societĂ escluse dallâapplicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di accoglimento dellâistanza di disapplicazione della disciplina delle societĂ in perdita sistematica; 3) societĂ collegate residenti allâestero cui si applica il regime dellâarticolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera a condizione che la societĂ non svolga attivitĂ diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni;
- societĂ che hanno ottenuto lâaccoglimento dellâistanza di disapplicazione della disciplina sulle societĂ in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nellâistanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;
- societĂ che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dellâarticolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti;
- societĂ per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dellâarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo dâimposta in cui si è verificato lâevento calamitoso e quello successivo;
- societĂ per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo dâimposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative;
- societĂ che esercitano esclusivamente attivitĂ agricola ai sensi dellâarticolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dallâarticolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- societĂ che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
- societĂ che si trovano nel primo periodo dâimposta.
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I punti chiave della circolare â Il documento di prassi chiarisce in primo luogo che le societĂ in perdita sistematica beneficiano sia delle cause di esclusione previste per le societĂ non operative, sia delle cause di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento diffuso oggi dallâ Agenzia. Va sottolineato, però, che le prime riguardano solo i periodi dâimposta di applicazione della disciplina sulle societĂ in perdita sistematica (a fronte di un intervallo di osservazione di tre periodi dâimposta in perdita fiscale, le cause di esclusione agiscono sul successivo quarto periodo), mentre le seconde valgono soltanto nellâarco del triennio di osservazione (il verificarsi di una delle situazioni previste dal provvedimento interrompe tale periodo di osservazione). Sia nel caso in cui la societĂ beneficia di una causa di esclusione, sia in quello in cui sono presenti cause di disapplicazione automatica, gli acconti per il periodo di prima applicazione della nuova disciplina andranno calcolati sulla base dei metodi ordinari.
Gli interpelli disapplicativi â Le societĂ interessate che non rientrano nĂŠ nelle cause di esclusione, nĂŠ in quelle di disapplicazione automatica, devono presentare istanza di disapplicazione della disciplina sulle societĂ in perdita sistematica. Lâistanza deve contenere lâindicazione del periodo dâimposta per il quale si chiede la disapplicazione, oltre che di quello nel quale le situazioni oggettive che la giustificano si sono verificate. Sono inammissibili le istanze che riguardano periodi dâimposta precedenti a quello di prima applicazione della disciplina, a meno che il periodo dâimposta non sia compreso nel triennio di osservazione.
Infine, se i soggetti interessati intendono presentare istanza di disapplicazione sia in relazione alla disciplina sulle societĂ in perdita sistematica sia in merito a quella sulle societĂ non operative devono farlo separatamente. Le istanze inviate congiuntamente prima dellâemanazione della circolare verranno accettate dagli uffici dellâAgenzia che adotteranno due distinti provvedimenti di risposta.
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Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






