Il Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49 ha apportato le seguenti modifiche all’articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
a) nel comma 1:
1) nell’alinea le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
2) nella lettera b) dopo le parole: «Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea»;
3) nella lettera c) le parole: «senza possibilità di fruire» sono sostituite dalle seguenti: «senza fruire» e le parole: «indicate nell’allegato della predetta direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nella predetta direttiva»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonché alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreché la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.»;
d) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.»;
e) il comma 4 è abrogato;
f) nel comma 5, primo periodo, le parole: «non esser state costituite» sono sostituite dalle seguenti: «non detenere la partecipazione».






