Voucher asilo nido 2017-2018: pubblicato avviso di proroga e istruzioni per la presentazione della domanda del beneficio di maternitĂ
Ă stato pubblicato dallâINPS lâavviso di proroga per lâerogazione dei voucher asilo nido alle lavoratrici autonome con le istruzioni per la presentazione delle domande di beneficio di cui allâart. 4, comma 24, lett. b) della legge 92/2012 (Legge Fornero).
Il contributo per lâacquisto dei servizi per lâinfanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ed è rivolto alle madri lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata, nonchĂŠ alle madri lavoratrici autonome.
La presentazione delle domande sarĂ consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni, di cui allâart.1, comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017).
Il beneficio è riconosciuto per il biennio 2017-2018, secondo lâordine delle domande presentate, fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni, di cui allâart.1, comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017), esclusivamente attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo dal portale dellâIstituto.
In cosa consiste il beneficio
Lâarticolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale la possibilitaĚ per le lavoratrici, dipendenti ed iscritte alla Gestione separata, di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:
- per il servizio di baby-sitting;
- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per lâinfanzia o dei servizi privati accreditati.
Il contributo per lâacquisto dei servizi per lâinfanzia puoĚ essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 âTesto Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitaĚ e della paternitaĚ, a norma dellâarticolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53â.
La legge di stabilitaĚ per lâanno 2016 ha disposto lâestensione del beneficio anche per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, nel limite di spesa di 2 milioni di euro (art. 1, comma 283, della legge 208/2015).
Il beneficio eĚ riconosciuto anche per il biennio 2017-2018, nei limiti delle risorse economiche indicate nellâart.1, comma 357 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017), pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni â ferme restando le disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dellâ1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre â ed erogato nei limiti delle suddette risorse secondo lâordine di presentazione delle domande.
Lavoratrici ammesse alla presentazione della domanda
Dipendenti
Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui allâart.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternitaĚ obbligatorio.
Autonome
In virtuĚ di quanto disposto dallâart.1, comma 357, della legge 232/2016, sono ammesse al beneficio anche le madri lavoratrici autonome o imprenditrici ed in particolare:
- le coltivatrici dirette, mezzadre e colone;
- le artigiane ed esercenti attivitaĚ commerciali;
- le imprenditrici agricole a titolo principale, noncheĚ le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui allâart. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La domanda di beneficio (voucher o contributo asilo nido) eĚ consentita alle lavoratrici aventi diritto al congedo parentale; infatti lâaccesso al nuovo beneficio presuppone la rinuncia a mesi di congedo parentale corrispondenti alle mensilitaĚ di beneficio concesse.
Si ricorda che per le predette categorie di lavoratrici, il diritto al congedo parentale eĚ fruibile per un massimo tre mesi entro lâanno di vita del bambino oppure entro un anno dallâingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che la lavoratrice sia in regola con il versamento dei contributi (cfr circolare n. 46 del 17 marzo 2006).
Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano giaĚ usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potraĚ essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilitaĚ di congedo parentale; non eĚ possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.
Si precisa che, al pari del congedo parentale, anche il contributo in questione eĚ concesso in ragione del singolo figlio (e quindi anche per piuĚ figli).
In virtuĚ di quanto disposto dallâart.1, comma 356, della legge 232/2016, sono ammesse al beneficio anche le madri lavoratrici dipendenti ed iscritte alla gestione separata
Lavoratrici escluse dal beneficio
Non sono ammesse alla presentazione della domanda:
- le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate);
le lavoratrici in fase di gestazione; - le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono
richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunitaĚ istituito con lâart. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006; - le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per lâinfanzia o dei servizi privati convenzionati.
- nel caso in cui il diritto allâesenzione totale venga riconosciuto successivamente allâammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.
