Sale da 20mila a 50mila euro la soglia massima che permette di chiedere ad Equitalia la rateizzazione con una semplice richiesta motivata.
L’ agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.
Recentemente sono state introdotte importanti novità in materia di rateazione, con la direttiva di Equitalia del 7 maggio 2013, del 1° marzo 2012 e con il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012.
La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda dell’importo del debito. Con direttiva del 7 maggio 2013 Equitalia ha innalzato da 20 mila a 50 mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
Per qualsiasi importo venga richiesto il rateizzo il numero massimo di rate è 72, fermo restando che l’importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro.
Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’Agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
La direttiva del 1° marzo 2012 ha elevato, inoltre, da 25 mila euro a 50 mila euro la soglia di debito da rateizzare che richiede la comunicazione relativa alla determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati.






