Tizio legale rappresentante della società Gamma Srl partecipava alla gara di licitazione privata per l’appalto di lavori di costruzione della nuova sede dell’istituto polivalente di Beta e, come richiesto dal bando, aveva allegato la dichiarazione sostitutiva di notorietà, con la quale aveva attestato che la società era iscritta all’albo nazionale costruttori sin da data anteriore al 24 novembre 1999, requisito indispensabile per la partecipazione alla gara in quanto ad essa la detta iscrizione doveva preesistere.
Stante la convenienza della proposta della società Gamma l’aggiudicazione dell’appalto era tenuta in suo favore, ed i conseguenti atti deliberativi e dispositivi della procedura erano stati redatti sul presupposto – attestato dai pubblici ufficiali redigenti sulla base delle anzidette dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, facenti fede di quanto dichiarato – e limitandosi a prendere atto dell’attestazione del privato.
Successivamente si accertava che la società Gamma srl aveva affermato il falso perché in realtà l’iscrizione all’albo nazionale costruttori era stata conseguita solo il 14 dicembre 1999.
Tizio, preoccupato delle conseguenze penali del suo comportamento, decide di rivolgersi ad un legale. Il candidato assunte le vesti di avvocato di Tizio, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.





