In esecuzione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti”, le banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i rapporti contrattuali qualificabili come “dormienti” ed a comunicare i relativi dati al Ministero delle Finanze.
Si ricorda che sono soggetti alla normativa i seguenti rapporti contrattuali
a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
c) contratto di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.
La qualificazione come “dormiente” di un determinato rapporto, per il quale pertanto non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, non pregiudica il diritto alla restituzione del titolare. Questi potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente al Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.
Per consentirne la più ampia conoscibilità dei rapporti contrattuali Il Ministero delle Finanze ha predisposto sul proprio sito internet un elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari, ed un motore di ricerca, raggiungibile al link sottostante.