Ă entrato in vigore il 15 agosto 2012 il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189) in attuazione della delega sulla riforma degli ordinamenti professionali prevista dalla legge n. 148 del 2011 (conversione in legge del Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, di stabilizzazione finanziaria e sviluppo).
Il Regolamento si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti, cioè alle attivitĂ il cui esercizio è consentito solo a seguito dâiscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o allâaccertamento delle specifiche professionalitĂ .
Questi alcuni dei punti qualificanti della disciplina.
Nella deliberazione finale sono state tenute in debito conto le osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento, attuando i principi delle liberalizzazioni. In particolare, è stato garantito il principio dellâaccesso alla professione libero e non discriminatorio, e dellâeffettivitĂ del tirocinio e dellâobbligo di formazione continua permanente del professionista.
Inoltre, è stato stabilito lâobbligo di assicurazione del professionista a tutela del cliente (prevedendo che la negoziazione delle convenzioni collettive con gli ordini professionali avvenga entro il termine di 12 mesi) ed è stata regolata la libertĂ di pubblicitĂ informativa relativa allâattivitĂ professionale.
Infine è stato fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nellâautogoverno degli ordini. SpetterĂ al presidente del Tribunale territorialmente competente, nominare i membri del Consiglio di disciplina.
Accesso ed esercizio dellâattivitĂ professionale: è garantita la libertĂ dellâaccesso alle professioni regolamentate. Le limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali sono vietate, ferma restando la disciplina dellâesame di stato. Sono ammesse solo le limitazioni fondate su espresse previsioni riguardanti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e lâesercizio professionale, o sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o su altri motivi imperativi di interesse generale. Lâesercizio della professione è libero e fondato sullâautonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dellâattivitĂ professionale, fondati su specializzazioni o titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge. Non sono ammesse limitazioni del numero di persone titolate a esercitare la professione, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. Sono vietate le limitazioni discriminatorie, anche indirette, allâaccesso e allâesercizio della professione, fondate sulla nazionalitĂ del professionista o sulla sede legale dellâassociazione professionale o della societĂ tra professionisti.
Libera concorrenza e pubblicitĂ informativa: la pubblicitĂ informativa riguardante lâattivitĂ delle professioni, i titoli posseduti, i compensi richiesti è ammessa con ogni mezzo, purchĂŠ funzionale allâoggetto, veritiera e corretta. Non deve violare lâobbligo del segreto professionale e non devâessere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Obbligo di assicurazione: stabilito, a tutela del cliente, lâobbligo di assicurazione del professionista. Egli è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dallâesercizio dellâattivitĂ professionale, comprese le attivitĂ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dellâassunzione dellâincarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. Lâobbligo di assicurazione sarĂ effettivo decorsi dodici mesi dallâentrata in vigore del decreto, per consentire la negoziazione delle predette convenzioni collettive.
Tirocinio e formazione del professionista il decreto disciplina nel dettaglio il tirocinio professionale, cioè lâaddestramento a contenuto teorico e pratico del praticante; è obbligatorio, dove previsto dai singoli ordinamenti professionali, con esclusione delle professioni sanitarie, ed ha una durata massima di 18 mesi.
Al fine di assicurare la qualitĂ della prestazione professionale, ogni professionista ha lâobbligo di curare il continuo aggiornamento della propria competenza professionale. I corsi di formazione possono essere organizzati dagli ordini professionali o da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini.
Articolo tratto da: Ministero della Giustizia





