É entrata in vigore il 18 agosto 2015 la Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.178 del 3 agosto 2015), che ha modificato, tra gli altri, gli articoli 115, 116, 118-bis e 170 del Codice della Strada.
Particolarmete significative sono le modifiche degli articoli 115, comma 1, e 170, commi 2 e 7 del Codice della Strada, che hanno esteso la possibilità per il conducente minore, di età compresa tra sedici e diciotto anni, di trasportare un passeggero sul motociclo o sul ciclomotore se regolarmente omologato per il trasporto di due persone.
In altri termini, dal 18 agosto 2015, il conducente minore, di età superiore a sedici anni, potrà condurre veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, Al e Bl, anche se trasporta un passeggero, a condizione di essere in possesso di una di tali patenti in corso di validità e che il certificato di circolazione del motoveicolo preveda la possibilità di trasportare un passeggero.
Il divieto di circolazione con due persone a bordo resta in vigore solo per i soggetti di età compresa tra i quattordici e i sedici anni non ancora compiuti ed, in ogni caso,  se il ciclomotore non è idoneo al trasporto di due persone.
Inoltre l’abrogazione del comma 4 dell’art. 115 del C.d.S. ha ricondotto alle sole fattispecie sanzionatorie di cui all’art. 170, commi 6 e 7, le ipotesi di trasporto di un passeggero su un ciclomotore non omologato e/o da parte di conducente che non abbia ancora compiuto sedici anni.
Trattandosi di illeciti commessi da persone minori, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è assoggettato a sanzione amministrativa il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Meno significative le modifiche degli articoli 118-bis, comma 1, e 116, comma 4, C.d.S.:
Con la sostituzione del comma 1 dell’art. 118-bis è stato eliminato il richiamo all’art. 43, secondo comma, del codice civile, nella definizione del concetto di residenza necessaria ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all’articolo 116, nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126 C.d.S.;
Con la modifica dell’art. 116, comma 4, primo periodo è stato eliminato il limite di 750 kg di massa massima autorizzata finora imposto per la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio da parte dei titolati di patenti speciali delle categorie AM, Al, A2, A,B1,B,CI,C,D1,D.

Art.170 Codice della Strada
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81 a € 326. 6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 161 a € 646.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.