ModalitĂ Ě di erogazione del beneficio
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per lâinfanzia o dei servizi privati accreditati verraĚ erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento (allegate al presente avviso), fino a concorrenza dellâimporto di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
I voucher (o buoni lavoro) sono corrisposti esclusivamente in modalitaĚ telematica, secondo le istruzioni di cui alla citata circolare n. 75/2016, contenente altresiĚ le indicazioni relative alle fasi da seguire nella procedura per lâutilizzo telematico dei buoni lavoro.
In ogni caso le madri dovranno procedere allâappropriazione telematica dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici
Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio.
Lâappropriazione, entro il termine di 120 giorni sopra indicato, di solo una parte dei voucher, comporteraĚ lâautomatica rinuncia alla restante parte.
Presentazione della domanda
In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:
- verificare i propri dati anagrafici, di residenza ed inserire i dati del proprio domicilio nel caso in cui sia diverso dalla residenza;
- indicare il numero di telefono cellulare e lâindirizzo PEC o email per la ricezione delle comunicazioni da parte di INPS; in particolare, lâindirizzo di PEC (posta elettronica certificata) saraĚ utilizzato per la comunicazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda che altrimenti saraĚ visibile accedendo nuovamente alla procedura con le medesime modalitaĚ sotto elencate, mentre lâindirizzo email ed il numero di cellulare saranno utilizzati per eventuali comunicazioni;
- inserire i dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero civico e CAP, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di piuĚ rapporti lavorativi;
- inserire i dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune);
- inserire la data dellâultimo giorno del periodo teorico di fruizione dellâindennitaĚ di maternitaĚ riferito al minore indicato;
- indicare i periodi di congedo parentale giaĚ fruiti per il minore stesso;
- indicare a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilitaĚ, con conseguente riduzione di altrettante mensilitaĚ di congedo parentale; in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per lâinfanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per lâinfanzia, pubblica o privata accreditata (tra quelle presenti nellâelenco pubblicato sul sito www.inps.it), nella quale eĚ stato iscritto il minore oggetto di domanda; una volta effettuata, la scelta della struttura eĚ liberamente modificabile, come specificato al successivo punto 8;
- dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE.
La domanda va presentata allâINPS esclusivamente:
- attraverso il canale WEB â servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dellâIstituto. Il servizio dâinvio delle domande per lâassegnazione dei contributi per lâacquisto dei servizi per lâinfanzia ex art. 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 eĚ disponibile nel portale Internet dellâIstituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: www.inps.it > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per lâacquisto dei servizi per lâinfanzia;
- tramite Patronato.
Il PIN con cui viene effettuata lâautenticazione al servizio deve essere di tipo âdispositivoâ. Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, il richiedente dovraĚ munirsi in tempo utile del PIN âdispositivoâ (per le modalitaĚ
di richiesta e rilascio del PIN âdispositivoâ si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare INPS n. 50 del 15/03/2011 e sul sito web dellâIstituto). Le lavoratrici madri che siano giaĚ in possesso di un PIN rilasciato dallâINPS, sono tenute preventivamente a verificare la natura e la validitaĚ dello stesso. Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (es: PEC o email) diversi da quelli sopra indicati, non saranno prese in considerazione.
LâINPS provvederaĚ a recuperare le somme erogate a coloro che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.
Variazione e cancellazione della domanda
Lâinvio della domanda compilata on line puoĚ essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in questâultimo caso lâapposita funzionalitaĚ di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.
La domanda salvata e non inviata puoĚ essere modificata sino al momento dellâinvio, termine oltre il quale la domanda non potraĚ piuĚ essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto fino allâemanazione del provvedimento di accoglimento, dopo il quale la domanda non potraĚ piuĚ essere cancellata ma si potraĚ rinunciare al beneficio con le modalitaĚ di cui al successivo punto 11.
Una volta inviata la domanda, la tipologia di beneficio scelto (servizi di baby sitting o servizi per lâinfanzia erogati da strutture pubbliche o private accreditate) non potraĚ piuĚ essere modificata, salvo ripresentazione di nuova domanda.
Solamente le domande inviate sono considerate validamente presentate. Le domande salvate e non inviate non saranno prese in considerazione.
