Non si applica la disciplina delle società in perdita sistematica ai soggetti che rientrano in una delle undici ipotesi previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. protocollo 2012/87956. Le società interessate non devono, quindi, presentare alcuna istanza d’interpello poiché è automatica la disapplicazione delle disposizioni sulle società in perdita sistematica, previste dal D.L. n. 138/2011. Insieme al provvedimento arriva la circolare n. 23/E che fornisce i primi chiarimenti sulla nuova disciplina e sulla gestione delle relative istanze di disapplicazione. In particolare, il documento di prassi prevede che le società in perdita sistematica beneficiano sia delle cause di esclusione previste per le società non operative, sia delle cause di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento diffuso oggi dall’Agenzia.


Cosa stabilisce il provvedimento
– Le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi e quelle che, nello stesso arco temporale, presentano indifferentemente per due periodi dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e nel terzo dichiarano un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto, sono considerate di comodo a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta. Il provvedimento individua undici situazioni oggettive per le quali viene automaticamente disapplicata la nuova disciplina senza l’onere di presentazione della relativa istanza di disapplicazione. Inoltre, il provvedimento prevede due nuove situazioni oggettive di disapplicazione automatica della disciplina sulle società non operative.

  1. società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime;
  3. società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria;
  4. società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’articolo 2, commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni;
  5. società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;
  6. società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti;
  7. società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo;
  8. società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative;
  9. società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
  10. societĂ  che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
  11. società che si trovano nel primo periodo d’imposta.

 


I punti chiave della circolare
– Il documento di prassi chiarisce in primo luogo che le società in perdita sistematica beneficiano sia delle cause di esclusione previste per le società non operative, sia delle cause di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento diffuso oggi dall’ Agenzia. Va sottolineato, però, che le prime riguardano solo i periodi d’imposta di applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (a fronte di un intervallo di osservazione di tre periodi d’imposta in perdita fiscale, le cause di esclusione agiscono sul successivo quarto periodo), mentre le seconde valgono soltanto nell’arco del triennio di osservazione (il verificarsi di una delle situazioni previste dal provvedimento interrompe tale periodo di osservazione). Sia nel caso in cui la società beneficia di una causa di esclusione, sia in quello in cui sono presenti cause di disapplicazione automatica, gli acconti per il periodo di prima applicazione della nuova disciplina andranno calcolati sulla base dei metodi ordinari.


Gli interpelli disapplicativi
– Le società interessate che non rientrano né nelle cause di esclusione, né in quelle di disapplicazione automatica, devono presentare istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. L’istanza deve contenere l’indicazione del periodo d’imposta per il quale si chiede la disapplicazione, oltre che di quello nel quale le situazioni oggettive che la giustificano si sono verificate. Sono inammissibili le istanze che riguardano periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione della disciplina, a meno che il periodo d’imposta non sia compreso nel triennio di osservazione.
Infine, se i soggetti interessati intendono presentare istanza di disapplicazione sia in relazione alla disciplina sulle società in perdita sistematica sia in merito a quella sulle società non operative devono farlo separatamente. Le istanze inviate congiuntamente prima dell’emanazione della circolare verranno accettate dagli uffici dell’Agenzia che adotteranno due distinti provvedimenti di risposta.

 

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate