Dal 31 gennaio 2011 è operativo il Regalamento che istituisce il Registro pubblico che accoglie le richieste dei cittadini che non desiderano essere contattati telefonicamente a fini commerciali o promozionali, entrato in vigore il 17 novembre 2010 (DPR n. 178/2010).
Attraverso l’accesso al Portale (www.registrodelleopposizioni.it) che consente di effettuare tutte le procedure on line, l’abbonato potrà iscriversi al Registro se non desidera più essere contattato da Operatori di telemarketing, mentre l’Operatore è obbligato a registrarsi al sistema e a comunicare la lista dei numeri che intende contattare, se non vuole incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Privacy.
Ogni abbonato può chiedere al proprio gestore telefonico che la numerazione della quale è intestatario sia iscritta nel registro, gratuitamente, secondo le seguenti modalità:
compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico (in tale caso, l’abbonato è tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro)
– comunicando gli stessi dati mediante chiamata effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro
– invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; mediante posta elettronica.

In occasione dell’operatività del regolamento il Garante privacy ha fissato con apposito provvedimento i limiti entro i quali gli operatori del settore potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali.
– Le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro.
– Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si è iscritto al Registro.
– La singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro.

Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento.
Con l’entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso ad hoc.
Per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato (sempre che questi non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento.
L’avvio del Registro non modifica le regole finora usate per la pubblicità via posta o effettuata con strumenti diversi dal telefono (ad es. posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, chiamate automatizzate senza operatore) che prevedono sempre e comunque la richiesta di un consenso preventivo e informato dell’utente.
Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Autorità comporta l’applicazione di una sanzione da 30mila a 180mila euro, che potrà raggiungere, nei casi più gravi, i 300mila euro.