Cambiamento della struttura erogante servizi per lâinfanzia
La madre lavoratrice puoĚ cambiare la struttura erogante i servizi per lâinfanzia, prescelta al momento della domanda.
La variazione deve essere effettuata dalla madre lavoratrice accedendo nuovamente alla procedura presente sul sito WEB istituzionale (percorso: Home page > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per lâacquisto dei servizi per lâinfanzia), oppure tramite patronato.
Termini per la presentazione delle domande
La presentazione delle domande saraĚ consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni, di cui allâart.1, comma 357 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017), purcheĚ sussistano le seguenti condizioni:
- sia concluso il teorico periodo di fruizione dellâindennitaĚ di maternitaĚ (tale periodo, nei casi di parto e di affidamento non preadottivo, coincide con i tre mesi dalla data di nascita o di ingresso in famiglia); nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale coincide con i cinque mesi dalla data di ingresso in famiglia;
- non sia decorso 1 anno dalla nascita o dallâingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore.
Inoltre, poicheĚ il contributo puoĚ essere concesso per un massimo di 3 mesi ed eĚ erogato solo per frazioni mensili intere, occorre conseguentemente che:
- il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento di presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale;
- alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilitaĚ richieste e le mensilitaĚ di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia;
- la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita o dallâingresso in famiglia del minore, in quanto al 12° mese non sussiste piuĚ lâunitaĚ minima di congedo parentale (una mensilitaĚ), alla quale la madre puoĚ rinunciare.
Accoglimento o rigetto della domanda
Il provvedimento di accoglimento o rigetto eĚ pubblicato sul sito web istituzionale ed eĚ consultabile mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.
10.1 Indicazione in domanda di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Il menzionato provvedimento eĚ altresiĚ trasmesso presso lâindirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Qualora in domanda si indichi anche un indirizzo di posta elettronica non certificata, nessuna comunicazione saraĚ in questo caso inviata su tale casella di posta, prevalendo la trasmissione del provvedimento sulla casella PEC. Pertanto, qualora la madre richiedente abbia indicato in domanda lâindirizzo di posta elettronica certificata del patronato, il provvedimento eĚ inviato esclusivamente a tale indirizzo PEC.
Si ricorda che detto provvedimento eĚ comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.
Lâefficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di trasmissione dello stesso a mezzo PEC.
10.2 Indicazione in domanda del solo indirizzo di posta elettronica non certificata.
In caso di mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notizia della comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale eĚ data alle madri lavoratrici allâindirizzo e-mail dalle stesse comunicato al momento della compilazione della domanda.
Si precisa che la notizia trasmessa allâindirizzo e-mail non contiene copia del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, bensiĚ solo lâavvertenza che sul sito web dellâIstituto detto provvedimento eĚ stato pubblicato con lâinvito ad accedere per la consultazione.
Lâefficacia recettizia del provvedimento decorre, in questo caso, dallâaccesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
Rinuncia del beneficio
La rinuncia al beneficio puoĚ essere effettuata dal giorno successivo allâaccoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per lâacquisizione della domanda.
In caso la rinuncia avvenga successivamente allâappropriazione dei voucher, i voucher non ancora utilizzati potranno essere restituiti secondo le modalitaĚ indicate al punto 3 della circolare 75/2016.
Considerato che il beneficio eĚ divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale dovraĚ essere per uno o piuĚ mesi e non per frazioni di esso.
A titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 1.200 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potraĚ chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto lâutilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilitaĚ che non puoĚ essere frazionata.
La madre lavoratrice a cui eĚ stato riconosciuto il beneficio e che abbia effettuato lâappropriazione dei voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, eĚ tenuta alla restituzione dei voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avraĚ effetto e la lavoratrice non potraĚ chiedere i periodi di congedo parentale a cui ha rinunciato per accedere al beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.
Si rammenta che la mancata appropriazione dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici equivale a rinuncia tacita al beneficio stesso.
LâIstituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.
LâIstituto, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, provvederaĚ a recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.






