La legge n. 40/2009 (approvata martedì 28 aprile scorso dal Senato) prevede che i referendum abrogativi da tenersi nel 2009 abbiano luogo in una domenica compresa fra il 15 ed il 30 giugno, data individuata dal Consiglio dei ministri nella domenica del 21 giugno prossimo.
I referendum, già indetti con decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2008 per il 18 maggio 2008, furono rinviati di un anno a causa dello scioglimento delle Camere, decretato dal Capo dello Stato il 6 febbraio 2008.

I quesiti referendari presentati nel 2006 e dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale il 16 gennaio 2008 sono i seguenti tre.

Quesito n. 1 (scheda verde) – Premio di maggioranza alla lista più votata – Camera.
Il primo quesito è relativo al premio di maggioranza nazionale per la Camera dei deputati ed intende abolire le “coalizioni”: vince il premio di maggioranza – il partito (ovvero la “lista”) che ottiene più voti; partecipano alla ripartizione dei seggi le “liste” che ottengono almeno il 4% dei voti su base nazionale.

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 14-bis, comma 1;
art. 14-bis, comma 2;
art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”;
art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”;
art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14.”;
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;
art. 83, comma 1, numero 2);
art. 83, comma 1, numero 3), lettera a);
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “non collegate” e alle parole “non collegate”;
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”;
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”;
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 6);
art. 83, comma 1, numero 7);
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;
art. 83, comma 1, numero 9);
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”;
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 4;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;
art. 84, comma 3»

Quesito n. 2 (scheda bianca) – Premio di maggioranza alla lista più votata – Senato.
Il secondo quesito è relativo al premio di maggioranza regionale per il Senato ed intende abolire le coalizioni: vince il premio regionale – che garantisce il 55% dei seggi della Regione – il partito (ovvero la lista) che ottiene più voti; partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono almeno l’8% dei voti su base regionale.

« Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “di coalizione”;
art. 9, comma 3, limitatamente alla parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.”;
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”.
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “non collegate”
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;
art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono”;
art. 16, comma 1, lettera b), numero 1);
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: “nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi”;
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste e”;
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;
art. 17, comma 3;
art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: “alla coalizione di liste o”;
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: “alle coalizioni di liste e”;
art. 17, comma 6;
art. 17, comma 8;
art. 19, comma 2».

Quesito n. 3 (scheda rossa) – Abrogazione candidature multiple.
Il terzo quesito è relativo alla disciplina della candidature ed intende abolire le cosiddette “candidature multiple”, ossia la possibilità di candidarsi in più circoscrizioni in liste aventi il medesimo contrassegno, con successiva eventuale opzione nel caso di elezione in più di una circoscrizione.

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”,
art. 85».