Il 1° gennaio 2010 è il scaduto il termine che i Comuni hanno avuto per ottemperare a quanto previsto dal dall’art. 4, comma 1-bis del T.U. dell’Edilizia (DPR 380/2001) ovvero per inserire nei propri regolamenti edilizi la previsione dell’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali (fino a 100mq) di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW.
La Finanziaria 2008, stabiliva infatti che, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi prevedessero, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e fissava 1° gennaio 2009 la scadenza per i Comuni, data successivamente posticipata al 1° gennaio 2010 dalla la Legge 14/2009, di conversione del Decreto legge 207/2008, cosiddetto “Milleproroghe”.
Per quanto riguarda i fabbricati industriali lo stesso comma 1-bis dell’art. 4 del T.U. prevede invece che, se si tratti di insediamenti con superficie superiore a 100 metri quadrati, la dotazione di impianti di energia da fonte rinnovabile deve garantire una produzione energetica minima pari a 5 kW.





