Slitta infine di un anno l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della media-conciliazione civile introdotta nell’ordinamento dal D.Lgs. n. 28/2010, ma solamente per talune materie.
In sede di legge di conversione del decreto mille proroghe (D.L. n. 255/2010) il termine di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede appunto l’entrata in vigore della conciliazione obbligatoria per numerose materie a pena di improcedibilità decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, è stato prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in tema di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Detto termine, che coincide con il 21 marzo 2011 attesa la vacatio legis (il d.lgs. n. 28/2010 è stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2010), resta pertanto quello di entrata in vigore della mediaconciliazione obbligatoria per tutte le altre materie previste dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ovvero: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti la conciliazione obbligatoria è rimandata al 21 marzo 2012.