Dal 2008 i piccoli imprenditori e professionisti (c.d. contribuenti “minimi”) passano automaticamente al nuovo regime fiscale che semplifica, riduce gli adempimenti e diminuisce i costi.

Il regime dei contribuenti minimi rappresenta, quindi, il regime naturale per chi possiede determinati requisiti e per coloro che nel 2007 hanno applicato il regime della franchigia (art. 32 bis, DPR n° 633/72). Ciò significa che questi contribuenti possono dal 1° gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

I contribuenti, invece, che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di rispettare i requisiti previsti, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9 – pdf) barrando nel quadro B, la relativa casella denominata “Regime per i contribuenti minimi”.

Chi sono i “contribuenti minimi”.
Imprese individuali e professionisti singoli che:
1. nell’anno precedente:
o hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro
o non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
o non hanno effettuato cessioni all’esportazione
o non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
2. nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi)
3. iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000).
Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche i contribuenti “minimi in franchigia” che avevano optato per il regime ordinario

I vantaggi del nuovo regime fiscale

Irpef e Addizionali
Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.
Il nuovo regime comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell’attività produttiva).
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell´impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
È ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Iva
Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.
Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

Irap
Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.

Studi di Settore
Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.
Adempimenti documentali
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Esonero dall´invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta soltanto obbligatoria:
• la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali;
• la certificazione dei corrispettivi;
• la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
• l´integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
• la titolarità di un conto corrente bancario o postale.

L’opzione per il regime ordinario
I contribuenti considerati “minimi” possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.
L’opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Dopo tre anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.
L’opzione comunicata per il 2008 può essere revocata con effetto dal periodo d’imposta successivo.

La cessazione dal regime dei “minimi”
• Dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste ovvero si realizza una delle condizioni di esclusione
• Dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest’ultimo caso si ha l’obbligo di versare l’Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati dall’inizio del periodo di imposta

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate