Dispone la seconda parte dell’art. 13 del Decreto Ministeriale n. 37/2008 in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici:
«L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile».
La norma è destinata dunque a spiegare notevoli effetti nell’ambito della contrattualistica relativa agli immobili ed, in particolare, relativamente alla cessione dei fabbricati esistenti.
Se infatti relativamente ai nuovi edifici la mancanza della certificazione di agibilità, subordinata alla verifica sulla sicurezza degli impianti, ai sensi dell’art. 9 del D.M., comporta perfino la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, ai sensi degli art. 1453, 1476 e 1477 ss., per la cessione dei vecchi fabbricati si preannuncia una mini rivoluzione.
Dal 27 marzo 2008 sarà infatti obbligatorio da parte del venditore, salvo espressi patti contrari, fornire adeguata certificazione relativamente agli impianti termo-sanitari, elettrici, televisivi, di sollevamento persone, antincendio, ecc.
Vanificato pertanto l’impiego di clausole di stile nei contratti preliminari (quali “visto e piaciuto”, “nello stato in cui si trova”, “nello stato di fatto”…) aventi quale unica finalità quella di sollevare il promittente venditore da ogni pretesa di conformità del promissario acquirente in sede di stipula del contratto definitivo.





