Diventa legge il decreto n. 158/08 che ha prorogato al 30 giugno 2009 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo, di particolari categorie sociali, già precedentemente sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell’articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
Fra le modifiche apportate dalla legge di conversione vi è l’applicazione del provvedimento a tutti i Comuni capoluogo di Provincia ed ai Comuni ad essi confinanti, con popolazione superiore ai diecimila abitanti o ad “alta tensione abitativa”.
Si tratta di una estensione geografica significativa rispetto al testo iniziale del decreto legge che limitava la proroga alle sole quattordici aree urbane e ai Comuni ad alta tensione abitativa ad esse confinanti.
La novità più importante riguarda tuttavia i mutuatari insolventi, siano essi nuclei familiari o imprese e società in fallimento. Il nuovo testo dell’articolo 1-quater del dl 158/08 consente agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati (Ater e Iacp), di acquistare gli alloggi dei mutuatari insolventi usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la passività delle banche.
L’obiettivo è sostituire la rata di mutuo con un più sostenibile canone di affitto; il canone (70% del canone “concordato”) ripaga lo Iacp per l’estinzione del mutuo, da rinegoziare. Alla scadenza del contratto di locazione l’inquilino potrà riscattare la casa «secondo modalità stabilite da leggi regionali». La norma trova applicazione per gli immobili residenziali con le «caratteristiche» degli alloggi di edilizia pubblica, sono escluse le categoria catastali A/1 e A/2.
Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l’estinzione del mutuo relativo all’immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell’immobile prioritariamente da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite da leggi regionali.






